Art. 2. Base ampelografica 1. I vini a D.O.C.G. "Barbera d'Asti" devono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Barbera: minimo 90%; altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte: massimo 10%. 2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, i vigneti che alla data di pubblicazione del presente decreto sono iscritti allo schedario viticolo per la D.O.C.G. "Barbera d'Asti" in conformita' alle disposizioni di cui all'art. 2 del relativo disciplinare, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 2008, sono idonei alla produzione dei vini di cui all'art. 1.