(Allegato-art. 3)
                               Art. 3. 
 
 
                      Attribuzioni dell'Agenzia 
 
    1. L'Agenzia, nel perseguimento dei  fini  istituzionali  di  cui
all'articolo 2 del presente statuto: 
    a)  opera  in  raccordo  con  le  amministrazioni  competenti  il
monitoraggio sistematico e continuo dei programmi operativi  e  degli
interventi della politica di coesione,  anche  attraverso  specifiche
attivita' di valutazione e verifica, ferme restando  le  funzioni  di
controllo e monitoraggio attribuite alla  ragioneria  generale  dello
Stato; 
    b) svolge  azioni  di  sostegno  e  di  assistenza  tecnica  alle
amministrazioni che gestiscono  programmi  europei  o  nazionali  con
obiettivi di rafforzamento della coesione territoriale sia attraverso
apposite iniziative di formazione del personale delle amministrazioni
interessate, che con l'intervento di qualificati soggetti pubblici di
settore per l'accelerazione e la realizzazione dei  programmi,  anche
con riferimento alle procedure relative alla stesura  e  gestione  di
bandi  pubblici  e  alle  problematiche  comuni  che  emergono  nella
gestione dei programmi. 
    c)  vigila,  nel  rispetto   delle   competenze   delle   singole
amministrazioni   pubbliche,   sull'attuazione   dei   programmi    e
realizzazione dei progetti che utilizzano i Fondi  strutturali  e  di
investimento ed il  Fondo  per  lo  Sviluppo  e  la  coesione,  anche
nell'ambito di contratti istituzionali  di  sviluppo  ed  accordi  di
programmazione negoziata; 
    d)  promuove,  nel  rispetto  delle  competenze   delle   singole
amministrazioni pubbliche, il  miglioramento  della  qualita',  della
tempestivita', dell'efficacia e della trasparenza delle attivita'  di
programmazione e attuazione degli interventi; 
    e) puo' assumere le funzioni dirette di Autorita' di gestione  di
programmi o di specifici progetti o a carattere sperimentale  nonche'
nelle ipotesi previste dalla lettera f), sentite  le  amministrazioni
titolari. 
    f) da' esecuzione alle determinazioni  adottate  ai  sensi  degli
articoli 3 e 6, comma 6 del decreto legislativo n. 88 del 2011. 
    2. L'Agenzia assicura lo svolgimento delle attivita'  strumentali
e di controllo interno nell'ambito delle risorse disponibili. 
    3. Svolge altresi' ogni altra funzione ad essa  attribuita  dalla
legge istitutiva e dalle altre leggi vigenti in materia. 
    4. Per lo  svolgimento  dei  compiti  e  delle  attribuzioni  del
presente articolo l'Agenzia puo' stipulare accordi e  convenzioni  ed
avvalersi del supporto di qualificati soggetti pubblici operanti  nel
settore nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 8,  comma
4, lettera g) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 
    5.  L'Agenzia   puo'   avvalersi   dell'Agenzia   nazionale   per
l'attrazione degli investimenti e dello sviluppo  d'impresa  spa,  in
conformita' con  le  disposizioni  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri, da adottarsi ai sensi dell'articolo 10  comma
14-ter della legge istitutiva.