Art. 8 Presidio di primo intervento di soccorso e lotta antincendio 1. Le procedure previste dal decreto del Ministro dell'interno 23 settembre 2011 si applicano alle infrastrutture di cui al presente capo, ivi comprese le elisuperfici. 2. La presentazione al Comando della richiesta di accertamento della conformita' del Presidio consente l'inizio dell'attivita' di presidio. 3. In caso di esito non favorevole dell'accertamento, il Comando comunica tempestivamente le difformita' rilevate all'E.N.A.C. per gli aspetti di competenza. Il Presidio si ritiene ripristinato non appena il responsabile comunichi al Comando e all'E.N.A.C. di aver eliminato le difformita' rilevate e presenti al Comando contestualmente richiesta di nuovo accertamento. 4. Il mantenimento delle condizioni di rispondenza del presidio ai requisiti previsti dalla normativa emanata dal Ministero dell'interno, nonche' dai relativi regolamenti emanati dall'E.N.AC., e' verificato dal Comando attraverso controlli a campione. In caso di esito non favorevole della verifica, si applica quanto previsto al comma 3. 5. Il responsabile del presidio comunica preventivamente al Comando qualunque modifica rispetto a quanto dichiarato nella documentazione allegata alla richiesta di accertamento. 6. Per l'inserimento di nuovo personale addetto nel presidio successivamente all'accertamento di cui al comma 2, il responsabile presenta al Comando la documentazione di cui all'art. 9.