Art. 3 Attivita' istruttoria ed erogazione dei contributi 1. Per i profili connessi all'espletamento dell'attivita' istruttoria finalizzata all'erogazione dei contributi per la formazione professionale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si avvale, mediante apposita convenzione, della Rete Autostrade Mediterranee S.p.A. (RAM). 2. La Commissione istituita ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 83, avvalendosi della Societa' RAM, procede entro la data del 28 novembre 2014 alla verifica dei requisiti di ammissibilita' e comunica l'eventuale inammissibilita'. Sono inammissibili le istanze: a) per le quali la domanda di finanziamento risulti non conforme o carente anche di uno solo dei requisiti previsti ai precedenti articoli; b) per le quali le dichiarazioni autocertificate risultino mancanti o non conformi o carenti anche di uno solo dei requisiti previsti; c) pervenute oltre i termini previsti; d) presentate da imprese, anche se associate ad un consorzio o a una cooperativa, che hanno gia' inoltrato una istanza; e) nelle quali il preventivo della spesa formulato risulti difforme dai massimali stabiliti all'art. 2, comma 5; f) nelle quali l'impresa beneficiaria o il soggetto attuatore non risultino conformi a quanto richiesto dall'art. 2. Qualora in esito all'istruttoria di ammissibilita' emergano vizi che possano determinare l'inammissibilita' della domanda, l'attivita' formativa non potra' essere avviata fino al completamento della fase procedimentale prevista dall'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Resta fermo che, anche in caso di ammissibilita', non e' riconosciuto in favore dell'impresa l'importo del preventivo di spesa formulato, che verra' considerato quale massimale, mentre per il riconoscimento del contributo si procedera' alla verifica dei costi rendicontati e del mantenimento in capo all'impresa dei requisiti previsti. 3. L'erogazione del contributo per le iniziative formative avverra' al termine della realizzazione del progetto formativo, che dovra' essere completato entro il termine perentorio del 22 Maggio 2015. Entro e non oltre la data del 29 maggio 2015 dovra' essere inviata, con le medesime modalita' previste all'art. 2 comma 3, specifica rendicontazione dei costi sostenuti, secondo il preventivo allegato alla domanda, risultanti dalle fatture in originale o copia conforme, accompagnate da idonea documentazione contabile attestante la prova certa del loro pagamento, indicate in apposito elenco, ovvero con fatture pro-forma unitamente ad una garanzia fideiussoria «a prima richiesta», che l'impresa istante stipula a favore dello Stato, per il periodo di un anno, per l'esatto pagamento delle spese rendicontate - e non ancora pagate - a fronte dell'iniziativa formativa effettuata, IVA inclusa. Per la data di invio fara' fede il timbro postale o la ricevuta del Ministero qualora la consegna avvenga a mano. A tale documentazione dovra' essere allegata una relazione di fine attivita' sottoscritta dall'impresa o da soggetto munito di espressa delega, dalla quale si evinca la corrispondenza con il piano formativo presentato e con i costi preventivati ovvero i motivi della mancata corrispondenza. Dovranno, inoltre, essere allegati i seguenti documenti: 1. Elenco dei partecipanti con, in caso di dipendenti ed addetti, indicazione del Contratto di lavoro applicato. In caso di strutture di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), andra' allegato l'elenco completo delle aziende partecipanti al progetto formativo, con relativo codice partita IVA e numero di iscrizione al Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada (ovvero all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi per le imprese che esercitano esclusivamente con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 tonnellate), e, per ciascuna di esse, il numero di singoli partecipanti e, in caso di dipendenti ed addetti, il relativo Contratto di lavoro applicato; 2. Dettaglio dei costi per singole voci relativamente alla formazione generale e/o specifica; 3. Documentazione comprovante l'eventuale presenza di lavoratori svantaggiati o disabili; 4. Documentazione comprovante la caratteristica di piccola o media impresa; 5. Calendario definitivo dei corsi svolti; 6. Registri di presenza firmati dai partecipanti e vidimati dall'ente attuatore; 7. Tracciati della formazione svolta in modalita' e-learning; 8. Dichiarazione dell'ente di formazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso di competenze da parte dei docenti rispetto alle materie oggetto del corso; 9. Dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale l'impresa di autotrasporto conferma che i dipendenti o i titolari dell'impresa di autotrasporto hanno regolarmente partecipato al progetto formativo; 10. Coordinate bancarie dell'impresa. Qualora in sede di istruttoria della rendicontazione, l'importo complessivo dei costi preventivati o anche uno solo dei parametri di cui al comma 5 dell'art. 2 del presente decreto venga superato, il piano dei costi verra' d'ufficio riparametrato sulla base dei limiti massimi prefissati. Qualora, invece, dovesse risultare la mancanza di uno o piu' documenti giustificativi delle attivita' o dei costi sostenuti, i soggetti che hanno presentato la rendicontazione saranno invitati per una sola volta ad integrare la documentazione entro il termine perentorio di quindici giorni, decorsi infruttuosamente il quale l'istruttoria verra' conclusa sulla base della solo documentazione valida disponibile. 4. La Commissione istituita ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 83, valutati gli esiti dell'attivita' istruttoria sulle rendicontazioni presentate, redige l'elenco delle imprese ammesse al contributo medesimo e lo comunica alla Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalita', per i conseguenti adempimenti. La Commissione valuta anche l'attivita' di R.A.M. S.p.A., al fine dell'erogazione di quanto ad essa dovuto ai sensi della Convenzione di cui al comma 1. 5. L'importo erogato alle imprese beneficiarie dei contributi per la formazione avverra', in ogni caso, nei limiti della capienza delle risorse richiamate all'art. 1, comma 1. Ove al termine delle attivita' istruttorie, l'entita' delle risorse finanziarie non fosse sufficiente a soddisfare interamente le istanze giudicate ammissibili per la formazione, al fine di garantire il predetto limite di spesa, il contributo da erogarsi sara' proporzionalmente ridotto fra tutte le imprese richiedenti.