(Allegato-art. 3)
                               Art. 3. 
 
 
               Comunicazione preventiva alla clientela 
 
    1. Il professionista e' tenuto a rendere  apposita  comunicazione
preventiva  delle  modalita'   di   effettuazione   dello   sciopero,
dell'apertura al pubblico durante l'astensione, nei termini 
    previsti  dalla  lett.  a)  dell'art.  5,  e  delle   prestazioni
indispensabili  che  saranno  garantite  al  cliente,  ai  sensi  del
medesimo art. 5. Tale comunicazione e' predisposta dal professionista
entro dieci giorni dall'inizio dell'astensione e diffusa con i  mezzi
piu' idonei a raggiungere i propri clienti.