Art. 3. Attribuzioni dell'Agenzia 1. L'Agenzia, nel perseguimento dei fini istituzionali di cui all'articolo 2 del presente statuto: a) opera in raccordo con le amministrazioni competenti il monitoraggio sistematico e continuo dei programmi operativi e degli interventi della politica di coesione, anche attraverso specifiche attivita' di valutazione e verifica, ferme restando le funzioni di controllo e monitoraggio attribuite alla ragioneria generale dello Stato; b) svolge azioni di sostegno e di assistenza tecnica alle amministrazioni che gestiscono programmi europei o nazionali con obiettivi di rafforzamento della coesione territoriale sia attraverso apposite iniziative di formazione del personale delle amministrazioni interessate, che con l'intervento di qualificati soggetti pubblici di settore per l'accelerazione e la realizzazione dei programmi, anche con riferimento alle procedure relative alla stesura e gestione di bandi pubblici e alle problematiche comuni che emergono nella gestione dei programmi. c) vigila, nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni pubbliche, sull'attuazione dei programmi e realizzazione dei progetti che utilizzano i Fondi strutturali e di investimento ed il Fondo per lo Sviluppo e la coesione, anche nell'ambito di contratti istituzionali di sviluppo ed accordi di programmazione negoziata; d) promuove, nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni pubbliche, il miglioramento della qualita', della tempestivita', dell'efficacia e della trasparenza delle attivita' di programmazione e attuazione degli interventi; e) puo' assumere le funzioni dirette di Autorita' di gestione di programmi o di specifici progetti o a carattere sperimentale nonche' nelle ipotesi previste dalla lettera f), sentite le amministrazioni titolari. f) da' esecuzione alle determinazioni adottate ai sensi degli articoli 3 e 6, comma 6 del decreto legislativo n. 88 del 2011. 2. L'Agenzia assicura lo svolgimento delle attivita' strumentali e di controllo interno nell'ambito delle risorse disponibili. 3. Svolge altresi' ogni altra funzione ad essa attribuita dalla legge istitutiva e dalle altre leggi vigenti in materia. 4. Per lo svolgimento dei compiti e delle attribuzioni del presente articolo l'Agenzia puo' stipulare accordi e convenzioni ed avvalersi del supporto di qualificati soggetti pubblici operanti nel settore nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 4, lettera g) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 5. L'Agenzia puo' avvalersi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e dello sviluppo d'impresa spa, in conformita' con le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi ai sensi dell'articolo 10 comma 14-ter della legge istitutiva.