(Allegato-art. 8)
                               Art. 8. 
 
 
                           Confezionamento 
 
    1. Le bottiglie  in  cui  vengono  confezionati  i  vini  di  cui
all'art. 1, per la commercializzazione devono  essere  di  vetro,  di
forma e colore tradizionale, di capacita'  consentita  dalle  vigenti
leggi, con l'esclusione del contenitore da  litri  2.  E'  consentito
inoltre l'utilizzo delle bottiglie di capacita' di litri 9 e 12 . 
    2. E' vietato il confezionamento e la presentazione in  bottiglie
che possano trarre in inganno il consumatore  o  che  siano  comunque
tali da offendere il prestigio del vino. 
    3. Per la chiusura delle bottiglie dei vini a D.O.C.G.  Nizza  e'
previsto l'utilizzo dei dispositivi ammessi dalla vigente  normativa,
con l'esclusione del tappo a corona 
    Per la chiusura delle  bottiglie  dei  vini  qualificati  con  la
menzione  «vigna»  seguita  dal  relativo  toponimo,  e'   consentito
esclusivamente l'uso del tappo di sughero.