Art. 5. Norme per la vinificazione 1. Per i vini a D.O.C.G. «Nizza» le operazioni di vinificazione e di imbottigliamento devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione di cui all'art. 3; tenuto conto delle situazioni tradizionali, e' consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio delle Province di Cuneo - Asti - Alessandria. 2. Per i vini a D.O.C.G. «Nizza» non e' consentita alcuna forma di arricchimento per l'aumento della gradazione. 3. La resa massima dell'uva in vino finito non dovra' essere superiore a: ===================================================================== | | | Produzione max di vino | | Vini | Resa (uva/vino) | (litri ad ettaro) | +===============+==========================+========================+ | «Nizza» anche | | | | con menzione | | | | riserva non | | | | sup. al 70% | | 4.900 | +---------------+--------------------------+------------------------+ Per l'impiego della menzione «vigna», fermo restando la resa percentuale massima uva/vino di cui al paragrafo sopra, la produzione massima di vino in l/ha ottenibile e' determinata in base alle rispettive rese uva in t/ha di cui all'art. 4 punto 3. Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non avra' diritto alla D.O.C.G. oltre detto limite percentuale decade il diritto alla D.O.C.G. per tutto il prodotto. 4. Nella vinificazione ed affinamento devono essere seguiti i criteri tecnici piu' razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire al vino le migliori caratteristiche di qualita'. 5. I seguenti vini devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento: ===================================================================== | | | di cui in | | | | | legno (botti | | | | | di qualsiasi | | | Vini | Durata | dimensione) | Decorrenza | +===================+===========+==============+====================+ | | | |dal 1° gennaio | | | minimo 18 | |dell'anno successivo| | Nizza | mesi |minimo 6 mesi |alla vendemmia | +-------------------+-----------+--------------+--------------------+ | | | |dal 1° gennaio | | | minimo 18 | |dell'anno successivo| | Nizza «vigna» | mesi |minimo 6 mesi |alla vendemmia | +-------------------+-----------+--------------+--------------------+ | | | |dal 1° gennaio | | | minimo 30 | |dell'anno successivo| | Nizza riserva | mesi |minimo 12 mesi|alla vendemmia | +-------------------+-----------+--------------+--------------------+ | | | |dal 1° gennaio | | Nizza riserva | minimo 30 | |dell'anno successivo| | «vigna» | mesi |minimo 12 mesi|alla vendemmia | +-------------------+-----------+--------------+--------------------+ E' ammessa la colmatura con uguale vino della stessa annata, conservato anche in contenitori diversi dalle botti in legno, per non piu' del 10% del totale del volume, nel corso dell'intero invecchiamento obbligatorio. 6. Per le uve destinate alla produzione dei vini di cui all'art. 1, la scelta vendemmiale e' consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso le denominazioni «Barbera d'Asti», «Monferrato» rosso, «Piemonte» Barbera, «Piemonte» rosso. 7. I vini destinati alla denominazione di origine controllata e garantita «Nizza» di cui all'art. 1, possono essere riclassificati con le denominazioni «Barbera d'Asti», «Monferrato» rosso, «Piemonte Barbera» e «Piemonte» rosso, purche' corrispondano alle condizioni ed ai requisiti previsti dal relativo disciplinare, previa comunicazione del detentore agli organi competenti.