Art. 5 
 
 
Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989,  n.
                                 272 
 
  1. All'articolo 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n.  272,
nel comma 1 le parole: «ma non il ventunesimo  anno  di  eta'.»  sono
sostituite dalle seguenti: «ma non  il  ((  venticinquesimo  anno  di
eta', sempre che, per quanti abbiano  gia'  compiuto  il  ventunesimo
anno, non ricorrano particolari ragioni  di  sicurezza  valutate  dal
giudice   competente,   tenuto   conto   altresi'   delle   finalita'
rieducative. )) ». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  24  del  decreto
          legislativo 28 luglio 1989, n. 272 (Norme di attuazione, di
          coordinamento e  transitorie  del  decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  22  settembre  1988,  n.  448,   recante
          disposizioni sul  processo  penale  a  carico  di  imputati
          minorenni), come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 24 (Esecuzione di provvedimenti limitativi  della
          liberta' personale). - 1. Le misure  cautelari,  le  misure
          alternative, le sanzioni sostitutive, le pene  detentive  e
          le misure di sicurezza si eseguono secondo le norme  e  con
          le modalita' previste per i minorenni anche  nei  confronti
          di coloro che nel corso dell'esecuzione abbiano compiuto il
          diciottesimo ma non il venticinquesimo anno di eta', sempre
          che, per quanti abbiano gia' compiuto il ventunesimo  anno,
          non ricorrano particolari ragioni di sicurezza valutate dal
          giudice competente, tenuto conto altresi'  delle  finalita'
          rieducative. L'esecuzione rimane affidata al personale  dei
          servizi minorili. 
              2. Le disposizioni  del  comma  1  si  applicano  anche
          quando  l'esecuzione  ha  inizio  dopo  il  compimento  del
          diciottesimo anno di eta'.».