Art. 3 
 
Modalita' per la rilevazione della produzione e la tracciabilita' dei
  prodotti trasformati derivanti dall'utilizzo del latte bufalino 
 
  1. I trasformatori di latte di bufala hanno l'obbligo di comunicare
alla piattaforma informatica "Tracciabilita' della filiera  bufalina"
i seguenti dati: 
    a) I quantitativi di latte di bufala e di semilavorati, anche  in
forma  congelata,  acquistati  per  la  realizzazione   di   prodotti
trasformati,  nonche'  l'indicazione  dei  soggetti  che   li   hanno
conferiti; 
    b) I quantitativi prodotti di Mozzarella di Bufala Campana DOP; 
    c) I quantitativi prodotti di Mozzarella di latte di bufala; 
    d)  I  quantitativi  di  altri  prodotti  trasformati   derivanti
dall'utilizzo del latte bufalino; 
    e)  I  quantitativi  di  latte  di  bufala  e   di   semilavorati
inutilizzati ed eventualmente congelati. 
  2. I dati rilevati giornalmente sono riportati in apposito registro
cartaceo, scheda o supporto informativo, di  cui  all'Allegato  C,  e
comunicati alla piattaforma informatica "Tracciabilita' della filiera
bufalina" quotidianamente e comunque non oltre  i  primi  due  giorni
lavorativi della settimana successiva al rilevamento.