Art. 5 Divieto di cumulo 1. Le imprese che, negli anni 2014 e 2015, abbiano gia' beneficiato o beneficino di contributi di importo pari o superiore a quanto previsto nel presente decreto per l'acquisizione di veicoli con le caratteristiche di cui all'art. 1, comma 1, non potranno fruire dei contributi di cui al presente decreto. A tal fine, i soggetti che intendano beneficiare di tali contributi, devono produrre apposita dichiarazione all'atto della presentazione della documentazione comprovante l'investimento effettuato.