Art. 4 
 
 
            Verifiche, controlli e revoca dai contributi 
 
  1. Il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  -  Direzione
generale per il trasporto stradale e per l'intermodalita' si  riserva
la facolta' di  verificare  il  corretto  svolgimento  dei  corsi  di
formazione,  durante  la  loro  effettuazione  o  al  termine,  e  di
controllare   l'esatto   adempimento   dei   costi   sostenuti    per
l'iniziativa, anche attraverso la verifica delle registrazioni  delle
apparecchiature tachigrafiche del personale viaggiante in formazione. 
  2. In caso di accertamento  di  irregolarita'  o  violazioni  della
vigente normativa o del presente decreto,  di  mancata  effettuazione
del corso alla data e nella sede  indicata  nel  calendario  allegato
alla domanda, come eventualmente modificato  ai  sensi  dell'art.  2,
comma 6, di una dichiarazione di presenza o frequenza  ai  corsi  non
corrispondente al vero ovvero di constatazione di  una  condotta  non
partecipativa degli  iscritti,  la  Commissione  istituita  ai  sensi
dell'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica  29
maggio 2009, n. 83, provvede ad escludere la domanda dell'impresa  e,
ove il contributo fosse gia' stato erogato,  l'impresa  sara'  tenuta
alla restituzione degli importi corrisposti e dei relativi interessi,
ferma restando la denuncia  all'Autorita'  Giudiziaria  per  i  reati
eventualmente configurabili. 
  3. In caso di presentazione  della  garanzia  fideiussoria  di  cui
all'art. 3, comma 3, l'impresa e' tenuta a trasmettere alla Direzione
generale per il trasporto stradale, almeno trenta giorni prima  della
scadenza della garanzia stessa, le fatture quietanzate  corredate  di
copia del bonifico dei versamenti effettuati a  favore  dell'ente  di
formazione. In caso di mancato adempimento, la Direzione Generale per
il trasporto stradale procede, senza indugio, con l'escussione  della
garanzia, fatti salvi i  diritti  di  regresso  del  fideiussore  nei
confronti del debitore. 
  Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti Organi  di
controllo ai sensi di legge, entra in  vigore  il  giorno  successivo
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
 
    Roma, 19 giugno 2014 
 
                                                    Il Ministro: Lupi 
 

Registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 2014 
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare
registro n. 1, foglio n. 3283