Art. 6 Verifiche e controlli 1. E' fatta salva la facolta' dell'Amministrazione di procedere con ulteriori accertamenti in data successiva all'erogazione del contributo, e di procedere, in via di autotutela, con l'annullamento della concessione del contributo, ove in esito alle verifiche effettuate emergano gravi irregolarita' in relazione ai controlli di cui all'art. 1, comma 3 o nelle dichiarazioni sostitutive rese dall'acquirente, fatte salve le ulteriori conseguenze previste dalla legge penale. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione Roma, 3 luglio 2014 Il Ministro: Lupi Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 2014 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 3249