Art. 6 
 
 
                        Verifiche e controlli 
 
  1. E' fatta salva la facolta' dell'Amministrazione di procedere con
ulteriori  accertamenti  in  data   successiva   all'erogazione   del
contributo, e di procedere, in via di autotutela, con  l'annullamento
della  concessione  del  contributo,  ove  in  esito  alle  verifiche
effettuate emergano gravi irregolarita' in relazione ai controlli  di
cui all'art. 1,  comma  3  o  nelle  dichiarazioni  sostitutive  rese
dall'acquirente, fatte salve le ulteriori conseguenze previste  dalla
legge penale. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana ed entra in vigore il  giorno  stesso  della  sua
pubblicazione 
    Roma, 3 luglio 2014 
 
                                                    Il Ministro: Lupi 

Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 2014 
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente, della  tutela  del  territorio  e  del
mare, registro n. 1, foglio n. 3249