Art. 2 
 
 
                              Obiettivi 
 
  1. Ai  fini  della  prevenzione  degli  incendi  e  allo  scopo  di
raggiungere  i  primari  obiettivi   di   sicurezza   relativi   alla
salvaguardia delle persone  e  alla  tutela  dei  beni,  le  macchine
elettriche  fisse  di  cui  all'art.  1  del  presente  decreto  sono
progettate, costruite, esercite e manutenute in modo da: 
    a) prevenire e mitigare, per quanto possibile, le conseguenze  di
situazioni di guasto interno alle macchine che possono  essere  causa
d'incendio ovvero esplosione; 
    b) garantire la stabilita' delle strutture portanti  al  fine  di
assicurare il soccorso agli occupanti; 
    c) limitare, in caso di incendio ovvero di  esplosione,  danni  a
persone, animali e beni; 
    d) limitare  la  propagazione  di  un  incendio  all'interno  dei
locali, edifici contigui o aree esterne; 
    e)  assicurare  la  possibilita'  che   gli   occupanti   lascino
l'istallazione indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo; 
    f) garantire la  possibilita'  per  le  squadre  di  soccorso  di
operare in condizioni di sicurezza.