Art. 3 Modalita' per la rilevazione della produzione e la tracciabilita' dei prodotti trasformati derivanti dall'utilizzo del latte bufalino 1. I trasformatori di latte di bufala hanno l'obbligo di comunicare alla piattaforma informatica "Tracciabilita' della filiera bufalina" i seguenti dati: a) I quantitativi di latte di bufala e di semilavorati, anche in forma congelata, acquistati per la realizzazione di prodotti trasformati, nonche' l'indicazione dei soggetti che li hanno conferiti; b) I quantitativi prodotti di Mozzarella di Bufala Campana DOP; c) I quantitativi prodotti di Mozzarella di latte di bufala; d) I quantitativi di altri prodotti trasformati derivanti dall'utilizzo del latte bufalino; e) I quantitativi di latte di bufala e di semilavorati inutilizzati ed eventualmente congelati. 2. I dati rilevati giornalmente sono riportati in apposito registro cartaceo, scheda o supporto informativo, di cui all'Allegato C, e comunicati alla piattaforma informatica "Tracciabilita' della filiera bufalina" quotidianamente e comunque non oltre i primi due giorni lavorativi della settimana successiva al rilevamento.