Art. 4 Attivita' istruttoria 1. L'Amministrazione, avvalendosi della Commissione di cui al successivo comma 6, provvede all'istruttoria delle domande presentate nei termini e della documentazione prodotta a comprova degli investimenti effettuati ai sensi dell'art. 3, comma 4, e, qualora sussistano i requisiti previsti dal presente decreto, le inserisce in apposito elenco, secondo l'ordine di spedizione della domanda, ovvero di presentazione della domanda in caso di consegna a mano, giusta quanto previsto dall'art. 3, comma 2, e ne da' comunicazione all'impresa tramite notifica del relativo provvedimento di ammissione. 2. La Commissione, qualora in esito ad una prima fase istruttoria, ravvisi incompletezza della documentazione allegata all'istanza, ovvero lacune comunque sanabili, puo' richiedere le opportune integrazioni agli interessati, fissando un termine perentorio non superiore a quindici giorni. Qualora entro detto termine l'impresa medesima non abbia fornito un riscontro, ovvero detto riscontro non sia ritenuto soddisfacente, viene esclusa dal beneficio con provvedimento motivato. 3. Nel caso l'attivita' istruttoria riveli la mancanza dei requisiti, l'Amministrazione esclude l'impresa dal beneficio con provvedimento motivato notificato all'impresa. 4. Le imprese utilmente collocate nell'elenco di cui al precedente comma 1, al fine di poter fruire dei benefici, dovranno comprovare, a pena di esclusione, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente non rimborsato, ovvero depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea. A tal fine, dovra' essere utilizzato il modulo che si allega, come parte integrante, al presente decreto (allegato 2). 5. L'erogazione dei contributi avviene in ogni caso, fino a concorrenza di 15 milioni di euro. 6. Con decreto dirigenziale e' nominata la Commissione per l'istruttoria delle domande presentate, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, composta dal Presidente, individuato tra i dirigenti di II fascia in servizio presso il Dipartimento dei trasporti terrestri, e due componenti, individuati tra il personale di area C, in servizio presso il medesimo Dipartimento, nonche' da un funzionario con le funzioni di segretario. 7. La Commissione procede a valutare le istanze presentate in ragione della corrispondenza degli investimenti effettuati con i requisiti di cui agli articoli 1 e 2, in funzione della data di trasmissione delle domande come definita all'art. 3, comma 2.