Art. 4 
 
 
                        Attivita' istruttoria 
 
  1. L'Amministrazione,  avvalendosi  della  Commissione  di  cui  al
successivo comma 6, provvede all'istruttoria delle domande presentate
nei  termini  e  della  documentazione  prodotta  a  comprova   degli
investimenti effettuati ai sensi dell'art. 3,  comma  4,  e,  qualora
sussistano i requisiti previsti dal presente decreto, le inserisce in
apposito elenco, secondo l'ordine di spedizione della domanda, ovvero
di presentazione della domanda in caso di  consegna  a  mano,  giusta
quanto  previsto  dall'art.  3,  comma  2,  e  ne  da'  comunicazione
all'impresa  tramite   notifica   del   relativo   provvedimento   di
ammissione. 
  2. La Commissione, qualora in esito ad una prima fase  istruttoria,
ravvisi  incompletezza  della  documentazione  allegata  all'istanza,
ovvero  lacune  comunque  sanabili,  puo'  richiedere  le   opportune
integrazioni agli interessati, fissando  un  termine  perentorio  non
superiore a quindici giorni. Qualora entro  detto  termine  l'impresa
medesima non abbia fornito un riscontro, ovvero detto  riscontro  non
sia  ritenuto  soddisfacente,  viene  esclusa   dal   beneficio   con
provvedimento motivato. 
  3.  Nel  caso  l'attivita'  istruttoria  riveli  la  mancanza   dei
requisiti, l'Amministrazione  esclude  l'impresa  dal  beneficio  con
provvedimento motivato notificato all'impresa. 
  4. Le imprese utilmente collocate nell'elenco di cui al  precedente
comma 1, al fine di poter fruire dei benefici, dovranno comprovare, a
pena di esclusione, mediante dichiarazione sostitutiva  dell'atto  di
notorieta', resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28  dicembre  2000,
n.  445,  di  non  rientrare  tra  coloro  che  hanno   ricevuto   e,
successivamente  non  rimborsato,  ovvero  depositato  in  un   conto
bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili  dalla
Commissione europea. A tal fine, dovra' essere utilizzato  il  modulo
che si allega, come parte integrante, al presente  decreto  (allegato
2). 
  5. L'erogazione  dei  contributi  avviene  in  ogni  caso,  fino  a
concorrenza di 15 milioni di euro. 
  6.  Con  decreto  dirigenziale e'  nominata  la   Commissione   per
l'istruttoria delle domande  presentate,  nell'ambito  del  Ministero
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  composta  dal  Presidente,
individuato tra i dirigenti  di  II  fascia  in  servizio  presso  il
Dipartimento dei trasporti terrestri, e due  componenti,  individuati
tra  il  personale  di  area  C,  in  servizio  presso  il   medesimo
Dipartimento,  nonche'  da  un  funzionario  con   le   funzioni   di
segretario. 
  7. La Commissione procede  a  valutare  le  istanze  presentate  in
ragione della corrispondenza  degli  investimenti  effettuati  con  i
requisiti di cui agli articoli 1 e  2,  in  funzione  della  data  di
trasmissione delle domande come definita all'art. 3, comma 2.