Art. 2 Soggetti beneficiari 1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto, salvo quanto previsto al comma 2 e alle condizioni di cui all'art. 4, le imprese sottoscrittrici di accordi di programma ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, nel seguito "accordi di programma", aventi le seguenti caratteristiche: a) siano proprietarie di aree contaminate o interessate ad attuare progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica e di riconversione industriale e sviluppo economico produttivo delle citate aree; b) siano gia' costituite e iscritte al Registro delle imprese precedentemente alla data di sottoscrizione degli accordi di programma; c) abbiano ad oggetto l'esercizio esclusivo delle attivita' risultanti dall'accordo di programma sottoscritto; d) procedano all'acquisto dei beni strumentali di cui all'art. 4 successivamente alla sottoscrizione o adesione agli accordi di programma. 2. Non sono ammesse alle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese operanti nel settore creditizio, finanziario e assicurativo e nei seguenti settori, come definiti dal regolamento generale di esenzione: a) della produzione di prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE); b) dell'industria siderurgica e delle fibre sintetiche; c) della pesca e dell'acquacoltura; d) dell'industria carbonifera; e) della costruzione navale, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, limitatamente alle agevolazioni concedibili alle condizioni di cui all'art. 10, comma 1.