(Allegato-art. 4)
                               Art. 4. 
 
 
                       Effetti dell'astensione 
 
    1.  L'astensione  riguarda  tutte  le   attivita'   dei   Dottori
Commercialisti  e  degli  Esperti  Contabili,  cosi'  come   definite
dall'art.  1  del  d.lgs.  28  giugno  2005  n.  139   e   successive
modificazioni e integrazioni, nonche' quelle derivante  da  ulteriori
disposizioni normative. 
    2. Nel processo tributario la mancata comparizione  dell'iscritto
all'albo  dei  Dottori  Commercialisti  e  degli  Esperti   Contabili
all'udienza o a qualsiasi altro atto o adempimento per il  quale  sia
prevista la sua presenza, ancorche' non obbligatoria,  affinche'  sia
considerata in adesione  all'astensione  regolarmente  proclamata  ed
effettuata ai sensi della presente disciplina, e  dunque  considerata
legittimo impedimento del difensore, deve essere alternativamente: 
      a)  dichiarata  -  personalmente  o   tramite   sostituto   del
professionista titolare della  difesa  o  del  mandato  -  all'inizio
dell'udienza; 
      b) comunicata con atto scritto  trasmesso  o  depositato  nella
segreteria della commissione tributaria competente, almeno due giorni
prima  della  data  stabilita.  Ove  possibile,   il   professionista
provvedera' a fornire idonee informazioni ai  Dottori  Commercialisti
ed agli Esperti Contabili costituiti nello stesso procedimento. 
    3. Nel rispetto  delle  modalita'  sopra  indicate,  l'astensione
costituisce legittimo impedimento anche  qualora  professionisti  del
medesimo procedimento non abbiano aderito all'astensione  stessa;  la
presente  disposizione  si  applica   a   tutti   i'   soggetti   del
procedimento, ivi compresi i difensori della controparte. 
    4. Nel caso in cui sia possibile la separazione o lo stralcio per
le parti assistite da  un  professionista  che  non  intende  aderire
all'astensione, questi, conformemente alle regole deontologiche, deve
farsi carico di avvisare gli altri colleghi  interessati  all'udienza
quanto  prima,  e  comunque  almeno  due  giorni  prima  della   data
stabilita, ed e' tenuto a non compiere atti  pregiudizievoli  per  le
altre parti in causa in qualsiasi modo  assistite  da  professionisti
che abbiano dichiarato l'intenzione di aderire all'astensione. 
    5. Il diritto di astensione puo' essere esercitato in ogni  stato
e gado del procedimento.