Art. 5 Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272 1. All'articolo 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, nel comma 1 le parole: «ma non il ventunesimo anno di eta'.» sono sostituite dalle seguenti: «ma non il (( venticinquesimo anno di eta', sempre che, per quanti abbiano gia' compiuto il ventunesimo anno, non ricorrano particolari ragioni di sicurezza valutate dal giudice competente, tenuto conto altresi' delle finalita' rieducative. )) ».
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), come modificato dalla presente legge: «Art. 24 (Esecuzione di provvedimenti limitativi della liberta' personale). - 1. Le misure cautelari, le misure alternative, le sanzioni sostitutive, le pene detentive e le misure di sicurezza si eseguono secondo le norme e con le modalita' previste per i minorenni anche nei confronti di coloro che nel corso dell'esecuzione abbiano compiuto il diciottesimo ma non il venticinquesimo anno di eta', sempre che, per quanti abbiano gia' compiuto il ventunesimo anno, non ricorrano particolari ragioni di sicurezza valutate dal giudice competente, tenuto conto altresi' delle finalita' rieducative. L'esecuzione rimane affidata al personale dei servizi minorili. 2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando l'esecuzione ha inizio dopo il compimento del diciottesimo anno di eta'.».