Allegato PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DOCG BARBERA D'ASTI Art. 1. Denominazione e vini 1. La denominazione di origine controllata e garantita "Barbera d'Asti" e' riservata ai vini rossi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie, specificazioni aggiuntive o menzioni: "Barbera d'Asti"; "Barbera d'Asti" superiore; anche con l'eventuale specificazione delle seguenti sottozone: "Tinella" e "Colli Astiani" o "Astiano"; 2. Le sottozone "Tinella" e "Colli Astiani" o "Astiano", sono disciplinate tramite allegati in calce al presente disciplinare. Salvo quanto espressamente previsto dagli allegati suddetti, in tutte le sottozone devono essere applicate le norme previste dal presente disciplinare di produzione.