Art. 7 
 
 
          Iter istruttorio e determinazione del contributo 
 
  1.  La  Commissione  esaminatrice,  appositamente   istituita   con
provvedimento dipartimentale, valutera' le proposte progettuali sulla
base  dei  suddetti  criteri,  attribuendo  un  punteggio  per   ogni
programma fino ad un valore massimo di  100  punti,  come  illustrato
nella scheda di valutazione funzionale allegata al presente decreto e
di cui ne fa parte integrante (all. A). 
  2. Beneficiari del  contributo  saranno  i  programmi  che  avranno
ottenuto un punteggio maggiore o uguale a 70 su  100  (conditio  sine
qua non per l' idoneita' tecnico-economica). 
  3. Il giudizio di idoneita' delle istanze presentate  non  comporta
l'immediata ammissione a contributo. 
  4. La ripartizione dei fondi  disponibili  sara'  effettuata  dall'
ufficio competente sulla base delle disponibilita' finanziarie  dell'
anno in corso, tenuto conto dei punteggi attribuiti dalla Commissione
ai programmi presentati e in base all' ordine di graduatoria. 
  5.  Sara'  cura  dell'  ufficio  competente  comunicare   ad   ogni
partecipante  il  relativo  giudizio   espresso   dalla   Commissione
esaminatrice entro 60 giorni dal termine dei lavori della Commissione
stessa, con nota di comunicazione ai soggetti interessati. 
  6. Le percentuali massime di contributo che potranno essere erogate
sui programmi presentati dagli  organismi  interessati  non  potranno
superare  l'importo  massimo  del  90%  dell'importo  richiesto   dal
soggetto proponente fatte salve le percentuali piu'  basse  stabilite
dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.