Art. 7 Modalita' di accesso alle agevolazioni 1. Ferma restando la procedura di concessione di cui ai commi 2 e seguenti, ciascun accordo di programma indica, nei limiti della dotazione complessiva di cui all'art. 5, l'ammontare delle risorse destinate alla concessione delle agevolazioni previste dal presente decreto. L'accordo di programma include altresi', per ciascuna impresa sottoscrittrice ovvero successivamente aderente selezionata sulla base dei criteri, modalita' e procedure previste dall'accordo di programma stesso: a) il piano degli investimenti e degli ammortamenti previsti per ciascuna categoria di beni ammissibili di cui all'art. 4, comma 3, per ciascuno dei periodi d'imposta di cui all'art. 3, comma 1, fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2015; b) l'importo massimo del credito d'imposta concedibile, calcolato, nei limiti delle risorse e secondo le modalita' previste da ciascun accordo, nonche' nel rispetto delle intensita' massime di aiuto di cui all'art. 10, comma 3, sulla base del piano di cui alla lettera a); c) l'espressa previsione che l'importo di cui alla lettera b) potra' essere proporzionalmente diminuito in relazione all'effettiva disponibilita' delle risorse finanziarie stanziate ai sensi dell'art. 4, comma 14, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9. 2. Gli accordi di programma sono sottoposti al preventivo riscontro formale del Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per gli incentivi alle imprese, ai fini della verifica della disponibilita' delle risorse finanziarie, nei limiti della dotazione complessiva di cui all'art. 5, previste complessivamente da ciascun accordo di programma, nonche' di quelle attribuibili, all'interno del predetto plafond, a ciascuna impresa sottoscrittrice o successivamente aderente. In caso di esito positivo di tale verifica, il Ministero provvede alla prenotazione delle risorse in relazione al fabbisogno finanziario per ciascun accordo di programma e per ciascuna impresa sottoscrittrice o successivamente aderente. 3. La concessione dell'agevolazione avviene a seguito di istanza presentata dalle imprese, per le quali e' stata effettuata la prenotazione delle risorse ai sensi del comma 2, per via esclusivamente telematica e nella forma di dichiarazione sostituiva di atto notorio ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'istanza e' riferita alle spese sostenute nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di presentazione ed e' corredata di una certificazione del soggetto incaricato della revisione legale o del collegio sindacale o di un professionista iscritto nel registro della revisione legale di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, dalla quale risulti l'ammontare delle spese di cui all'art. 4 effettivamente sostenute dall'impresa nel periodo d'imposta cui si riferisce l'istanza stessa e degli ammortamenti di cui all'art. 3, comma 2, dedotti nel medesimo periodo di imposta. Tale certificazione dovra' essere allegata al bilancio. 4. Con provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese sono fornite le istruzioni utili alla migliore attuazione dell'intervento e definiti i contenuti del modello di istanza e dei relativi allegati, necessari alle verifiche di cui al comma 5, nonche' le modalita' e i termini di presentazione. Il medesimo provvedimento direttoriale riporta altresi', in ottemperanza all'art. 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180 e all'art. 34 del decreto-legislativo 14 marzo 2013, n. 33, l'elenco degli oneri informativi introdotti ai fini della fruizione dell'agevolazione prevista dal presente decreto. 5. Le istanze trasmesse sono istruite dal Ministero dello sviluppo economico che, verificate la completezza delle informazioni oggetto di dichiarazione sostituiva di atto notorio e la loro conformita' ai requisiti di ammissibilita' di cui al presente decreto, nonche' accertato l'avvio delle attivita' derivanti dagli impegni assunti da parte delle imprese richiedenti con gli accordi di programma, determina, nel rispetto del limite di spesa rappresentato dalle risorse annue stanziate e delle risorse finanziarie prenotate ai sensi del comma 2, l'ammontare dell'agevolazione spettante a ciascun beneficiario, emana il relativo decreto di concessione e trasmette all'Agenzia delle entrate, per via telematica, l'elenco dei soggetti beneficiari e l'importo del credito d'imposta spettante a ciascuno di essi. L'Agenzia delle entrate trasmette al Ministero dello sviluppo economico, per via telematica, i dati delle imprese che hanno utilizzato il credito d'imposta in compensazione, con i relativi importi. Le modalita' telematiche di scambio dei dati di cui ai periodi precedenti sono concordate tra il Ministero e la predetta Agenzia.