Art. 5 
 
 
                          Divieto di cumulo 
 
  1. Le imprese che, negli anni 2014 e 2015, abbiano gia' beneficiato
o beneficino di contributi di  importo  pari  o  superiore  a  quanto
previsto nel presente decreto per l'acquisizione di  veicoli  con  le
caratteristiche di cui all'art. 1, comma 1, non potranno  fruire  dei
contributi di cui al presente decreto. A tal  fine,  i  soggetti  che
intendano beneficiare di tali contributi,  devono  produrre  apposita
dichiarazione  all'atto  della  presentazione  della   documentazione
comprovante l'investimento effettuato.