Art. 4. Norme per la viticoltura 1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Nizza» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita' previste dal presente disciplinare. 2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono: terreni: i terreni caratterizzati da marne argilloso - sabbiose e arenarie stratificate; giacitura: esclusivamente collinare con esposizione da sud a sud ovest - sud est. Sono esclusi i terreni di fondovalle e quelli umidi; densita' d'impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari dell'uva e del vino. I vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto di impianto, non inferiore a 4.000; forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli tradizionali (forme di allevamento: la contro spalliera con vegetazione assurgente; sistemi di potatura: il Guyot tradizionale o il cordone speronato basso). La raccolta dell'uva dovra' essere realizzata esclusivamente a mano. E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso. 3. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Nizza» ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti: ===================================================================== | | | Titolo alcolometrico vol. min. | | Vini | Resa uva t/ha | naturale | +================+===============+==================================+ | «Nizza» anche | | | | con menzione | | | | riserva | 7 | 13,00% vol. | +----------------+---------------+----------------------------------+ La quantita' massima di uva ammessa per la produzione dei vini di cui all'art. 1 con la menzione aggiuntiva «vigna» seguita dal relativo toponimo o menzione tradizionale deve essere di 6,3 t per ettaro di coltura specializzata. Le uve destinate alla produzione dei vini di cui all'art. 1 che intendano fregiarsi della specificazione aggiuntiva «vigna» debbono presentare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 13,50% vol. In particolare, per poter utilizzare la menzione aggiuntiva «vigna», il vigneto, di eta' inferiore ai sette anni, dovra' avere una resa ettaro ulteriormente ridotta come di seguito indicato: =================================================================== | NIZZA vigna anche | | | | con menzione | | Titolo alcolometrico vol. | | riserva | Resa uva t/ha | min. naturale % Vol | +===================+=================+===========================+ | al terzo anno di | | | | impianto: | 3,8 | 13,50 | +-------------------+-----------------+---------------------------+ | al quarto anno di | | | | impianto | 4,4 | 13,50 | +-------------------+-----------------+---------------------------+ | al quinto anno di | | | | impianto | 5,0 | 13,50 | +-------------------+-----------------+---------------------------+ | al sesto anno di | | | | impianto | 5,7 | 13,50 | +-------------------+-----------------+---------------------------+ |dal settimo anno di| | | | impianto in poi | 6,3 | 13,50 | +-------------------+-----------------+---------------------------+ Nelle annate abbondanti i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Nizza», devono essere riportati nel limite di cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. La possibilita' di destinare detto esubero alla rivendicazione dei vini di altre D.O.C. insistenti nella medesima area di produzione, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. d) del decreto legislativo n. 61/2010, e' subordinata a specifica autorizzazione regionale, su richiesta del Consorzio di tutela e sentite le Organizzazioni professionali di categoria. 4. In caso di annata sfavorevole la Regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3. 5. I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla Regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal precedente punto 3, dovranno tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data di inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima della maggior resa, mediante lettera raccomandata agli organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi. 6. Nell'ambito della resa massima fissata in questo articolo, la Regione Piemonte, su proposta del Consorzio di Tutela, puo' fissare limiti massimi di uva da rivendicare per ettaro inferiori a quello previsto dal presente disciplinare in rapporto alla necessita' di conseguire un miglior equilibrio di mercato. In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 5.