Art. 8. Alla denominazione di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare. E' tuttavia possibile l'uso di indicazioni che facciano riferimento a vigneti, fattorie o cascine dalle quali provengono effettivamente le uve di cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto, a condizione che vengano indicate all'atto di denuncia dei vigneti e che il vino sia imbottigliato dall'azienda di produzione dell'uva. Sulle bottiglie contenenti "Colli Astiani" o "Astiano" e' obbligatoria in etichetta l'indicazione dell'annata di vendemmia da cui il vino deriva. Il vino D.O.C.G. "Barbera d'Asti" superiore "Colli Astiani" o "Astiano" deve essere immesso al consumo in bottiglie di vetro delle capacita' previste dall'art. 8, comma 1, del disciplinare dei vini DOCG "Barbera d'Asti". Per la chiusura delle bottiglie dei vini "Barbera d'Asti" D.O.C.G. superiore con specificazione della sottozona "Colli Astiani" o "Astiano" e' consentito esclusivamente l'uso del tappo di sughero.