IL DIRETTORE GENERALE 
             per l'igiene e la sicurezza degli alimenti 
                           e la nutrizione 
 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172,  concernente  «Istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato» e successive modifiche; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n. 59, concernente «Regolamento di organizzazione  del
Ministero  della  salute»,  ed  in  particolare  l'art.  19,  recante
«Disposizioni transitorie e finali»; 
  Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente «Modifica  degli
articoli 242, 243, 247,  250  e  262  del  testo  unico  delle  leggi
sanitarie, approvato con regio  decreto  27  luglio  1934,  n.  1265:
Disciplina igienica della produzione e della vendita  delle  sostanze
alimentari  e  delle  bevande»,  e  successive   modifiche,   ed   in
particolare l'art. 6; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.  112,  concernente
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59», convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133, e successive modifiche, ed  in  particolare  gli
articoli 115 recante «Ripartizione delle  competenze»  e  l'art.  119
recante «Autorizzazioni»; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
«Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia  di  immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013,  n.
44,  concernente  «Regolamento  recante  il  riordino  degli   organi
collegiali ed altri organismi  operanti  presso  il  Ministero  della
salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4  novembre  2010,
n. 183»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti  di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e   relativi   coadiuvanti»,   e
successive modifiche; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di  attuazione  e/o
modifica; 
  Vista  la  direttiva  1999/45/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 31 maggio 1999,  concernente  il  ravvicinamento  delle
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati
membri   relative    alla    classificazione,    all'imballaggio    e
all'etichettatura dei preparati pericolosi, e  successive  modifiche,
per la parte ancora vigente; 
  Visto il decreto legislativo 14  marzo  2003,  n.  65,  concernente
«Attuazione delle direttive 1999/45/CE  e  2001/60/CE  relative  alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi», e successive modifiche; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  16  dicembre  2008  relativo  alla   classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze  e  delle  miscele
che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca
modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio  2005  concernenti  i  livelli  massimi  di
residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di
origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del
Consiglio, e successive modifiche; 
  Visto il decreto del Ministero della salute 28  settembre  2012  di
rideterminazione delle tariffe relative all'immissione  in  commercio
dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni  sostenute  e
rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009; 
  Vista la domanda del 21 marzo 2014, e  successive  integrazioni  di
cui l'ultima l'11 giugno 2014, con cui l'Impresa Verde Bio  Srl,  con
sede in Montebelluna (TV) Viale della Vittoria, 14/b,, ha  richiesto,
ai sensi dell'art. 52 del regolamento (CE) n. 1107/2009, il  permesso
di commercio parallelo dalla Romania  del  prodotto  PULSAR  40,  ivi
registrato al n. 1859/29.09.1998 a nome dell'Impresa Basf Agro B. V.,
con sede legale in Au Zh (Switzerland); 
  Vista l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto  di
riferimento  BEYOND  autorizzato  in  Italia  al  n.  10925  a   nome
dell'Impresa Basf Italia Spa; 
  Accertato che sono rispettate le condizioni  di  cui  all'art.  52,
par. 3, lettera a, b, c, del regolamento (CE) n. 1107/2009; 
  Considerato che l'Impresa Verde Bio Srl ha chiesto di denominare il
prodotto importato con il nome PULSAR II; 
  Accertata la conformita' dell'etichetta da apporre sulle confezioni
del  prodotto  oggetto  di  commercio  parallelo,  all'etichetta  del
prodotto fitosanitario di riferimento autorizzato in Italia; 
  Visto il versamento effettuato dal richiedente  quale  tariffa  per
gli accertamenti conseguenti al rilascio del presente permesso; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' rilasciato, fino al 31 luglio  2016,  all'Impresa  Verde  Bio
Srl, con sede in Montebelluna (TV) Viale  della  Vittoria,  14/b,  il
permesso n. 16127 di commercio parallelo del  prodotto  fitosanitario
denominato PULSAR II, proveniente dalla Romania, ed  ivi  autorizzato
al n. 1859/29.09.1998 a nome dell'Impresa Basf Agro  B.V.,  con  sede
legale in Au Zh (Switzerland). 
  2. E' approvata,  quale  parte  integrante  del  presente  decreto,
l'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio. 
  3. Il prodotto e' sottoposto alle operazioni di riconfezionamento e
rietichettatura  presso  gli  stabilimenti  riportati   nell'allegata
etichetta. 
  4. Il prodotto verra' posto in commercio in confezioni  pronte  per
l'impiego nelle taglie da l 0,5-1-3-5. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata. 
  I dati relativi al suindicato prodotto sono  disponibili  nel  sito
del Ministero della salute www.salute.gov.it,  nella  sezione  «Banca
dati». 
    Roma, 30 luglio 2014 
 
                                      Il direttore generale: Borrello