Art. 2 
 
 
                              Finalita' 
 
  1. Nel rispetto delle finalita' di  cui  all'art.  1,  comma  1264,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  e  nel  rispetto  dei  modelli
organizzativi regionali e di confronto con le  autonomie  locali,  le
risorse di cui all'art. 1 del presente decreto  sono  destinate  alla
realizzazione di  prestazioni,  interventi  e  servizi  assistenziali
nell'ambito  dell'offerta  integrata  di  servizi  socio-sanitari  in
favore di persone non  autosufficienti,  individuando,  tenuto  conto
dell'art. 22, comma 4, della  legge  8  novembre  2000,  n.  328,  le
seguenti aree prioritarie  di  intervento  riconducibili  ai  livelli
essenziali delle prestazioni, nelle  more  della  determinazione  del
costo e del fabbisogno  standard  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  2,
lettera f), della legge 5 maggio 2009, n. 42: 
    a) la previsione  o  il  rafforzamento,  ai  fini  della  massima
semplificazione degli aspetti procedurali, di punti unici di  accesso
alle prestazioni e ai servizi localizzati negli  ambiti  territoriali
di cui all'art. 4, comma 1, lettera  a),  del  presente  decreto,  da
parte  di  aziende  sanitarie  e  comuni,  cosi'   da   agevolare   e
semplificare l'informazione e l'accesso ai servizi socio-sanitari; 
    b) l'attivazione o il rafforzamento  di  modalita'  di  presa  in
carico  della  persona  non  autosufficiente  attraverso   un   piano
personalizzato di  assistenza,  che  integri  le  diverse  componenti
sanitaria,  sociosanitaria  e  sociale  in  modo  da  assicurare   la
continuita'  assistenziale,  superando  la  frammentazione   tra   le
prestazioni erogate dai servizi sociali e quelle erogate dai  servizi
sanitari di cui la persona non autosufficiente ha bisogno e favorendo
la prevenzione e il mantenimento di condizioni  di  autonomia,  anche
attraverso l'uso di nuove tecnologie; 
    c)  l'implementazione  di  modalita'  di  valutazione  della  non
autosufficienza attraverso  unita'  multiprofessionali  UVM,  in  cui
siano presenti le componenti clinica e sociale, utilizzando le  scale
gia' in essere presso le regioni, tenendo anche conto, ai fini  della
valutazione bio-psico-sociale  delle  condizioni  di  bisogno,  della
situazione economica e dei supporti fornibili dalla famiglia o da chi
ne fa le veci; 
    d) l'attivazione o il rafforzamento del supporto alla persona non
autosufficiente  e  alla   sua   famiglia   attraverso   l'incremento
dell'assistenza domiciliare, anche in termini di  ore  di  assistenza
tutelare e personale, al fine di favorire l'autonomia e la permanenza
a domicilio, adeguando le prestazioni alla evoluzione dei modelli  di
assistenza domiciliari; 
    e) la previsione di un supporto alla persona non  autosufficiente
e alla sua famiglia eventualmente anche  con  trasferimenti  monetari
nella misura in cui gli stessi  siano  condizionati  all'acquisto  di
servizi di cura e assistenza domiciliari  o  alla  fornitura  diretta
degli stessi da parte di familiari e vicinato sulla  base  del  piano
personalizzato, di cui alla lettera b), e in tal senso monitorati. 
    f) la previsione di un supporto alla persona non  autosufficiente
e alla sua famiglia eventualmente anche con interventi  complementari
all'assistenza domiciliare, a partire dai  ricoveri  di  sollievo  in
strutture sociosanitarie,  nella  misura  in  cui  gli  stessi  siano
effettivamente  complementari  al  percorso  domiciliare,   assumendo
l'onere della quota sociale e di altre azioni di supporto individuate
nel progetto personalizzato, di cui alla lettera b), e ad  esclusione
delle prestazioni erogate in ambito residenziale a ciclo continuativo
di natura non temporanea. 
  2. Le risorse di cui al  presente  decreto  sono  finalizzate  alla
copertura   dei   costi   di   rilevanza   sociale    dell'assistenza
socio-sanitaria  e  sono  aggiuntive  rispetto  alle   risorse   gia'
destinate alle prestazioni e ai servizi a favore  delle  persone  non
autosufficienti da parte delle regioni e delle province  autonome  di
Trento e  Bolzano,  nonche'  da  parte  delle  autonomie  locali.  Le
prestazioni  e  i  servizi  di  cui  al  comma  precedente  non  sono
sostitutivi, ma aggiuntivi e complementari, a quelli sanitari.