(Allegato-art. 4)
                               Art. 4. 
 
 
                      Norme per la viticoltura 
 
    1. Le condizioni ambientali e di coltura  dei  vigneti  destinati
alla produzione dei vini a D.O.C.G. "Barbera  d'Asti"  devono  essere
quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve
e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita' previste
dal presente disciplinare. 
    2. In particolare le condizioni di  coltura  dei  vigneti  devono
rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono: 
      terreni: i terreni  argillosi,  limosi,  sabbiosi  e  calcarei,
nelle loro combinazioni; 
      giacitura: esclusivamente collinare. Sono esclusi i terreni  di
fondovalle, quelli umidi e quelli non sufficientemente soleggiati; 
      altitudine: non superiore a 650 metri s.l.m.; 
      esposizione: adatta ad assicurare un'idonea  maturazione  delle
uve. Sono ammessi i reimpianti dei vigneti nelle  attuali  condizioni
di esposizione. Per i nuovi impianti e' esclusa l'esposizione nord. 
      densita' d'impianto:  quelle  generalmente  usate  in  funzione
delle caratteristiche  peculiari  dell'uva  e  del  vino.  I  vigneti
oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere  composti
da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto di impianto, non
inferiore a 4.000; 
      forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli tradizionali
(forme di allevamento: la controspalliera con vegetazione assurgente;
sistemi di potatura: il  Guyot  tradizionale,  il  cordone  speronato
basso e/o altre forme comunque atte a non modificare in  negativo  la
qualita' delle uve); 
      e' vietata ogni pratica di forzatura. 
    E' consentita l'irrigazione di soccorso. 
    3. Le rese massime  di  uva  ad  ettaro  di  vigneto  in  coltura
specializzata per la produzione del vini a D.O.C.G. "Barbera  d'Asti"
ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve
destinate  alla  vinificazione  devono  essere   rispettivamente   le
seguenti: 
    
    =============================================================
    |                   |  Resa uva | Titolo alcolometrico vol. |
    |        Vini       |   t/ha    |       min. naturale       |
    +===================+===========+===========================+
    |  "Barbera d'Asti" |     9     |          12% vol.         |
    +-------------------+-----------+---------------------------+
    |  "Barbera d'Asti" |           |                           |
    |     superiore     |     9     |        12,50% vol.        |
    +-------------------+-----------+---------------------------+
    
    La quantita' massima di uva ammessa per la produzione dei vini  a
di cui all'art. 1 con la  menzione  aggiuntiva  "vigna"  seguita  dal
relativo  toponimo  deve  essere  di  8  t  per  ettaro  di   coltura
specializzata. 
    Le uve destinate alla produzione dei vini di cui all'art.  1  che
intendano fregiarsi della specificazione aggiuntiva  "vigna"  debbono
presentare  un  titolo  alcolometrico  volumico  minimo  naturale  di
12,50%. 
    In particolare,  per  poter  utilizzare  la  menzione  aggiuntiva
"vigna", il vigneto, di eta' inferiore ai sette  anni,  dovra'  avere
una resa ettaro ulteriormente ridotta come di seguito indicato: 
    
=====================================================================
| Barbera d'Asti vigna |         |                                  |
|  anche con menzione  | Resa uva|     Titolo alcolometrico vol.    |
|      Superiore       |  t/ha   |        min.naturale % Vol        |
+======================+=========+==================================+
|   al terzo anno di   |         |                                  |
|       impianto       |   4,8   |               12,50              |
+----------------------+---------+----------------------------------+
|   al quarto anno di  |         |                                  |
|       impianto       |   5,6   |               12,50              |
+----------------------+---------+----------------------------------+
|   al quinto anno di  |         |                                  |
|       impianto       |   6,4   |               12,50              |
+----------------------+---------+----------------------------------+
|   al sesto anno di   |         |                                  |
|       impianto       |   7,2   |               12,50              |
+----------------------+---------+----------------------------------+
|  dal settimo anno di |         |                                  |
|   impianto in poi    |   8,0   |               12,50              |
+----------------------+---------+----------------------------------+
    
    Nelle annate favorevoli i  quantitativi  di  uve  ottenuti  e  da
destinare alla produzione  dei  vini  a  D.O.C.G.  "Barbera  d'Asti",
devono essere riportati nel limite di cui sopra purche' la produzione
globale non superi del 20% il  limite  medesimo,  fermo  restando  il
limite  resa  uva/vino  per  i  quantitativi  di  cui  trattasi.   La
possibilita' di destinare detto esubero alla rivendicazione dei  vini
di altre D.O.C. insistenti nella  medesima  area  di  produzione,  ai
sensi dell'art. 10, comma  1,  lettera  d)  del  decreto  legislativo
61/2010, e' subordinata  a  specifica  autorizzazione  regionale,  su
richiesta  del  Consorzio  di  tutela  e  sentite  le  Organizzazioni
professionali di categoria. 
    4. In caso di annata sfavorevole la Regione  Piemonte  fissa  una
resa inferiore a quella  prevista  dal  presente  disciplinare  anche
differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3. 
    5. I conduttori interessati che prevedano di  ottenere  una  resa
maggiore rispetto a quella fissata dalla  Regione  Piemonte,  ma  non
superiore  a  quella  fissata  dal  precedente  punto   3,   dovranno
tempestivamente, e comunque almeno  5  giorni  prima  della  data  di
inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando  tale  data,  la
stima della maggior resa, mediante lettera raccomandata  agli  organi
competenti per territorio preposti al controllo, per  consentire  gli
opportuni accertamenti da parte degli stessi. 
    6. Nell'ambito della resa massima fissata in questo articolo,  la
Regione Piemonte, su proposta del Consorzio di Tutela,  puo'  fissare
limiti massimi di uva da rivendicare per ettaro  inferiori  a  quello
previsto dal presente disciplinare in  rapporto  alla  necessita'  di
conseguire un miglior equilibrio di mercato. In questo  caso  non  si
applicano le disposizioni di cui al comma 5. 
    7. I vigneti iscritti agli schedari  viticoli  del  "Barbera  del
Monferrato" e del "Barbera del Monferrato Superiore" non possono fare
parte degli schedari dei vigneti del "Barbera d'Asti".