(Allegato-art. 2)
                               Art. 2. 
 
 
               Proclamazione e durata delle astensioni 
 
    1. La  proclamazione  dell'astensione,  con  l'indicazione  della
specifica motivazione e della  sua  durata,  deve  essere  comunicata
almeno  quindici  giorni  prima  della  data   dell'astensione   alla
Commissione di garanzia dell'attuazione della  legge  sullo  sciopero
nei  servizi  pubblici   essenziali   ed   al   Consiglio   nazionale
dell'Ordine. Inoltre analoga informazione va  trasmessa,  in  ragione
della   motivazione   dell'astensione   collettiva,   al    Direttore
dell'Agenzia delle Entrate,  al  Direttore  dell'Inps,  al  Direttore
dell'Inail, al Demanio, al Consiglio di  Presidenza  della  Giustizia
Tributaria, all'ANCI, all'Unioncamere in rappresentanza delle  camere
di Commercio, al  Ministero  di  grazia  e  giustizia,  al  Ministero
dell'economia e delle finanze, al Ministero del  lavoro  e  ad  altri
Ministri eventualmente interessati, ai Capi degli  Uffici  giudiziari
del distretto o dei distretti  interessati,  e  a  tutti  gli  Ordini
locali. Ove l'astensione collettiva abbia una portata  nazionale,  le
informazioni di cui innanzi possono essere  trasmesse  esclusivamente
ai  soggetti  istituzionali   nazionali   degli   organismi   innanzi
individuati. L'organismo proclamante  assicura  la  comunicazione  al
pubblico dell'astensione, almeno cinque  giorni  prima  con  tempi  e
modalita' tali da determinare il minimo disagio per i  cittadini.  Il
servizio pubblico radiotelevisivo e' messo nelle condizioni  di  dare
la tempestiva diffusione a tali comunicazioni, nelle  forme  previste
dalla legge, in modo da fornire informazioni complete sull'inizio, la
durata, le prestazioni garantite e le modalita'  dell'astensione  nel
corso dei telegiornali e giornali  radio.  Le  medesime  informazioni
sono fornite a giornali quotidiani ed alle emittenti  radiofoniche  e
televisive  che  si   avvalgono   di   finanziamenti   o,   comunque,
agevolazioni tariffarie, creditizie o fiscali  previste  dalle  leggi
dello Stato, oltre a  tutti  gli  Ordini  Locali,  secondo  le  forme
previste dalla legge. 
    Tra la proclamazione e l'effettuazione dell'astensione  non  puo'
intercorrere un periodo superiore a sessanta giorni. 
    2. La revoca della  proclamazione  deve  essere  comunicata  agli
stessi destinatari di cui al comma precedente  almeno  cinque  giorni
prima della data fissata per l'astensione medesima, salva la  diversa
richiesta da parte della Commissione di garanzia o la  sopravvenienza
di fatti significativi. 
    3. Le disposizioni in tema di preavviso e di durata  possono  non
essere rispettate nei soli casi in cui l'astensione e' proclamata  ai
sensi dell'art. 2 comma 7 della legge n.  146/1990,  come  modificata
dalla legge n. 83/2000. 
    4. Ciascuna proclamazione deve riguardare  un  unico  periodo  di
astensione. 
    L'astensione   non   puo'   superare   otto   giorni   lavorativi
consecutivi. 
    Con riferimento a ciascun mese dell'anno non puo' comunque essere
superata la durata di otto giorni anche se si  tratta  di  astensioni
aventi, ad oggetto questioni e temi diversi.  In  ogni  caso  tra  il
termine finale di' un'astensione e l'inizio di quella successiva deve
intercorrere  un  intervallo  di   almeno   quindici   giorni.   Tali
limitazioni  non  si  applicano  nei  casi  in  cui  e'  prevista  la
proclamazione dell'astensione  senza  preavviso.  Nel  caso  di  piu'
astensioni proclamate da parte di  diversi  soggetti  rappresentativi
della categoria,  la  Commissione  di  garanzia  provvedera'  in  via
preventiva   alla   valutazione   del   prevedibile   impatto   delle
proclamazioni  in  conflitto  fornendo  eventualmente  le  necessarie
indicazioni che terranno conto della precedenza temporale nelle  date
di proclamazione. 
    5. Per le finalita' di cui all'art. 5,  e  salva  la  prestazione
indispensabile prevista dal medesimo articolo  con  riferimento  alla
precompilazione del modello F24 trasmesso autonomamente dal  cliente,
l'astensione non puo' essere superiore a 2  (due)  giorni  lavorativi
per il servizio di trasmissione telematica del  modello  F24  per  il
pagamento dei tributi o contributi in esso contenuto.