Art.8 Confezionamento ed etichettatura A salvaguardia della qualita' del prodotto le operazioni di confezionamento devono avvenire entro un massimo di 4 ore dal raffreddamento. Cio' consente di evitare possibili contaminazioni batteriche e garantisce che il prodotto non assorba umidita' dall'ambiente esterno, cosa che provocherebbe, oltre al rischio di formazione di muffe durante la conservazione, un immediato eccessivo ammorbidimento del prodotto con conseguenze negative sia sull'aspetto esterno (scioglimento della glassatura o formazione di screpolature in superficie) che sulla consistenza interna (compromissione della croccantezza). In questa fase e' necessario inoltre evitare manipolazioni intermedie del prodotto per impedire che la superficie perda la lucentezza (nel Torrefatto glassato) o parte dello zucchero di copertura (nella Martiniana). Il "Torrone di Bagnara" e' commercializzato in confezioni monoprodotto o pluriprodotto. Nel caso in cui il "Torrone di Bagnara" venga commercializzato in confezioni monoprodotto, il prodotto deve essere avvolto in un incarto, che riporta le diciture "Torrone di Bagnara", "Indicazione Geografica Protetta" per esteso (l'acronimo IGP puo' essere aggiunto), e/o il simbolo dell'Unione, nonche' il logo del prodotto di cui all'art.9. Nel caso in cui il "Torrone di Bagnara" venga commercializzato in confezioni pluriprodotto, vale a dire vassoio o scatola contenenti piu' pezzi di torrone incartati singolarmente, le indicazioni di cui sopra devono essere presenti sulla confezione (vassoi o scatola) e su ogni involucro che avvolge il singolo pezzo. E' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista. E' tuttavia ammesso l'utilizzo di una delle due denominazioni aggiuntive relativo al tipo di copertura ("Martiniana" o "Torrone glassato"), di indicazioni anche di carattere storico che facciano riferimento a marchi privati, purche' questi non siano tali da trarre in inganno il consumatore, nonche' di altri riferimenti veritieri e documentabili che siano consentiti dalla normativa comunitaria, nazionale o regionale e che non siano in contrasto con le finalita' e i contenuti del presente Disciplinare. La denominazione "Torrone di Bagnara" e' intraducibile, ma una traduzione in lingua diversa puo' essere aggiunta.