(Allegato-art. 8)
                               Art. 8. 
 
    Alla denominazione di cui all'art. 1  e'  vietata  l'aggiunta  di
qualsiasi qualificazione diversa  da  quelle  previste  dal  presente
disciplinare. E' tuttavia possibile l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a vigneti, fattorie  o  cascine  dalle  quali  provengono
effettivamente le uve di cui  il  vino  cosi'  qualificato  e'  stato
ottenuto, a condizione che vengano indicate all'atto di denuncia  dei
vigneti e che il vino sia imbottigliato  dall'azienda  di  produzione
dell'uva. 
    Sulle  bottiglie  contenenti  "Colli  Astiani"  o  "Astiano"   e'
obbligatoria in etichetta l'indicazione dell'annata di  vendemmia  da
cui il vino deriva. 
    Il vino D.O.C.G. "Barbera d'Asti"  superiore  "Colli  Astiani"  o
"Astiano" deve essere immesso al consumo in bottiglie di vetro  delle
capacita' previste dall'art. 8, comma 1, del  disciplinare  dei  vini
DOCG "Barbera d'Asti". 
    Per  la  chiusura  delle  bottiglie  dei  vini  "Barbera  d'Asti"
D.O.C.G. superiore con specificazione della sottozona "Colli Astiani"
o "Astiano" e' consentito esclusivamente l'uso del tappo di sughero.