Art. 10 
 
 
Regime degli interventi, nonche' disposizioni urgenti per il  rinnovo
               dei Comitati degli italiani all'estero 
 
  1. Nell'ambito degli stanziamenti, per le finalita'  e  nei  limiti
temporali di cui agli articoli 8 e 9, si applica la disciplina di cui
all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 16 gennaio  2014,  n.  2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28.  Non
si applicano le disposizioni  di  cui  agli  articoli  14  e  15  del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. 
  2. Nei limiti delle risorse di  cui  agli  articoli  8  e  9,  sono
convalidati gli atti adottati, le attivita' svolte e  le  prestazioni
gia' effettuate dal 1° luglio 2014  fino  alla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto, conformi alla
disciplina contenuta nel presente decreto. 
  3.  All'articolo  1  del  decreto-legge  30  maggio  2012,  n.  67,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio  2012,  n.  118,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
  «1.1. A domanda dell'elettore, in deroga al decreto  legislativo  7
marzo 2005, n. 82, le credenziali informatiche per l'espressione  del
voto possono essere consegnate anche tramite  posta  elettronica  non
certificata.  I  componenti  dei  seggi,  individuati  dal   comitato
elettorale circoscrizionale, non ricevono alcun compenso  o  rimborso
spese comunque denominato.»; 
    b) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Fino alla data dell'entrata in vigore  del  regolamento  di
cui al comma 1, le elezioni si svolgono con le modalita' di votazione
per corrispondenza e di scrutinio di cui alla legge 23 ottobre  2003,
n. 286, con l'ammissione al voto degli  elettori  che  abbiano  fatto
pervenire all'ufficio consolare di riferimento domanda di  iscrizione
nell'elenco elettorale almeno (( trenta )) giorni  prima  della  data
stabilita per le votazioni. Gli  uffici  consolari  danno  tempestiva
comunicazione di tale adempimento alle comunita' italiane del luogo a
mezzo avvisi da  affiggere  nella  sede  della  rappresentanza  e  da
pubblicare sui rispettivi siti internet, nonche' tramite  ogni  altro
idoneo mezzo di comunicazione.». 
  4. Per l'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al  comma  3  e'
autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di euro 6.946.878. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il  testo  dell'articolo  10,  comma  1,  del  citato
          decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, e' il seguente: 
              «1. Nell'ambito degli stanziamenti, per le finalita'  e
          nei limiti temporali di cui agli articoli 8 e 9, si applica
          la disciplina di cui all'articolo 6, commi 11, 12 e 13, del
          decreto-legge 28 dicembre 2012,  n.  227,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12, nonche'
          all'articolo 5, commi 1, 2 e 6, e all'articolo 7, comma  1,
          del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135.». 
              - Il testo degli articoli 14 e 15 del decreto-legge  24
          aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitivita'  e
          la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dalla
          legge 23 giugno 2014,  n.  89,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 143 del 23 giugno 2014, e' il seguente: 
              «Art.  14  (Controllo  della  spesa  per  incarichi  di
          consulenza,  studio  e  ricerca  e  per  i   contratti   di
          collaborazione coordinata e continuativa) - 1. Ad eccezione
          delle Universita', degli istituti di formazione, degli enti
          di ricerca e degli enti del servizio  sanitario  nazionale,
          fermi   restando   i   limiti   derivanti   dalle   vigenti
          disposizioni  e  in  particolare  le  disposizioni  di  cui
          all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 31 maggio  2010,
          n. 78, convertito dalla legge 30  luglio  2010,  n.  122  e
          all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 31 agosto  2013,
          n. 101,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  30
          ottobre 2013, n. 125, le amministrazioni pubbliche inserite
          nel   conto   economico    consolidato    della    pubblica
          amministrazione, come individuate  dall'Istituto  nazionale
          di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo  1,  comma  2,
          della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a decorrere dall'anno
          2014, non possono conferire incarichi di consulenza, studio
          e ricerca quando la spesa complessiva  sostenuta  nell'anno
          per tali incarichi e' superiore rispetto alla spesa per  il
          personale dell'amministrazione che  conferisce  l'incarico,
          come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,2% per  le
          amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5
          milioni di euro, e  all'1,4%  per  le  amministrazioni  con
          spesa di personale superiore a 5 milioni di euro. 
              2. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi da  6
          a 6-quater dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo
          2001, n. 165, e i limiti previsti  dall'articolo  9,  comma
          28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122  e
          successive  modificazioni,  le  amministrazioni   pubbliche
          inserite nel conto  economico  consolidato  della  pubblica
          amministrazione, come individuate  dall'Istituto  nazionale
          di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo  1,  comma  2,
          della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione  delle
          Universita', degli istituti di formazione,  degli  enti  di
          ricerca e degli enti del servizio  sanitario  nazionale,  a
          decorrere dall'anno 2014, non possono  stipulare  contratti
          di collaborazione coordinata e continuativa quando la spesa
          complessiva per tali contratti e' superiore  rispetto  alla
          spesa del  personale  dell'amministrazione  che  conferisce
          l'incarico come risultante dal conto annuale del  2012,  al
          4,5% per le amministrazioni con spesa di personale  pari  o
          inferiore  a  5  milioni  di  euro,  e  all'1,1  %  per  le
          amministrazioni  con  spesa  di  personale  superiore  a  5
          milioni di euro. 
              3. Per le amministrazioni non tenute alla redazione del
          conto annuale nell'anno  2012,  ai  fini  dell'applicazione
          delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si fa riferimento
          ai valori risultanti dal bilancio consuntivo 2012. 
              4. Gli incarichi e i contratti in corso possono  essere
          rinegoziati entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore
          della legge di conversione del presente decreto, ai fini di
          assicurare il rispetto dei limiti di cui ai commi 1 e 2. 
              4-bis. All'articolo  118,  comma  14,  della  legge  23
          dicembre 2000, n. 388, al primo periodo, sono aggiunte,  in
          fine, le seguenti parole: ", anche  mediante  proroghe  dei
          relativi contratti di lavoro, anche  in  deroga  ai  limiti
          quantitativi previsti dall'articolo 1, comma 1, del decreto
          legislativo 6 settembre 2001, n. 368". 
              4-ter. Alle regioni e alle province autonome di  Trento
          e di Bolzano, alle province e alle citta'  metropolitane  e
          ai comuni, e' comunque concessa, in coerenza e  secondo  le
          modalita' previste al comma 10 dell'articolo 8 e ai commi 5
          e 12 dell'articolo 47, la facolta' di rimodulare o adottare
          misure alternative di contenimento della spesa corrente, al
          fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli
          derivanti dall'applicazione dei commi 1 e  2  del  presente
          articolo.». 
              «Art. 15 (Spesa  per  autovetture)  -  1.  Il  comma  2
          dell'articolo 5 del decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 135, e' sostituito dal seguente: 
              "2. A decorrere dal 1° maggio 2014, le  amministrazioni
          pubbliche inserite nel conto  economico  consolidato  della
          pubblica amministrazione,  come  individuate  dall'Istituto
          nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi  dell'articolo  1,
          comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,  nonche'  le
          autorita'  indipendenti,   ivi   inclusa   la   Commissione
          nazionale per le societa' e la borsa (Consob), non  possono
          effettuare spese di ammontare superiore  al  30  per  cento
          della spesa sostenuta nell'anno  2011  per  l'acquisto,  la
          manutenzione, il noleggio  e  l'esercizio  di  autovetture,
          nonche' per l'acquisto di  buoni  taxi.  Tale  limite  puo'
          essere derogato, per il solo anno 2014, esclusivamente  per
          effetto di  contratti  pluriennali  gia'  in  essere.  Tale
          limite  non  si   applica   alle   autovetture   utilizzate
          dall'Ispettorato centrale della  tutela  della  qualita'  e
          repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero
          delle politiche agricole alimentari e forestali, dal  Corpo
          nazionale  dei  vigili  del   fuoco   o   per   i   servizi
          istituzionali  di  tutela  dell'ordine  e  della  sicurezza
          pubblica, per i  servizi  sociali  e  sanitari  svolti  per
          garantire i livelli essenziali di assistenza, ovvero per  i
          servizi istituzionali  svolti  nell'area  tecnico-operativa
          della difesa e per i  servizi  di  vigilanza  e  intervento
          sulla rete stradale gestita da ANAS  S.p.a.  e  sulla  rete
          delle strade provinciali e comunali, nonche' per i  servizi
          istituzionali delle  rappresentanze  diplomatiche  e  degli
          uffici  consolari  svolti  all'estero.   I   contratti   di
          locazione o noleggio in  corso  alla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto possono  essere  ceduti,  anche
          senza l'assenso  del  contraente  privato,  alle  Forze  di
          polizia,  con  il  trasferimento  delle  relative   risorse
          finanziarie sino alla scadenza del contratto.". 
              2. Fermo  restando  quanto  disposto  dall'articolo  5,
          comma  2,  del  decreto-legge  6  luglio   2012,   n.   95,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 135, come sostituito dal comma 1 del presente  articolo,
          e dall'articolo 1, commi da 1 a 4-bis, del decreto-legge 31
          agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 30 ottobre 2013, n. 125, con decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per  la
          semplificazione e la pubblica amministrazione, di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze, e'  indicato
          il numero massimo, non superiore a cinque, per le  auto  di
          servizio ad uso esclusivo, nonche' per quelle  ad  uso  non
          esclusivo, di cui puo'  disporre  ciascuna  amministrazione
          centrale dello Stato. Decorsi trenta giorni dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, ove il  predetto  decreto  non  risulti  adottato,
          opera in ogni caso il limite sopraindicato. 
              2-bis. La regione Lombardia puo' derogare per  ciascuno
          degli anni 2014 e 2015 ai limiti  di  spesa  stabiliti  dal
          comma 8 dell'articolo 6 del decreto-legge 31  maggio  2010,
          n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
          2010, n. 122, in materia di comunicazione e promozione  per
          le sole voci  inerenti  al  grande  evento  EXPO  2015.  La
          regione Lombardia rimodula e adotta misure  alternative  di
          contenimento della spesa corrente al fine di compensare  il
          maggior  esborso  per  le  finalita'  di  cui  al   periodo
          precedente, garantendo comunque i complessivi obiettivi  di
          riduzione dei costi,  cosi'  come  stabilito  dal  medesimo
          articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.». 
              - Il testo dell'articolo 1 del decreto-legge 30  maggio
          2012, n.  67  (Disposizioni  urgenti  per  il  rinnovo  dei
          Comitati  e   del   Consiglio   generale   degli   italiani
          all'estero), convertito, con modificazioni, dalla legge  23
          luglio 2012, n. 118, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
          176 del  30  luglio  2012,  come  modificato  dal  presente
          decreto, e' il seguente: 
              «Art. 1 - 1.  Al  fine  di  conseguire  l'obiettivo  di
          razionalizzazione  della   spesa   pubblica   destinata   a
          garantire l'operativita' degli organismi di  rappresentanza
          degli italiani all'estero, in attesa del generale  riordino
          della  normativa  che  disciplina  la  composizione  e   le
          modalita' di elezione, con riduzione dei relativi costi, le
          elezioni  per  il  rinnovo  dei  Comitati  degli   italiani
          all'estero (COMITES)  e,  conseguentemente,  del  Consiglio
          generale degli italiani  all'estero  (CGIE)  sono  rinviate
          rispetto alla scadenza prevista dall'articolo 8 della legge
          23 ottobre 2003, n. 286,  prorogata  al  31  dicembre  2010
          dall'articolo 10, comma 1, del  decreto-legge  30  dicembre
          2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          febbraio 2009, n. 14, e, successivamente,  al  31  dicembre
          2012 dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28  aprile
          2010, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge  23
          giugno 2010, n. 98. Tali  elezioni  devono  comunque  avere
          luogo entro la fine  dell'anno  2014.  Con  regolamento  da
          adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
          agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro  sei
          mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto, su proposta del  Ministro
          degli  affari  esteri,  di   concerto   con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze e con  il  Ministro  delegato
          all'innovazione tecnologica e allo sviluppo della  societa'
          dell'informazione, sono stabilite le modalita' di votazione
          e  scrutinio  nei   seggi   costituiti   presso   la   sede
          dell'ufficio consolare o, ove  possibile,  anche  in  altri
          locali predisposti dal comitato  elettorale,  tenuto  conto
          del numero degli elettori, della loro dislocazione e  della
          disponibilita' di personale, anche mediante  l'utilizzo  di
          tecnologia  informatica,  nel  rispetto  dei  principi   di
          personalita' e segretezza del voto, in  modo  da  garantire
          che il relativo onere non superi il tetto di spesa indicato
          al comma 3 del presente articolo, che il  sistema  di  voto
          con  tecnologia  informatica   sia   sicuro   da   attacchi
          deliberati  o  comunque  non  autorizzati,  garantisca   il
          funzionamento  del  voto  da  qualunque  inefficienza   del
          materiale  o   del   programma   tecnologico   e   consenta
          all'elettore di poter ottenere conferma del suo  voto.  Con
          il medesimo regolamento e' stabilita  la  disciplina  delle
          operazioni di  scrutinio  nel  rispetto  del  principio  di
          segretezza del voto, adeguate all'adozione del  sistema  di
          votazione mediante l'utilizzo  di  tecnologia  informatica,
          nonche'  la  modalita'  di  partecipazione  al   voto   con
          tecnologia  informatica  mediante  la   disponibilita'   di
          postazioni di accesso per gli elettori che  non  dispongono
          di un personal computer ovvero che si trovano in  Paesi  in
          cui la  trasmissione  cifrata  dei  dati  e'  interdetta  o
          impossibile. 
              1.1. A domanda  dell'elettore,  in  deroga  al  decreto
          legislativo  7  marzo   2005,   n.   82,   le   credenziali
          informatiche per  l'espressione  del  voto  possono  essere
          consegnate anche tramite posta elettronica non certificata.
          I componenti dei seggi, individuati dal comitato elettorale
          circoscrizionale, non ricevono alcun  compenso  o  rimborso
          spese comunque denominato. 
              1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore  del
          regolamento di cui al comma 1, alla legge 23 ottobre  2003,
          n. 286: 
                a) all'articolo 14, comma 1, il  secondo  periodo  e'
          soppresso; 
                b)  all'articolo  16,  comma  5,  le  parole:  «,  di
          costituire i seggi elettorali, di nominare i presidenti dei
          seggi e gli scrutatori, di sovrintendere  e  di  coadiuvare
          l'attivita' dei seggi elettorali» sono soppresse; 
                c) l'articolo 17 e' abrogato; 
                d) all'articolo 18, il primo periodo del comma  1  e'
          soppresso e i commi 2 e 3 sono abrogati; 
                e) gli articoli 19 e 20 sono abrogati. 
              1-ter. Il regolamento di cui  al  comma  1  e'  emanato
          previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per
          materia, che  si  pronunciano  entro  trenta  giorni  dalla
          richiesta. Decorso inutilmente  il  termine  senza  che  le
          Commissioni  abbiano  espresso  il  parere  di   rispettiva
          competenza il regolamento puo' essere adottato. 
              2. Gli attuali componenti dei Comitati  degli  italiani
          all'estero  (COMITES)  e  del  Consiglio   generale   degli
          italiani  all'estero  (CGIE)   restano   in   carica   fino
          all'insediamento dei nuovi organi. 
              2-bis.  Fino  alla  data  dell'entrata  in  vigore  del
          regolamento di cui al comma 1, le elezioni si svolgono  con
          le modalita' di votazione per corrispondenza e di scrutinio
          di cui alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, con l'ammissione
          al  voto  degli  elettori  che  abbiano   fatto   pervenire
          all'ufficio consolare di riferimento domanda di  iscrizione
          nell'elenco elettorale almeno  trenta  giorni  prima  della
          data stabilita per le votazioni. Gli uffici consolari danno
          tempestiva comunicazione di tale adempimento alle comunita'
          italiane del luogo a mezzo avvisi da affiggere  nella  sede
          della rappresentanza e da pubblicare  sui  rispettivi  siti
          internet,  nonche'  tramite  ogni  altro  idoneo  mezzo  di
          comunicazione. 
              3. Per le finalita' di cui al comma 1,  e'  autorizzata
          la spesa di 2 milioni di  euro  per  l'anno  2014,  cui  si
          provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione
          per il medesimo anno dello stanziamento del fondo  speciale
          di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio  triennale
          2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
          speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze,
          allo  scopo   parzialmente   utilizzando   l'accantonamento
          relativo al Ministero degli affari esteri. 
              3-bis. I risparmi di spesa, pari a 3.539.000  euro  per
          l'anno 2012, derivanti dal rinvio  delle  elezioni  per  il
          rinnovo  dei  Comitati  e  del  Consiglio  generale   degli
          italiani all'estero sono destinati: 
                a) per un ammontare pari a  2  milioni  di  euro  per
          l'anno 2012 in favore  degli  interventi  per  il  sostegno
          degli enti gestori dei corsi di lingua e  cultura  italiana
          all'estero; 
                b) per un ammontare pari a 1.339.000 euro per  l'anno
          2012 al  rifinanziamento  delle  attivita'  di  assistenza,
          diretta e indiretta, degli italiani residenti all'estero in
          condizioni di indigenza; 
                c) per un ammontare pari a 200.000  euro  per  l'anno
          2012 al funzionamento dei COMITES.».