(Allegato-art. 5)
                               Art. 5. 
 
 
                     Norme per la vinificazione 
 
    1. Per i vini a D.O.C.G. «Nizza» le operazioni di vinificazione e
di imbottigliamento devono essere effettuate nell'interno della  zona
di produzione di  cui  all'art.  3;  tenuto  conto  delle  situazioni
tradizionali, e' consentito  che  tali  operazioni  siano  effettuate
nell'intero territorio delle Province di Cuneo - Asti - Alessandria. 
    2. Per i vini a D.O.C.G. «Nizza» non e' consentita  alcuna  forma
di arricchimento per l'aumento della gradazione. 
    3. La resa massima dell'uva in  vino  finito  non  dovra'  essere
superiore a: 
    
=====================================================================
|               |                          | Produzione max di vino |
|     Vini      |     Resa (uva/vino)      |   (litri ad ettaro)    |
+===============+==========================+========================+
| «Nizza» anche |                          |                        |
| con menzione  |                          |                        |
|  riserva non  |                          |                        |
|  sup. al 70%  |                          |         4.900          |
+---------------+--------------------------+------------------------+
    
    Per l'impiego della menzione  «vigna»,  fermo  restando  la  resa
percentuale massima uva/vino di cui al paragrafo sopra, la produzione
massima di vino in  l/ha  ottenibile  e'  determinata  in  base  alle
rispettive rese uva in t/ha di cui all'art. 4 punto 3. 
    Qualora tale resa superi la percentuale sopra  indicata,  ma  non
oltre il 75%, l'eccedenza non avra' diritto alla D.O.C.G. oltre detto
limite percentuale decade il  diritto  alla  D.O.C.G.  per  tutto  il
prodotto. 
    4. Nella vinificazione ed affinamento  devono  essere  seguiti  i
criteri tecnici piu' razionali ed effettuate le  pratiche  enologiche
atte a conferire al vino le migliori caratteristiche di qualita'. 
    5. I seguenti vini devono essere  sottoposti  ad  un  periodo  di
invecchiamento: 
    
=====================================================================
|                   |           |  di cui in   |                    |
|                   |           | legno (botti |                    |
|                   |           | di qualsiasi |                    |
|       Vini        |  Durata   | dimensione)  |     Decorrenza     |
+===================+===========+==============+====================+
|                   |           |              |dal 1° gennaio      |
|                   | minimo 18 |              |dell'anno successivo|
|       Nizza       |   mesi    |minimo 6 mesi |alla vendemmia      |
+-------------------+-----------+--------------+--------------------+
|                   |           |              |dal 1° gennaio      |
|                   | minimo 18 |              |dell'anno successivo|
|   Nizza «vigna»   |   mesi    |minimo 6 mesi |alla vendemmia      |
+-------------------+-----------+--------------+--------------------+
|                   |           |              |dal 1° gennaio      |
|                   | minimo 30 |              |dell'anno successivo|
|   Nizza riserva   |   mesi    |minimo 12 mesi|alla vendemmia      |
+-------------------+-----------+--------------+--------------------+
|                   |           |              |dal 1° gennaio      |
|   Nizza riserva   | minimo 30 |              |dell'anno successivo|
|      «vigna»      |   mesi    |minimo 12 mesi|alla vendemmia      |
+-------------------+-----------+--------------+--------------------+
    
    E' ammessa la colmatura con  uguale  vino  della  stessa  annata,
conservato anche in contenitori diversi dalle botti in legno, per non
piu'  del  10%  del  totale  del  volume,   nel   corso   dell'intero
invecchiamento obbligatorio. 
    6. Per le uve destinate alla produzione dei vini di cui  all'art.
1,  la  scelta  vendemmiale  e'  consentita,  ove  ne  sussistano  le
condizioni  di  legge,  soltanto  verso  le  denominazioni   «Barbera
d'Asti», «Monferrato» rosso, «Piemonte» Barbera, «Piemonte» rosso. 
    7. I vini destinati alla denominazione di origine  controllata  e
garantita «Nizza» di cui all'art. 1,  possono  essere  riclassificati
con le denominazioni «Barbera d'Asti», «Monferrato» rosso,  «Piemonte
Barbera» e «Piemonte» rosso, purche' corrispondano alle condizioni ed
ai requisiti previsti dal relativo disciplinare, previa comunicazione
del detentore agli organi competenti.