IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto l'art. 1, comma 89 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilita' 2014), che ha autorizzato per l'anno 2014 la spesa di 330 milioni di euro per interventi in favore del settore dell'autotrasporto; Considerato che, in relazione all'accantonamento di somme rese indisponibili ai sensi dell'art. 2 del decreto legge 28 gennaio 2014, n. 4, e dell'art. 16 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, la disponibilita' corrente del citato capitolo 1337 risulta pari a euro 300.113.793,00; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti prot. 224 in data 20 maggio 2014, in corso di registrazione, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale sono ripartite le risorse di cui sopra tra le diverse misure per le esigenze del settore; Considerato che l'art. 1, comma 1, lett. d), del citato decreto prevede l'utilizzo di risorse, complessivamente pari a 15 milioni di euro, per investimenti da collocare nel quadro del regolamento UE n. 800/2008, con particolare riferimento alla Sezione 4, relativa agli "Aiuti per la tutela dell'ambiente", per la prosecuzione degli interventi volti a realizzare l'utilizzo di modalita' di trasporto alternative al trasporto stradale e all'ottimizzazione della catena logistica come previsti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 21 marzo 2013, n. 118; Considerato che lo stesso art. 1, comma 1, lettera d), rinvia ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per l'individuazione delle modalita' di erogazione di tali risorse; Ritenuto opportuno, considerati i piu' recenti orientamenti comunitari e la piu' esigua disponibilita' di risorse rispetto all'anno precedente, individuare piu' ristrette aree d'intervento per la concreta destinazione della somma complessiva di 15 milioni di euro, da destinarsi ad incentivi per spese in conto capitale da parte delle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 2007, n. 227, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 287, dell'11 dicembre 2007, recante le modalita' di ripartizione e di erogazione del Fondo per le misure di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica di cui all'art. 6, comma 8, del decreto legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, ed in particolare l'art. 2, comma 2, lettere c), d), f); Visto il Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 giugno 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato; Considerato che la Commissione europea ha adottato definitivamente, nella seduta del 21 maggio 2014, il nuovo Regolamento generale in materia di esenzione dagli aiuti di Stato, che entrera' in vigore dal 1° luglio 2014, ma e' gia' applicabile agli aiuti che corrispondono ai requisiti ivi previsti, e che tale Regolamento prevede l'esenzione per aiuti anche all'acquisto di nuovi veicoli per trasporto su strada intesi al superamento delle norme comunitarie o all'innalzamento del livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie, analogamente a quanto a suo tempo previsto dal citato Regolamento (CE) n. 800/2008; Considerata, in particolare, l'opportunita' di incentivare l'acquisto di veicoli industriali a trazione alternativa a gas naturale e biometano, con particolare riferimento alle tipologie di veicolo utilizzate anche in ambito urbano e suburbano, onde assicurare un minor livello di emissioni inquinanti nei territori piu' sensibili, nonche' per le piu' lunghe percorrenze, al fine di massimizzare gli effetti ambientali; Valutata altresi' l'opportunita', in continuita' con quanto previsto per il 2013, di favorire il rinnovo del parco dei semirimorchi attraverso l'incentivazione all'acquisto di semirimorchi specificamente attrezzati per il trasporto intermodale e la contestuale radiazione di semirimorchi con piu' di dieci anni di eta'; Ritenuto, ai fini della individuazione dei costi ammissibili, di fare riferimento in via generale al "sovracosto" necessario per acquisire beni capitali piu' evoluti da un punto di vista tecnologico ed ambientali, e in mancanza di normativa comunitaria di riferimento, allo scenario "controfattuale" nel significato attribuito dai Regolamenti della Commissione europea sopra citati; Visto l'art. 6 della legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee" (Legge comunitaria 2007), che prevede che i beneficiari di contributi non rientrino tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato, o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; Decreta: Art. 1 Finalita' e ambito di applicazione 1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano la ripartizione e le modalita' di erogazione delle risorse finanziarie, nel limite di spesa pari a 15 milioni di euro, di cui all'art. 1, comma 1, lettera d), del decreto interministeriale prot. 224 in data 20 maggio 2014, destinate agli investimenti ed alle iniziative imprenditoriali come di seguito specificati. a) Acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico da 3,5 a 7 tonnellate a trazione alternativa a gas naturale o biometano. b) Acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 16 tonnellate a trazione alternativa a gas naturale o biometano. c) Acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e per il trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO; 2. I beni di cui al punto 1 non possono essere alienati e devono rimanere nella disponibilita' del beneficiario del contributo fino al 31 Dicembre 2017. Non si potra' pertanto procedere al cambio di intestazione di detti veicoli e a tal fine il Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale provvede alle necessarie procedure presso il Centro elaborazione dati della motorizzazione. 3. I beni di cui all'art. 1, lettera c) devono essere destinati in via prevalente al trasporto combinato. L'Amministrazione a tal fine procedera' con controlli a campione e potra' richiedere ai beneficiari, per tutta la durata del periodo di inalienabilita' di cui al comma precedente, di fornire documentazione idonea per comprovare tale utilizzo. 4. La misura d'incentivazione di cui al presente decreto rispetta le condizioni previste in via generale dal Regolamento della Commissione europea in materia di esenzione che consente agli Stati membri di mettere in atto regimi di aiuti alle proprie imprese senza dover attendere l'approvazione preventiva della Commissione europea; 5. I contributi sono erogabili fino ad esaurimento delle risorse disponibili. A tal fine le istanze saranno esaminate solo nel caso di accertata disponibilita' di risorse utilizzabili. Il raggiungimento di detto limite sara' verificato dall'Amministrazione, avuto riguardo alla somma degli importi richiesti nelle domande pervenute, e comunicato con avviso da pubblicarsi nel sito internet del Ministero. Non saranno prese in considerazione le istanze trasmesse oltre quella data o comunque a risorse esaurite, ne' sara' dovuta alcuna comunicazione individuale a tale riguardo.