Art. 3 
 
 
                             Beneficiari 
 
  1. Nell'ambito delle aree di intervento "Valorizzazione",  "Tutela,
salvaguardia e vigilanza", "attivita' di sostegno del settore", fatto
salvo quanto stabilito nel successivo comma 2, i soggetti che possono
presentare istanza di contributo sono i seguenti, secondo i  punteggi
di priorita' riportati nell'allegato A, che fa parte  integrante  del
presente decreto: 
    a) Organismi a carattere associativo che rappresentano i Consorzi
di tutela riconosciuti ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 526,
e del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, e che svolgono  anche
attivita'  di  coordinamento  con  i  Consorzi  di   tutela   stessi,
facilitandone le iniziative da svolgere; 
    b) Associazioni Temporanee di Impresa - ATI  (  fra  Consorzi  di
tutela   e/o   Organismi    associativi    operanti    nel    settore
dell'agroalimentare); 
    c) Consorzi di  tutela  riconosciuti  ai  sensi  della  legge  21
dicembre 1999, n. 526 e del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. 
  2. Nell'ambito dell'area  di  intervento  "tutela,  salvaguardia  e
vigilanza" l' azione relativa all'attivita' di vigilanza puo'  essere
concessa solamente nei seguenti casi: 
    a) il soggetto proponente deve  essere  un  Consorzio  di  tutela
riconosciuto ai sensi della legge 21 dicembre  1999,  n.  526  e  del
decreto legislativo 8 aprile 2010, n.  61,  e  dotato  di  un  agente
vigilatore riconosciuto ai sensi del decreto ministeriale 21 dicembre
2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del  7  gennaio  2011,
recante la procedura per il riconoscimento  degli  agenti  vigilatori
dei consorzi di tutela di  cui  alla  legge  n.  526/99,  cosi'  come
modificato  con  il  decreto  ministeriale  del  6   novembre   2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 novembre 2012,  n.  272  e  ai
sensi del d.m. 27 dicembre 2012 di  istituzione  dell'albo  nazionale
degli agenti vigilatori e degli agenti vigilatori  con  qualifica  di
agente di pubblica sicurezza; 
    b) il soggetto proponente, capofila di un'associazione temporanea
di impresa, deve essere un Consorzio di tutela riconosciuto ai  sensi
della legge 21 dicembre 1999, n. 526  e  del  decreto  legislativo  8
aprile 2010, n. 61, dotato di un agente  vigilatore  riconosciuto  ai
sensi del decreto ministeriale 21  dicembre  2010,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2011, recante la procedura  per
il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di  tutela  di
cui alla legge n.  526/99,  cosi'  come  modificato  con  il  decreto
ministeriale del 6 novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
21 novembre 2012, n. 272 e ai sensi del  d.m.  27  dicembre  2012  di
istituzione dell'albo  nazionale  degli  agenti  vigilatori  e  degli
agenti vigilatori con qualifica di agente di pubblica sicurezza.