Art. 3. Comunicazione preventiva alla clientela 1. Il professionista e' tenuto a rendere apposita comunicazione preventiva delle modalita' di effettuazione dello sciopero, dell'apertura al pubblico durante l'astensione, nei termini previsti dalla lett. a) dell'art. 5, e delle prestazioni indispensabili che saranno garantite al cliente, ai sensi del medesimo art. 5. Tale comunicazione e' predisposta dal professionista entro dieci giorni dall'inizio dell'astensione e diffusa con i mezzi piu' idonei a raggiungere i propri clienti.