(Allegato-art. 1)
                                                             Allegato 
 
         PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE 
                   DEI VINI A DOCG BARBERA D'ASTI 
 
 
                               Art. 1. 
 
 
                        Denominazione e vini 
 
    1. La denominazione di origine controllata e  garantita  "Barbera
d'Asti" e' riservata ai vini rossi che rispondono alle condizioni  ed
ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione,  per
le seguenti tipologie, specificazioni aggiuntive o menzioni: 
      "Barbera d'Asti"; 
      "Barbera   d'Asti"    superiore;    anche    con    l'eventuale
specificazione delle seguenti sottozone: "Tinella" e "Colli  Astiani"
o "Astiano"; 
    2. Le sottozone "Tinella" e "Colli  Astiani"  o  "Astiano",  sono
disciplinate tramite allegati  in  calce  al  presente  disciplinare.
Salvo quanto espressamente previsto dagli allegati suddetti, in tutte
le sottozone devono essere applicate le norme previste  dal  presente
disciplinare di produzione.