IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto l'art. 1, comma 89 della  legge  27  dicembre  2013,  n.  147
(legge di stabilita' 2014), che ha autorizzato  per  l'anno  2014  la
spesa di 330 milioni di euro per interventi  in  favore  del  settore
dell'autotrasporto; 
  Considerato che, in  relazione  all'accantonamento  di  somme  rese
indisponibili ai sensi dell'art. 2 del decreto legge 28 gennaio 2014,
n. 4, e dell'art. 16 del decreto legge 24  aprile  2014,  n.  66,  la
disponibilita' corrente del citato capitolo 1337 risulta pari a  euro
300.113.793,00; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
prot. 224 in data 20 maggio 2014, in corso di registrazione, adottato
di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  con  il
quale sono ripartite le risorse di cui sopra tra  le  diverse  misure
per le esigenze del settore; 
  Considerato che l'art. 1, comma 1, lett.  d),  del  citato  decreto
prevede l'utilizzo di risorse, complessivamente pari a 15 milioni  di
euro, per investimenti da collocare nel quadro del regolamento UE  n.
800/2008, con particolare riferimento alla Sezione 4,  relativa  agli
"Aiuti per  la  tutela  dell'ambiente",  per  la  prosecuzione  degli
interventi volti a realizzare l'utilizzo di  modalita'  di  trasporto
alternative al trasporto stradale e all'ottimizzazione  della  catena
logistica come previsti dal decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti 21 marzo 2013, n. 118; 
  Considerato che lo stesso art. 1, comma 1, lettera d), rinvia ad un
decreto del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  per
l'individuazione delle modalita' di erogazione di tali risorse; 
  Ritenuto  opportuno,  considerati  i  piu'   recenti   orientamenti
comunitari e  la  piu'  esigua  disponibilita'  di  risorse  rispetto
all'anno precedente, individuare piu' ristrette aree d'intervento per
la concreta destinazione della somma complessiva  di  15  milioni  di
euro, da destinarsi ad incentivi per spese in conto capitale da parte
delle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 2007,
n. 227, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 287, dell'11  dicembre
2007, recante le modalita' di ripartizione e di erogazione del  Fondo
per le misure di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto  di
merci e per lo sviluppo della logistica di cui all'art. 6,  comma  8,
del decreto legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito dalla legge 26
febbraio 2007, n. 17, ed in particolare l'art. 2,  comma  2,  lettere
c), d), f); 
  Visto il Regolamento (CE)  n.  800/2008  della  Commissione  del  6
giugno 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il
mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato; 
  Considerato che la Commissione europea ha adottato definitivamente,
nella seduta del 21 maggio 2014, il  nuovo  Regolamento  generale  in
materia di esenzione dagli aiuti di Stato, che entrera' in vigore dal
1° luglio 2014, ma e' gia' applicabile agli aiuti  che  corrispondono
ai requisiti ivi previsti, e che tale Regolamento prevede l'esenzione
per aiuti anche all'acquisto di nuovi veicoli per trasporto su strada
intesi al superamento delle norme comunitarie o all'innalzamento  del
livello  di  tutela  ambientale  in  assenza  di  norme  comunitarie,
analogamente a quanto a suo tempo  previsto  dal  citato  Regolamento
(CE) n. 800/2008; 
  Considerata,  in   particolare,   l'opportunita'   di   incentivare
l'acquisto di  veicoli  industriali  a  trazione  alternativa  a  gas
naturale e biometano, con particolare riferimento alle  tipologie  di
veicolo  utilizzate  anche  in  ambito  urbano  e   suburbano,   onde
assicurare un minor livello di  emissioni  inquinanti  nei  territori
piu' sensibili, nonche' per le piu' lunghe percorrenze,  al  fine  di
massimizzare gli effetti ambientali; 
  Valutata  altresi'  l'opportunita',  in  continuita'   con   quanto
previsto  per  il  2013,  di  favorire  il  rinnovo  del  parco   dei
semirimorchi attraverso l'incentivazione all'acquisto di semirimorchi
specificamente  attrezzati  per  il  trasporto   intermodale   e   la
contestuale radiazione di semirimorchi con  piu'  di  dieci  anni  di
eta'; 
  Ritenuto, ai fini della individuazione dei  costi  ammissibili,  di
fare riferimento in  via  generale  al  "sovracosto"  necessario  per
acquisire beni capitali piu' evoluti da un punto di vista tecnologico
ed ambientali, e in mancanza di normativa comunitaria di riferimento,
allo  scenario  "controfattuale"  nel  significato   attribuito   dai
Regolamenti della Commissione europea sopra citati; 
  Visto l'art. 6  della  legge  25  febbraio  2008,  n.  34,  recante
"Disposizioni    per    l'adempimento    di    obblighi     derivanti
dall'appartenenza  dell'Italia   alle   Comunita'   europee"   (Legge
comunitaria 2007), che prevede che i beneficiari  di  contributi  non
rientrino tra coloro  che  hanno  ricevuto  e,  successivamente,  non
rimborsato, o depositato in un conto bloccato, gli aiuti  individuati
quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                 Finalita' e ambito di applicazione 
 
  1.  Le  disposizioni   del   presente   decreto   disciplinano   la
ripartizione e le modalita' di erogazione delle risorse  finanziarie,
nel limite di spesa pari a 15 milioni di euro,  di  cui  all'art.  1,
comma 1, lettera d), del decreto interministeriale prot. 224 in  data
20 maggio  2014,  destinate  agli  investimenti  ed  alle  iniziative
imprenditoriali come di seguito specificati. 
    a)  Acquisizione  anche  mediante   locazione   finanziaria,   di
autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti  al  trasporto  di  merci  di
massa complessiva a pieno carico da 3,5 a  7  tonnellate  a  trazione
alternativa a gas naturale o biometano. 
    b)  Acquisizione  anche  mediante   locazione   finanziaria,   di
autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti  al  trasporto  di  merci  di
massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 16  tonnellate  a
trazione alternativa a gas naturale o biometano. 
    c)  Acquisizione,  anche  mediante  locazione   finanziaria,   di
semirimorchi,  nuovi  di  fabbrica,  per   il   trasporto   combinato
ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e per  il  trasporto
combinato marittimo dotati di ganci nave rispondenti  alla  normativa
IMO; 
  2. I beni di cui al punto 1 non possono essere  alienati  e  devono
rimanere nella disponibilita' del beneficiario del contributo fino al
31 Dicembre 2017. Non si  potra'  pertanto  procedere  al  cambio  di
intestazione di detti veicoli e a tal  fine  il  Dipartimento  per  i
trasporti, la  navigazione,  gli  affari  generali  ed  il  personale
provvede alle necessarie procedure presso il Centro elaborazione dati
della motorizzazione. 
  3. I beni di cui all'art. 1, lettera c) devono essere destinati  in
via prevalente al trasporto combinato. L'Amministrazione a  tal  fine
procedera'  con  controlli  a  campione  e   potra'   richiedere   ai
beneficiari, per tutta la durata del periodo  di  inalienabilita'  di
cui  al  comma  precedente,  di  fornire  documentazione  idonea  per
comprovare tale utilizzo. 
  4. La misura d'incentivazione di cui al presente  decreto  rispetta
le  condizioni  previste  in  via  generale  dal  Regolamento   della
Commissione europea in materia di esenzione che consente  agli  Stati
membri di mettere in atto regimi di aiuti alle proprie imprese  senza
dover attendere l'approvazione preventiva della Commissione europea; 
  5. I contributi sono erogabili fino ad  esaurimento  delle  risorse
disponibili. A tal fine le istanze saranno esaminate solo nel caso di
accertata disponibilita' di risorse utilizzabili.  Il  raggiungimento
di detto limite sara' verificato dall'Amministrazione, avuto riguardo
alla  somma  degli  importi  richiesti  nelle  domande  pervenute,  e
comunicato con avviso da pubblicarsi nel sito internet del Ministero.
Non saranno prese in considerazione le istanze trasmesse oltre quella
data  o  comunque  a  risorse  esaurite,  ne'  sara'  dovuta   alcuna
comunicazione individuale a tale riguardo.