Art. 8 Liquidazione e rendicontazione del contributo 1. Nell'erogazione dei contributi possono essere concesse anticipazioni sull'importo totale degli stessi, fino ad un massimo del 50%, previa presentazione da parte dei soggetti interessati di idoneo contratto autonomo di garanzia. 2. Le modalita', i tempi, tutte le disposizioni concernenti la realizzazione dei singoli programmi ammessi a finanziamento nonche' la presentazione della documentazione necessaria ai fini della liquidazione del contributo saranno contenute in specifici decreti direttoriali. Il presente decreto sara' inviato all'Organo di Controllo per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Roma, 4 luglio 2014 Il Ministro: Martina Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 2014 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 2901