Art. 3 
 
 
         Attivita' istruttoria ed erogazione dei contributi 
 
  1.  Per  i   profili   connessi   all'espletamento   dell'attivita'
istruttoria  finalizzata  all'erogazione  dei   contributi   per   la
formazione professionale il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti  si  avvale,  mediante  apposita  convenzione,  della  Rete
Autostrade Mediterranee S.p.A. (RAM). 
  2. La Commissione istituita ai sensi  dell'art.  5,  comma  2,  del
decreto del Presidente  della  Repubblica  29  maggio  2009,  n.  83,
avvalendosi della Societa' RAM, procede entro la data del 28 novembre
2014  alla  verifica  dei  requisiti  di  ammissibilita'  e  comunica
l'eventuale inammissibilita'. Sono inammissibili le istanze: 
    a) per le quali la domanda di finanziamento risulti non  conforme
o carente anche di uno solo  dei  requisiti  previsti  ai  precedenti
articoli; 
    b)  per  le  quali  le  dichiarazioni  autocertificate  risultino
mancanti o non conformi o carenti anche di  uno  solo  dei  requisiti
previsti; 
    c) pervenute oltre i termini previsti; 
    d) presentate da imprese, anche se associate ad un consorzio o  a
una cooperativa, che hanno gia' inoltrato una istanza; 
    e) nelle  quali  il  preventivo  della  spesa  formulato  risulti
difforme dai massimali stabiliti all'art. 2, comma 5; 
    f) nelle quali l'impresa beneficiaria o il soggetto attuatore non
risultino conformi a quanto richiesto dall'art. 2. 
  Qualora in esito all'istruttoria di  ammissibilita'  emergano  vizi
che possano determinare l'inammissibilita' della domanda, l'attivita'
formativa non potra' essere avviata fino al completamento della  fase
procedimentale prevista dall'art. 10-bis della legge 7  agosto  1990,
n. 241. 
  Resta  fermo  che,  anche  in  caso  di  ammissibilita',   non   e'
riconosciuto in favore dell'impresa l'importo del preventivo di spesa
formulato, che verra' considerato  quale  massimale,  mentre  per  il
riconoscimento del contributo si procedera' alla verifica  dei  costi
rendicontati e del mantenimento in  capo  all'impresa  dei  requisiti
previsti. 
  3. L'erogazione del contributo per le iniziative formative avverra'
al termine della realizzazione del  progetto  formativo,  che  dovra'
essere completato entro il termine perentorio  del  22  Maggio  2015.
Entro e non oltre la data del 29 maggio 2015 dovra'  essere  inviata,
con le medesime modalita' previste  all'art.  2  comma  3,  specifica
rendicontazione dei costi sostenuti, secondo il  preventivo  allegato
alla domanda, risultanti dalle fatture in originale o copia conforme,
accompagnate da idonea documentazione contabile attestante  la  prova
certa del loro pagamento, indicate in  apposito  elenco,  ovvero  con
fatture pro-forma unitamente ad una garanzia  fideiussoria  «a  prima
richiesta», che l'impresa istante stipula a favore dello  Stato,  per
il  periodo  di  un  anno,  per  l'esatto   pagamento   delle   spese
rendicontate -  e  non  ancora  pagate  -  a  fronte  dell'iniziativa
formativa effettuata, IVA inclusa. Per la data di invio fara' fede il
timbro postale o  la  ricevuta  del  Ministero  qualora  la  consegna
avvenga a mano. 
  A tale documentazione dovra' essere allegata una relazione di  fine
attivita' sottoscritta dall'impresa o da soggetto munito di  espressa
delega,  dalla  quale  si  evinca  la  corrispondenza  con  il  piano
formativo presentato e con i costi preventivati ovvero i motivi della
mancata corrispondenza. Dovranno, inoltre, essere allegati i seguenti
documenti: 
    1. Elenco dei partecipanti con, in caso di dipendenti ed addetti,
indicazione del Contratto di lavoro applicato. In caso  di  strutture
di cui all'art. 2, comma 1,  lettera  b),  andra'  allegato  l'elenco
completo  delle  aziende  partecipanti  al  progetto  formativo,  con
relativo codice partita  IVA  e  numero  di  iscrizione  al  Registro
elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione  di
trasportatore su strada (ovvero all'Albo degli  autotrasportatori  di
cose per conto di terzi per le imprese che esercitano  esclusivamente
con  veicoli  di  massa  complessiva  a  pieno  carico  fino  a   1,5
tonnellate),  e,  per  ciascuna  di  esse,  il  numero   di   singoli
partecipanti e,  in  caso  di  dipendenti  ed  addetti,  il  relativo
Contratto di lavoro applicato; 
    2. Dettaglio  dei  costi  per  singole  voci  relativamente  alla
formazione generale e/o specifica; 
    3. Documentazione comprovante l'eventuale presenza di  lavoratori
svantaggiati o disabili; 
    4. Documentazione comprovante  la  caratteristica  di  piccola  o
media impresa; 
    5. Calendario definitivo dei corsi svolti; 
    6. Registri di  presenza  firmati  dai  partecipanti  e  vidimati
dall'ente attuatore; 
    7. Tracciati della formazione svolta in modalita' e-learning; 
    8. Dichiarazione dell'ente  di  formazione,  resa  ai  sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445,
attestante il possesso di competenze da parte  dei  docenti  rispetto
alle materie oggetto del corso; 
    9. Dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,  con  la  quale  l'impresa  di
autotrasporto conferma che i dipendenti o i titolari dell'impresa  di
autotrasporto hanno regolarmente partecipato al progetto formativo; 
    10. Coordinate bancarie dell'impresa. 
  Qualora in sede di  istruttoria  della  rendicontazione,  l'importo
complessivo dei costi preventivati o anche uno solo dei parametri  di
cui al comma 5 dell'art. 2 del presente decreto  venga  superato,  il
piano dei costi verra' d'ufficio riparametrato sulla base dei  limiti
massimi prefissati. Qualora, invece, dovesse risultare la mancanza di
uno o piu' documenti  giustificativi  delle  attivita'  o  dei  costi
sostenuti, i soggetti che hanno presentato la rendicontazione saranno
invitati per una sola volta ad integrare la documentazione  entro  il
termine perentorio di quindici giorni,  decorsi  infruttuosamente  il
quale  l'istruttoria  verra'   conclusa   sulla   base   della   solo
documentazione valida disponibile. 
  4. La Commissione istituita ai sensi  dell'art.  5,  comma  2,  del
decreto del Presidente  della  Repubblica  29  maggio  2009,  n.  83,
valutati gli esiti dell'attivita' istruttoria  sulle  rendicontazioni
presentate, redige  l'elenco  delle  imprese  ammesse  al  contributo
medesimo e lo comunica  alla  Direzione  generale  per  il  trasporto
stradale e per l'intermodalita', per i  conseguenti  adempimenti.  La
Commissione valuta  anche  l'attivita'  di  R.A.M.  S.p.A.,  al  fine
dell'erogazione di quanto ad essa dovuto ai sensi  della  Convenzione
di cui al comma 1. 
  5. L'importo erogato alle imprese beneficiarie dei  contributi  per
la formazione avverra', in ogni caso, nei limiti della capienza delle
risorse  richiamate  all'art.  1,  comma  1.  Ove  al  termine  delle
attivita' istruttorie, l'entita' delle risorse finanziarie non  fosse
sufficiente a soddisfare interamente le istanze giudicate ammissibili
per la formazione, al fine di garantire il predetto limite di  spesa,
il contributo da erogarsi sara' proporzionalmente ridotto  fra  tutte
le imprese richiedenti.