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7. ESERCIZIO E MANUTENZIONE 
 
    L'esercizio e la manutenzione delle macchine  elettriche  di  cui
alla presente regola tecnica devono essere effettuati secondo  quanto
indicato dalla normativa tecnica applicabile, nei manuali  di  uso  e
manutenzione forniti dai costruttori  delle  macchine  stesse  e  dei
relativi dispositivi di protezione, ovvero  secondo  quanto  previsto
nel piano dei controlli e della manutenzione  dell'impianto  e  nelle
procedure aziendali. 
    Le  operazioni  di  controllo  periodico  e  gli  interventi   di
manutenzione delle macchine elettriche di cui  alla  presente  regola
tecnica devono essere svolti da personale specializzato  al  fine  di
garantirne il corretto e sicuro funzionamento. 
    Le  operazioni  di  controllo  periodico  e  gli  interventi   di
manutenzione delle macchine elettriche di cui  alla  presente  regola
tecnica,  devono  essere  documentati  ed   eventualmente   messi   a
disposizione, su richiesta, al  competente  comando  provinciale  dei
Vigili del Fuoco.