Art. 4. Effetti dell'astensione 1. L'astensione riguarda tutte le attivita' dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, cosi' come definite dall'art. 1 del d.lgs. 28 giugno 2005 n. 139 e successive modificazioni e integrazioni, nonche' quelle derivante da ulteriori disposizioni normative. 2. Nel processo tributario la mancata comparizione dell'iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili all'udienza o a qualsiasi altro atto o adempimento per il quale sia prevista la sua presenza, ancorche' non obbligatoria, affinche' sia considerata in adesione all'astensione regolarmente proclamata ed effettuata ai sensi della presente disciplina, e dunque considerata legittimo impedimento del difensore, deve essere alternativamente: a) dichiarata - personalmente o tramite sostituto del professionista titolare della difesa o del mandato - all'inizio dell'udienza; b) comunicata con atto scritto trasmesso o depositato nella segreteria della commissione tributaria competente, almeno due giorni prima della data stabilita. Ove possibile, il professionista provvedera' a fornire idonee informazioni ai Dottori Commercialisti ed agli Esperti Contabili costituiti nello stesso procedimento. 3. Nel rispetto delle modalita' sopra indicate, l'astensione costituisce legittimo impedimento anche qualora professionisti del medesimo procedimento non abbiano aderito all'astensione stessa; la presente disposizione si applica a tutti i' soggetti del procedimento, ivi compresi i difensori della controparte. 4. Nel caso in cui sia possibile la separazione o lo stralcio per le parti assistite da un professionista che non intende aderire all'astensione, questi, conformemente alle regole deontologiche, deve farsi carico di avvisare gli altri colleghi interessati all'udienza quanto prima, e comunque almeno due giorni prima della data stabilita, ed e' tenuto a non compiere atti pregiudizievoli per le altre parti in causa in qualsiasi modo assistite da professionisti che abbiano dichiarato l'intenzione di aderire all'astensione. 5. Il diritto di astensione puo' essere esercitato in ogni stato e gado del procedimento.