(Allegato-art. 4)
                               Art. 4. 
 
 
                      Norme per la viticoltura 
 
    1. Le condizioni ambientali e di coltura  dei  vigneti  destinati
alla produzione dei vini a denominazione  di  origine  controllata  e
garantita «Nizza» devono essere quelle  tradizionali  della  zona  e,
comunque, atte a conferire alle uve e al vino derivato le  specifiche
caratteristiche di qualita' previste dal presente disciplinare. 
    2. In particolare le condizioni di  coltura  dei  vigneti  devono
rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono: 
      terreni: i terreni caratterizzati da marne argilloso - sabbiose
e arenarie stratificate; 
      giacitura: esclusivamente collinare con esposizione  da  sud  a
sud ovest - sud est. Sono esclusi i terreni di  fondovalle  e  quelli
umidi; 
      densita' d'impianto:  quelle  generalmente  usate  in  funzione
delle caratteristiche  peculiari  dell'uva  e  del  vino.  I  vigneti
oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere  composti
da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto di impianto, non
inferiore a 4.000; 
      forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli tradizionali
(forme  di  allevamento:  la   contro   spalliera   con   vegetazione
assurgente; sistemi di potatura: il Guyot tradizionale o  il  cordone
speronato basso). 
    La raccolta dell'uva dovra' essere  realizzata  esclusivamente  a
mano. 
    E' vietata ogni pratica di forzatura. 
    E' consentita l'irrigazione di soccorso. 
    3. Le rese massime  di  uva  ad  ettaro  di  vigneto  in  coltura
specializzata per la produzione dei vini a denominazione  di  origine
controllata e garantita «Nizza» ed i  titoli  alcolometrici  volumici
minimi naturali  delle  relative  uve  destinate  alla  vinificazione
devono essere rispettivamente le seguenti: 
    
=====================================================================
|                |               |  Titolo alcolometrico vol. min.  |
|      Vini      | Resa uva t/ha |             naturale             |
+================+===============+==================================+
| «Nizza» anche  |               |                                  |
|  con menzione  |               |                                  |
|    riserva     |       7       |           13,00% vol.            |
+----------------+---------------+----------------------------------+
    
    La quantita' massima di uva ammessa per la produzione dei vini di
cui all'art.  1  con  la  menzione  aggiuntiva  «vigna»  seguita  dal
relativo toponimo o menzione tradizionale deve essere di  6,3  t  per
ettaro di coltura specializzata. 
    Le uve destinate alla produzione dei vini di cui all'art.  1  che
intendano fregiarsi della specificazione aggiuntiva  «vigna»  debbono
presentare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 13,50%
vol. 
    In particolare,  per  poter  utilizzare  la  menzione  aggiuntiva
«vigna», il vigneto, di eta' inferiore ai sette  anni,  dovra'  avere
una resa ettaro ulteriormente ridotta come di seguito indicato: 
    
 ===================================================================
 | NIZZA vigna anche |                 |                           |
 |   con menzione    |                 | Titolo alcolometrico vol. |
 |      riserva      |  Resa uva t/ha  |    min. naturale % Vol    |
 +===================+=================+===========================+
 | al terzo anno di  |                 |                           |
 |     impianto:     |       3,8       |           13,50           |
 +-------------------+-----------------+---------------------------+
 | al quarto anno di |                 |                           |
 |     impianto      |       4,4       |           13,50           |
 +-------------------+-----------------+---------------------------+
 | al quinto anno di |                 |                           |
 |     impianto      |       5,0       |           13,50           |
 +-------------------+-----------------+---------------------------+
 | al sesto anno di  |                 |                           |
 |     impianto      |       5,7       |           13,50           |
 +-------------------+-----------------+---------------------------+
 |dal settimo anno di|                 |                           |
 |  impianto in poi  |       6,3       |           13,50           |
 +-------------------+-----------------+---------------------------+
    
    Nelle annate abbondanti i  quantitativi  di  uve  ottenuti  e  da
destinare  alla  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine
controllata e garantita «Nizza», devono essere riportati  nel  limite
di cui sopra purche' la produzione  globale  non  superi  del  20%  i
limiti  medesimi,  fermi  restando  i  limiti  resa  uva/vino  per  i
quantitativi di cui trattasi.  La  possibilita'  di  destinare  detto
esubero alla rivendicazione dei vini di altre D.O.C. insistenti nella
medesima area di produzione, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. d)
del decreto  legislativo  n.  61/2010,  e'  subordinata  a  specifica
autorizzazione regionale, su richiesta  del  Consorzio  di  tutela  e
sentite le Organizzazioni professionali di categoria. 
    4. In caso di annata sfavorevole la Regione  Piemonte  fissa  una
resa inferiore a quella  prevista  dal  presente  disciplinare  anche
differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3. 
    5. I conduttori interessati che prevedano di  ottenere  una  resa
maggiore rispetto a quella fissata dalla  Regione  Piemonte,  ma  non
superiore  a  quella  fissata  dal  precedente  punto   3,   dovranno
tempestivamente, e comunque almeno  5  giorni  prima  della  data  di
inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando  tale  data,  la
stima della maggior resa, mediante lettera raccomandata  agli  organi
competenti per territorio preposti al controllo, per  consentire  gli
opportuni accertamenti da parte degli stessi. 
    6. Nell'ambito della resa massima fissata in questo articolo,  la
Regione Piemonte, su proposta del Consorzio di Tutela,  puo'  fissare
limiti massimi di uva da rivendicare per ettaro  inferiori  a  quello
previsto dal presente disciplinare in  rapporto  alla  necessita'  di
conseguire un miglior equilibrio di mercato. 
    In questo caso non si applicano le disposizioni di cui  al  comma
5.