Art. 5 
 
 
                Controlli ufficiali di tipo sanitario 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dal regolamento (CE) n. 882/2004,
le autorita' competenti per i controlli sanitari  tengono  conto  dei
programmi e delle procedure per la sicurezza  degli  alimenti  basati
sui principi del sistema HACCP adottati  dall'operatore  del  settore
alimentare, in conformita' di quanto indicato agli articoli 4 e 5 del
regolamento (CE) n. 852/2004.