Art. 11. Codice di comportamento del personale 1. Il personale dell'Agenzia, conforma la propria condotta al codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e alle disposizioni contenute nel contratto collettivo di lavoro del comparto Ministeri. 2. Il Direttore, previo parere del Comitato direttivo, adotta un codice di comportamento del personale relativamente agli obblighi connessi all'esercizio delle funzioni.