Art. 2. Proclamazione e durata delle astensioni 1. La proclamazione dell'astensione, con l'indicazione della specifica motivazione e della sua durata, deve essere comunicata almeno quindici giorni prima della data dell'astensione alla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali ed al Consiglio nazionale dell'Ordine. Inoltre analoga informazione va trasmessa, in ragione della motivazione dell'astensione collettiva, al Direttore dell'Agenzia delle Entrate, al Direttore dell'Inps, al Direttore dell'Inail, al Demanio, al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, all'ANCI, all'Unioncamere in rappresentanza delle camere di Commercio, al Ministero di grazia e giustizia, al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero del lavoro e ad altri Ministri eventualmente interessati, ai Capi degli Uffici giudiziari del distretto o dei distretti interessati, e a tutti gli Ordini locali. Ove l'astensione collettiva abbia una portata nazionale, le informazioni di cui innanzi possono essere trasmesse esclusivamente ai soggetti istituzionali nazionali degli organismi innanzi individuati. L'organismo proclamante assicura la comunicazione al pubblico dell'astensione, almeno cinque giorni prima con tempi e modalita' tali da determinare il minimo disagio per i cittadini. Il servizio pubblico radiotelevisivo e' messo nelle condizioni di dare la tempestiva diffusione a tali comunicazioni, nelle forme previste dalla legge, in modo da fornire informazioni complete sull'inizio, la durata, le prestazioni garantite e le modalita' dell'astensione nel corso dei telegiornali e giornali radio. Le medesime informazioni sono fornite a giornali quotidiani ed alle emittenti radiofoniche e televisive che si avvalgono di finanziamenti o, comunque, agevolazioni tariffarie, creditizie o fiscali previste dalle leggi dello Stato, oltre a tutti gli Ordini Locali, secondo le forme previste dalla legge. Tra la proclamazione e l'effettuazione dell'astensione non puo' intercorrere un periodo superiore a sessanta giorni. 2. La revoca della proclamazione deve essere comunicata agli stessi destinatari di cui al comma precedente almeno cinque giorni prima della data fissata per l'astensione medesima, salva la diversa richiesta da parte della Commissione di garanzia o la sopravvenienza di fatti significativi. 3. Le disposizioni in tema di preavviso e di durata possono non essere rispettate nei soli casi in cui l'astensione e' proclamata ai sensi dell'art. 2 comma 7 della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000. 4. Ciascuna proclamazione deve riguardare un unico periodo di astensione. L'astensione non puo' superare otto giorni lavorativi consecutivi. Con riferimento a ciascun mese dell'anno non puo' comunque essere superata la durata di otto giorni anche se si tratta di astensioni aventi, ad oggetto questioni e temi diversi. In ogni caso tra il termine finale di' un'astensione e l'inizio di quella successiva deve intercorrere un intervallo di almeno quindici giorni. Tali limitazioni non si applicano nei casi in cui e' prevista la proclamazione dell'astensione senza preavviso. Nel caso di piu' astensioni proclamate da parte di diversi soggetti rappresentativi della categoria, la Commissione di garanzia provvedera' in via preventiva alla valutazione del prevedibile impatto delle proclamazioni in conflitto fornendo eventualmente le necessarie indicazioni che terranno conto della precedenza temporale nelle date di proclamazione. 5. Per le finalita' di cui all'art. 5, e salva la prestazione indispensabile prevista dal medesimo articolo con riferimento alla precompilazione del modello F24 trasmesso autonomamente dal cliente, l'astensione non puo' essere superiore a 2 (due) giorni lavorativi per il servizio di trasmissione telematica del modello F24 per il pagamento dei tributi o contributi in esso contenuto.