Art. 8 
 
 
            Liquidazione e rendicontazione del contributo 
 
  1.  Nell'erogazione  dei   contributi   possono   essere   concesse
anticipazioni sull'importo totale degli stessi, fino  ad  un  massimo
del 50%, previa presentazione da parte dei  soggetti  interessati  di
idoneo contratto autonomo di garanzia. 
  2. Le modalita', i tempi,  tutte  le  disposizioni  concernenti  la
realizzazione dei singoli programmi ammessi a  finanziamento  nonche'
la  presentazione  della  documentazione  necessaria  ai  fini  della
liquidazione del contributo saranno contenute  in  specifici  decreti
direttoriali. 
  Il presente decreto sara' inviato all'Organo di  Controllo  per  la
registrazione e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla  sua
pubblicazione. 
    Roma, 4 luglio 2014 
 
                                                 Il Ministro: Martina 

Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 2014 
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 2901