Art. 5 
 
 
                Termini e modalita' di presentazione 
 
  1.  Le  istanze  concernenti  la  richiesta   di   contributi   per
l'attuazione delle aree  di  intervento  di  cui  all'art.  2  devono
pervenire  al  Ministero  delle  politiche  agricole   alimentari   e
forestali, pena l'esclusione, entro, e non oltre, le ore 17.00 del 18
ottobre di ogni anno, in duplice copia. Nel caso  in  cui  tale  data
coincida con un giorno festivo il termine per la presentazione  delle
istanze e' prorogato al primo giorno  utile  lavorativo.  Le  istanze
devono, pena l'esclusione, essere compilate e  presentate  secondo  i
termini e le condizioni di cui all'allegato B. 
  2. Ogni soggetto beneficiario puo' presentare una sola istanza  che
puo' includere tutte e tre le aree di intervento di  cui  all'art.  2
del presente decreto.