Art. 7. Etichettatura, designazione e presentazione 1. Nella designazione e presentazione dei vini a D.O.C.G. "Barbera d'Asti" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "naturale", "scelto", "selezionato", "vecchio", e simili. 2. Nella designazione e presentazione dei vini a D.O.C.G. "Barbera d'Asti" e' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purche' non abbiano significato laudativo, non traggano in inganno il consumatore e non si confondano con le "sottozone". 3. Nella designazione e presentazione dei vini a D.O.C.G. "Barbera d'Asti" la denominazione di origine puo' essere accompagnata dalla menzione "vigna" seguita dal corrispondente toponimo purche': le uve provengano totalmente dallo stesso vigneto; tale menzione sia iscritta nella "Lista positiva" istituita dall'organismo che detiene l'Albo dei Vigneti della denominazione; la vinificazione delle uve e l'invecchiamento dei vini siano stati svolti in recipienti separati e la menzione "vigna", seguita dal toponimo, sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento; 4. Nella designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 e' obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.