(Allegato-art. 2)
                               Art. 2. 
 
 
                         Base ampelografica 
 
    1. I vini a D.O.C.G.  "Barbera  d'Asti"  devono  essere  ottenuti
dalle uve provenienti da vigneti aventi,  nell'ambito  aziendale,  la
seguente composizione ampelografica: 
      Barbera: minimo 90%; 
      altri  vitigni  a  bacca  nera,  non  aromatici,  idonei   alla
coltivazione nella Regione Piemonte: massimo 10%. 
    2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, i  vigneti  che
alla data di pubblicazione del presente decreto  sono  iscritti  allo
schedario viticolo per la D.O.C.G. "Barbera  d'Asti"  in  conformita'
alle disposizioni  di  cui  all'art.  2  del  relativo  disciplinare,
approvato con decreto ministeriale 8 luglio 2008,  sono  idonei  alla
produzione dei vini di cui all'art. 1.