(Allegato-art. 8)
                                Art.8 
                  Confezionamento ed etichettatura 
 
  A  salvaguardia  della  qualita'  del  prodotto  le  operazioni  di
confezionamento devono  avvenire  entro  un  massimo  di  4  ore  dal
raffreddamento. Cio' consente  di  evitare  possibili  contaminazioni
batteriche  e  garantisce  che  il  prodotto  non  assorba   umidita'
dall'ambiente esterno, cosa che provocherebbe, oltre  al  rischio  di
formazione di muffe durante la conservazione, un immediato  eccessivo
ammorbidimento del prodotto con conseguenze negative sia sull'aspetto
esterno (scioglimento della glassatura o formazione  di  screpolature
in superficie) che sulla consistenza  interna  (compromissione  della
croccantezza).  In  questa  fase  e'   necessario   inoltre   evitare
manipolazioni intermedie del prodotto per impedire che la  superficie
perda la lucentezza (nel Torrefatto glassato) o parte dello  zucchero
di copertura (nella Martiniana). 
  Il  "Torrone  di  Bagnara"  e'   commercializzato   in   confezioni
monoprodotto o pluriprodotto. 
  Nel caso in cui il "Torrone di Bagnara" venga  commercializzato  in
confezioni monoprodotto,  il  prodotto  deve  essere  avvolto  in  un
incarto, che riporta le diciture "Torrone di  Bagnara",  "Indicazione
Geografica  Protetta"  per  esteso  (l'acronimo   IGP   puo'   essere
aggiunto), e/o il simbolo dell'Unione, nonche' il logo  del  prodotto
di cui all'art.9. 
  Nel caso in cui il "Torrone di Bagnara" venga  commercializzato  in
confezioni pluriprodotto, vale a dire vassoio  o  scatola  contenenti
piu' pezzi di torrone incartati singolarmente, le indicazioni di  cui
sopra devono essere presenti sulla confezione (vassoi o scatola) e su
ogni involucro che avvolge il singolo pezzo. 
  E' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente
prevista. 
  E' tuttavia ammesso  l'utilizzo  di  una  delle  due  denominazioni
aggiuntive relativo al tipo di  copertura  ("Martiniana"  o  "Torrone
glassato"), di indicazioni anche di carattere  storico  che  facciano
riferimento a marchi privati, purche' questi non siano tali da trarre
in inganno il consumatore, nonche' di altri riferimenti  veritieri  e
documentabili  che  siano  consentiti  dalla  normativa  comunitaria,
nazionale o regionale e che non siano in contrasto con le finalita' e
i contenuti del presente Disciplinare. 
  La denominazione "Torrone di  Bagnara"  e'  intraducibile,  ma  una
traduzione in lingua diversa puo' essere aggiunta.