Art. 8 
 
 
                       Modalita' di intervento 
 
  1. La garanzia del Fondo su portafogli di mini bond e' concessa  ai
soggetti richiedenti secondo  le  modalita'  previste,  relativamente
agli  interventi  di  garanzia  diretta,  dall'art.  7  del   decreto
portafogli, fatto salvo quanto  previsto  al  comma  3  del  presente
articolo. A tal fine, il richiamo operato dal decreto  portafogli  ai
"soggetti finanziatori" deve intendersi riferito anche ai gestori. 
  2. La copertura del Fondo non puo' essere superiore all'80 percento
della tranche junior del portafoglio di  mini  bond,  fermo  restando
quanto previsto al comma 3. 
  3. La copertura di cui al comma 2 non puo', in ogni caso,  eccedere
l'importo pari all'8 percento del  valore  nominale  complessivo  dei
titoli che compongono il portafoglio di mini bond. Tale  misura  puo'
essere elevata nel caso in cui tale  innalzamento  di  copertura  sia
finanziato con risorse apportate  al  Fondo  da  regioni  o  province
autonome, o da altri enti od organismi pubblici ai  sensi  di  quanto
previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,  di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 26  gennaio  2012.
Detti apporti possono integrare l'intervento  del  Fondo  a  sostegno
della realizzazione di portafogli o sub-portafogli regionali di  mini
bond sottoscrivendo: 
    a) la tranche junior del portafoglio di mini  bond,  al  fine  di
aumentarne il punto di stacco e spessore  oltre  il  predetto  limite
dell'8 percento, fermo restando il  limite  massimo  della  copertura
complessiva del Fondo di cui al comma 2 pari  all'80  percento  della
tranche junior del portafoglio di mini bond; 
    b) la tranche mezzanine del portafoglio di mini bond. 
  4. Relativamente alla singola operazione di sottoscrizione di  mini
bond compresa nel portafoglio garantito, fermo restando il limite  di
importo massimo garantibile per singolo soggetto beneficiario  finale
di cui all'art. 4, comma 3, il  Fondo  copre,  nella  misura  massima
dell'80 percento, la perdita registrata sulla singola operazione, con
riferimento all'ammontare massimo  dell'esposizione  per  capitale  e
interessi  contrattuali  e  di  mora  del  soggetto  richiedente  nei
confronti del soggetto beneficiario finale,  fino  al  raggiungimento
dei limiti di cui ai commi 2 e 3. 
  5. La garanzia del Fondo su portafogli di mini bond opera anche nel
corso del periodo di costruzione del portafoglio garantito,  coprendo
le eventuali  perdite  che  si  dovessero  manifestare  durante  tale
periodo, con le medesime modalita' operative previste  dall'art.  15,
commi 6 e 7, del decreto portafogli, fatto salvo  il  diverso  limite
massimo di copertura di cui al comma 3.