Art. 7 Iter istruttorio e determinazione del contributo 1. La Commissione esaminatrice, appositamente istituita con provvedimento dipartimentale, valutera' le proposte progettuali sulla base dei suddetti criteri, attribuendo un punteggio per ogni programma fino ad un valore massimo di 100 punti, come illustrato nella scheda di valutazione funzionale allegata al presente decreto e di cui ne fa parte integrante (all. A). 2. Beneficiari del contributo saranno i programmi che avranno ottenuto un punteggio maggiore o uguale a 70 su 100 (conditio sine qua non per l' idoneita' tecnico-economica). 3. Il giudizio di idoneita' delle istanze presentate non comporta l'immediata ammissione a contributo. 4. La ripartizione dei fondi disponibili sara' effettuata dall' ufficio competente sulla base delle disponibilita' finanziarie dell' anno in corso, tenuto conto dei punteggi attribuiti dalla Commissione ai programmi presentati e in base all' ordine di graduatoria. 5. Sara' cura dell' ufficio competente comunicare ad ogni partecipante il relativo giudizio espresso dalla Commissione esaminatrice entro 60 giorni dal termine dei lavori della Commissione stessa, con nota di comunicazione ai soggetti interessati. 6. Le percentuali massime di contributo che potranno essere erogate sui programmi presentati dagli organismi interessati non potranno superare l'importo massimo del 90% dell'importo richiesto dal soggetto proponente fatte salve le percentuali piu' basse stabilite dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.