Art. 3 
 
 
                    Controlli e relazione annuale 
 
  1. I controlli amministrativi ed in  loco  relativi  all'attuazione
del programma sono demandati ad AGEA. 
  2. Entro 90 giorni dalla conclusione del programma e, comunque, non
oltre il 31 marzo 2015, AGEA predispone e trasmette al Ministro delle
politiche  agricole  alimentari  e  forestali  una  relazione   sulle
attivita' realizzate relativamente al programma di  distribuzione  di
derrate alimentari alle persone indigenti per l'anno 2014,  corredata
della rendicontazione delle risorse gestite. 
  Il presente decreto e' trasmesso agli organi di  controllo  per  la
registrazione ed entra  in  vigore  il  giorno  successivo  alla  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 7 luglio 2014 
 
                                                   Il Ministro        
                                             delle politiche agricole 
                                              alimentari e forestali  
                                                     Martina          
  Il Ministro del lavoro 
e delle politiche sociali 
          Poletti 

Registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 2014 
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, Reg.ne Prev. n. 3221