Art. 2 
 
 
         Beneficiari, costi ammissibili e intensita' d'aiuto 
 
  1  Beneficiari  della  presente  misura  d'incentivazione  sono  le
imprese di autotrasporto di merci, di  qualsiasi  dimensione,  attive
sul territorio italiano, in regola con i requisiti di  iscrizione  al
Registro elettronico nazionale e all'Albo degli autotrasportatori  di
cose per conto di terzi. 
  2. Relativamente agli investimenti di  cui  all'art.  1,  comma  1,
lettera a), del presente decreto, sono finanziabili esclusivamente le
acquisizioni, anche  mediante  locazione  finanziaria,  di  automezzi
industriali pesanti, di massa complessiva a pieno  carico  da  a  3,5
tonnellate a 7 tonnellate a trazione alternativa  a  gas  naturale  o
biometano, avviati a partire dalla data di pubblicazione del presente
decreto e conclusi entro il 31 maggio 2015 corrispondente  a  6  mesi
dalla scadenza del termine per presentare la domanda. Il  termine  di
conclusione degli investimenti e' fissato al 30 novembre 2015  per  i
soli veicoli non dotati di omologazione alla  data  di  pubblicazione
del presente decreto. La concessione del  contributo  e'  subordinata
alla dimostrazione che la data di prima immatricolazione sia avvenuta
in Italia fra la data di pubblicazione del  presente  decreto  ed  il
termine stabilito per la conclusione dell'investimento. 
  Salvo quanto previsto al comma 5, l'importo del contributo e'  pari
ad € 2.400,00, calcolato nella misura di circa il 40% del valore  del
sovra-costo rispetto alla  produzione  di  veicoli  ad  alimentazione
diesel, ai sensi del Regolamento della Commissione europea in materia
di esenzione di cui alle premesse. 
  3. Relativamente agli investimenti di  cui  all'art.  1,  comma  1,
lettera b), del presente decreto, sono finanziabili esclusivamente le
acquisizioni, anche  mediante  locazione  finanziaria,  di  automezzi
industriali pesanti, di massa  complessiva  a  pieno  carico  pari  o
superiore a 16 tonnellate a trazione alternativa  a  gas  naturale  o
biometano, avviati a partire dalla data di pubblicazione del presente
decreto e conclusi entro il 31 maggio 2015 corrispondente  a  6  mesi
dalla scadenza del termine per presentare la domanda. Il  termine  di
conclusione degli investimenti e' fissato al 30 novembre 2015  per  i
soli veicoli non dotati di omologazione alla  data  di  pubblicazione
del presente decreto. La concessione del  contributo  e'  subordinata
alla dimostrazione che la data di prima immatricolazione sia avvenuta
in Italia fra la data di pubblicazione del  presente  decreto  ed  il
termine stabilito per la conclusione dell'investimento. 
  Salvo quanto previsto al comma 5, l'importo del contributo e'  pari
ad € 9.200,00, calcolato nella misura di circa il 40% del valore  del
sovra-costo rispetto alla  produzione  di  veicoli  ad  alimentazione
diesel, ai sensi del Regolamento della Commissione europea in materia
di esenzione di cui alle premesse. 
  4. Relativamente agli  interventi  di  cui  all'art.  1,  comma  1,
lettera c), del presente decreto, sono finanziabili gli  investimenti
sostenuti soltanto nella misura in cui  consentono  di  innalzare  il
livello di tutela ambientale. Ai fini  della  definizione  dei  costi
ammissibili  si  tiene  conto  che  in  uno  scenario  caratterizzato
dall'assenza di incentivi e di norme comunitarie che  fissano  soglie
anti-inquinamento,  le  imprese  non  si  sarebbero   determinate   a
sostenere tali costi. L'intensita'  d'aiuto  e'  determinata  al  20%
dell'intero costo di acquisizione, con tetto massimo  del  contributo
pari a € 4.500,00, salvo quanto previsto al comma 5. Tale  contributo
e' aumentato al 25% del costo, con tetto massimo pari  a  €  6.000,00
ove ricorra almeno uno dei seguenti casi: 
    • il nuovo mezzo sia  dotato  di  Pneumatici  di  classe  C3  con
coefficiente di resistenza al rotolamento inferiore a 8,0kg/g (classe
di efficienza energetica da A ad E di rolling resistance), dotati  di
Tyre Pressure Monitoring System (TPMS); 
    • contestualmente con l'acquisizione  vi  sia  radiazione  di  un
rimorchio o semirimorchio con piu' di 10 anni di eta'. La  radiazione
(ovvero la dichiarazione del demolitore di impegnarsi a  richiederla)
dovra' essere di data  successiva  rispetto  alla  pubblicazione  del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. 
  Gli investimenti sono finanziabili purche' avviati a partire  dalla
data di pubblicazione del presente decreto e  conclusi  entro  il  31
maggio 2015, corrispondente a 6 mesi dalla scadenza del  termine  per
presentare la domanda. La concessione del contributo  e'  subordinata
alla dimostrazione che la data di prima immatricolazione sia avvenuta
in Italia fra la data di pubblicazione del  presente  decreto  ed  il
termine stabilito per la conclusione dell'investimento. 
  5.  Le  intensita'  d'aiuto  di  cui  ai  commi   precedenti   sono
maggiorate, ove gli interessati ne facciano richiesta nella  domanda,
del 10% in caso di piccole e medie imprese, secondo la definizione di
cui alla normativa europea di riferimento. 
  6. In nessun caso saranno prese in considerazione  le  acquisizioni
di veicoli - di cui ai commi precedenti -  effettuate  all'estero  ed
ivi immatricolati, anche se successivamente reimmatricolati in Italia
a chilometri zero. 
  7. Al fine di garantire che  la  platea  dei  beneficiari  presenti
sufficienti margini  di  rappresentativita'  del  settore,  l'importo
massimo ammissibile  per  singola  impresa  non  puo'  superare  euro
500.000,00. Nel caso  di  utilizzo  di  tutti  i  fondi  disponibili,
qualora  l'importo  superi  tale  limite  viene   ridotto   fino   al
raggiungimento della soglia ammessa. Tale soglia e'  derogabile  solo
in  caso  di  accertata  disponibilita'  delle  risorse   finanziarie
rispetto alle richieste pervenute e dichiarate ammissibili.