(Allegato-art. 7)
                               Art. 7. 
 
 
             Etichettatura, designazione e presentazione 
 
    1.  Nella  designazione  e  presentazione  dei  vini  a  D.O.C.G.
"Barbera d'Asti" e' vietata l'aggiunta  di  qualsiasi  qualificazione
diversa da quelle previste dal presente disciplinare  di  produzione,
ivi compresi gli aggettivi  "extra",  "fine",  "naturale",  "scelto",
"selezionato", "vecchio", e simili. 
    2.  Nella  designazione  e  presentazione  dei  vini  a  D.O.C.G.
"Barbera d'Asti" e' consentito  l'uso  di  indicazioni  che  facciano
riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi  privati,  purche'  non
abbiano significato laudativo, non traggano in inganno il consumatore
e non si confondano con le "sottozone". 
    3.  Nella  designazione  e  presentazione  dei  vini  a  D.O.C.G.
"Barbera d'Asti" la denominazione di origine puo' essere accompagnata
dalla menzione "vigna" seguita dal corrispondente toponimo purche': 
      le uve provengano totalmente dallo stesso vigneto; 
      tale menzione sia iscritta  nella  "Lista  positiva"  istituita
dall'organismo che detiene l'Albo dei Vigneti della denominazione; 
      la vinificazione delle uve e l'invecchiamento  dei  vini  siano
stati svolti in recipienti separati e la  menzione  "vigna",  seguita
dal toponimo, sia stata  riportata  nella  denuncia  delle  uve,  nei
registri e nei documenti di accompagnamento; 
    4. Nella designazione e presentazione dei vini di cui all'art.  1
e' obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.