Art. 11 
 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 4, 8, 9 e 10,  pari
complessivamente a  euro  ((  453.400.633  ))  per  l'anno  2014,  si
provvede: 
    a) quanto a euro 200.000.000, mediante corrispondente utilizzo di
quota dei proventi per interessi derivanti dalla  sottoscrizione  dei
Nuovi strumenti finanziari, di  cui  agli  articoli  da  23-sexies  a
23-duodecies del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  non  necessari  al
pagamento degli interessi passivi da  corrispondere  sui  titoli  del
debito  pubblico  emessi  ai  fini  dell'acquisizione  delle  risorse
necessarie alle predetta sottoscrizione che, a tal fine, sono versati
all'entrata del bilancio dello Stato; 
    b) quanto a euro 8.537.318, mediante riduzione del Fondo  di  cui
all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  e
successive modificazioni; 
    c) quanto a euro (( 14.179.554 )) , mediante utilizzo delle somme
relative ai rimborsi corrisposti  dall'Organizzazione  delle  Nazioni
Unite, quale corrispettivo di prestazioni  rese  dalle  Forze  armate
italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di pace, di  cui
all'articolo 8, comma 11, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
che alla data di entrata in vigore  del  presente  provvedimento  non
sono ancora riassegnate al fondo di cui all'articolo 1,  comma  1240,
della legge 27  dicembre  2006,  n.  296,  e  che  restano  acquisite
all'entrata del bilancio dello Stato.  Nelle  more  dell'accertamento
dei predetti versamenti in entrata, l'importo di euro  14.179.554  e'
accantonato e reso indisponibile, in termini di competenza  e  cassa,
nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni
di spesa del Ministero della difesa di cui all'articolo 21, comma  5,
lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. In base agli  esiti
degli accertamenti di entrata,  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze provvede al disaccantonamento  ovvero  alla  riduzione  delle
risorse necessarie per assicurare la copertura di cui  alla  presente
lettera c); 
    d) quanto  a  euro  213.000.000,  mediante  una  riprogrammazione
straordinaria per l'anno 2014, da parte del Ministero  della  difesa,
delle spese correnti iscritte  a  legislazione  vigente  nel  proprio
stato di previsione, da effettuare entro il 30  ottobre  2014.  Nelle
more delle definizione dei suddetti interventi  di  riprogrammazione,
sono accantonate le risorse  corrispondenti  all'importo  di  cui  al
primo periodo assicurando comunque la prosecuzione  degli  interventi
previsti dal presente decreto  fino  al  31  dicembre  2014.  Per  le
finalita' di cui al primo periodo,  il  Ministro  della  difesa,  con
propri decreti da  comunicare  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, e'  autorizzato  a  disporre  le  occorrenti  variazioni  di
bilancio sui pertinenti capitoli di spesa; 
    e)   quanto   a    euro    1.136.883,    mediante    soppressione
dell'autorizzazione di  spesa  relativamente  al  contributo  per  la
partecipazione italiana all'Unione  Latina,  di  cui  alla  legge  11
febbraio 1958, n. 340, e all'articolo 4, comma 246,  della  legge  24
dicembre 2003, n. 350; 
    f)  quanto  a   euro   15.645.275,   mediante   riduzione   dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2014, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero degli affari esteri; 
    g) quanto a euro 901.603, a valere  sugli  stanziamenti  iscritti
nello stato di previsione del Ministero degli affari  esteri  di  cui
all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 30  maggio  2012,  n.  67,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2012, n. 118. 
  (( 1-bis. La legge 11 febbraio 1958, n. 340, e' abrogata. )) 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo degli articoli da 23-sexies  a  23-duodecies
          del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95  (Disposizioni
          urgenti  per  la  revisione  della   spesa   pubblica   con
          invarianza dei  servizi  ai  cittadini  nonche'  misure  di
          rafforzamento  patrimoniale  delle  imprese   del   settore
          bancario), convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7
          agosto 2012, n. 135, pubblicata nel  Supplemento  ordinario
          alla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto  2012,  e'  il
          seguente: 
              «Art. 23-sexies. Emissione di strumenti finanziari - 1.
          Al  fine  di  conseguire  gli  obiettivi  di  rafforzamento
          patrimoniale previsti in attuazione  della  raccomandazione
          della European Banking Authority dell'8  dicembre  2011  il
          Ministero dell'economia e  delle  finanze  (di  seguito  il
          "Ministero"), su specifica richiesta  di  Banca  Monte  dei
          Paschi  di  Siena  S.p.A.  (di  seguito  l'"Emittente")   e
          subordinatamente al verificarsi  delle  condizioni  di  cui
          agli articoli 23-septies, comma 1, 23-octies e 23-novies: 
                a) provvede a sottoscrivere, fino al 1°  marzo  2013,
          anche in  deroga  alle  norme  di  contabilita'  di  Stato,
          strumenti  finanziari  (di  seguito  i   "Nuovi   Strumenti
          Finanziari"), computabili nel patrimonio di vigilanza (Core
          Tier 1) come  definito  dalla  raccomandazione  EBA  dell'8
          dicembre 2011, fino all'importo di euro due miliardi; 
                b)  provvede  altresi'  a  sottoscrivere,  entro   il
          medesimo termine, Nuovi Strumenti Finanziari per  l'importo
          ulteriore  di  euro  unmiliardonovecentomilioni   al   fine
          dell'integrale  sostituzione  degli  strumenti   finanziari
          emessi dall'Emittente e sottoscritti dal Ministero ai sensi
          dell'articolo 12 del decreto-legge  29  novembre  2008,  n.
          185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio
          2009, n. 2, nel rispetto delle condizioni di  remunerazione
          previste dall'articolo 23-septies, comma 2. 
              1-bis. Il Ministero, in conformita' a  quanto  previsto
          dall'articolo 23-decies,  comma  4,  sottoscrive,  oltre  i
          limiti  indicati  al  precedente  comma,  Nuovi   Strumenti
          Finanziari  e   azioni   ordinarie   di   nuova   emissione
          dell'Emittente,  fino  a  concorrenza  dell'importo   degli
          interessi non pagati in forma monetaria.»; 
              «Art. 23-septies. Condizioni di sottoscrizione - 1.  Il
          Ministero non  puo'  sottoscrivere  alcun  Nuovo  Strumento
          Finanziario se l'Emittente non ha provveduto, nel  rispetto
          delle  condizioni  indicate  dal   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2009,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del  7  marzo  2009,  e  del
          relativo prospetto, al riscatto degli strumenti  finanziari
          emessi dall'Emittente e sottoscritti dal Ministero ai sensi
          dell'articolo 12 del decreto-legge  29  novembre  2008,  n.
          185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio
          2009, n. 2,  ed  alla  accettazione  preventiva  di  quanto
          previsto dal comma 2. L'importo  dovuto  dall'Emittente  e'
          compensato  con  l'importo  dovuto  dal  Ministero  per  la
          sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari.  L'Emittente
          comunica al Ministero la data in cui intende  procedere  al
          riscatto unitamente  alla  richiesta  di  cui  all'articolo
          23-novies, comma 1. 
              2. In caso di emissione di Nuovi Strumenti  Finanziari,
          la remunerazione degli  strumenti  finanziari  gia'  emessi
          dall'Emittente  e  sottoscritti  dal  Ministero  ai   sensi
          dell'articolo 12 del decreto-legge  29  novembre  2008,  n.
          185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio
          2009, n. 2, per il periodo decorrente dal 1°  gennaio  2012
          fino  alla  data  di  riscatto,  e'  calcolata  secondo  le
          condizioni di remunerazione previste per i Nuovi  Strumenti
          Finanziari, ai sensi dell'articolo 23-decies e del  decreto
          ministeriale   di   cui   all'articolo   23-duodecies.   La
          remunerazione e' corrisposta alla prima data  di  pagamento
          degli interessi prevista per i Nuovi Strumenti  Finanziari.
          Si applicano i commi 3 e 4 dell'articolo 23-decies. 
              2-bis. La sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari
          da   parte   del   Ministero   e'   altresi'    subordinata
          all'assunzione da parte dell'Emittente, delle deliberazioni
          in ordine all'aumento di capitale a servizio dell'eventuale
          conversione  in  azioni  ordinarie  dei   Nuovi   Strumenti
          Finanziari  prevista  dall'articolo  23-decies,  comma   1,
          nonche' al servizio dell'assegnazione di  azioni  ordinarie
          di nuova emissione dell'Emittente in conformita'  a  quanto
          previsto dall'articolo 23-decies, comma 4. La deliberazione
          si considera assunta anche mediante conferimento per cinque
          anni   agli   amministratori   della   facolta'    prevista
          dall'articolo 2443, secondo comma, del codice civile.»; 
              «Art. 23-octies. Conformita' con  la  disciplina  degli
          aiuti di Stato - 1. La sottoscrizione dei  Nuovi  Strumenti
          Finanziari e' consentita solo a  seguito  dell'acquisizione
          della   decisione   della   Commissione    europea    sulla
          compatibilita' delle misure previste nel  presente  decreto
          con il quadro normativo dell'Unione europea in  materia  di
          aiuti di Stato applicabile alle  misure  di  sostegno  alle
          banche nel contesto della crisi finanziaria. 
              2.  In  caso  di  sottoscrizione  dei  Nuovi  Strumenti
          Finanziari da parte del Ministero,  l'Emittente  svolge  la
          propria attivita' in  modo  da  non  abusare  del  sostegno
          ricevuto e conseguirne indebiti vantaggi. 
              3. L'Emittente e'  tenuto  a  presentare  un  piano  di
          ristrutturazione (il "Piano")  conforme  alle  disposizioni
          europee in materia di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo
          107 del Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea,
          anche per quanto attiene alle strategie  commerciali  e  di
          espansione, alle politiche di distribuzione degli  utili  e
          ai meccanismi di remunerazione e incentivazione. Il Piano e
          le sue eventuali successive variazioni sono presentati alla
          Commissione  europea  ai  sensi  del  paragrafo  14   della
          comunicazione della Commissione europea 2011/C-356/02. 
              4. Per il tempo necessario all'attuazione del Piano  di
          ristrutturazione,   l'Emittente   non    puo'    acquisire,
          direttamente  o  indirettamente,  nuove  partecipazioni  in
          banche,  in  intermediari  finanziari  e  in   imprese   di
          assicurazione   e    di    riassicurazione,    salvo    che
          l'acquisizione sia funzionale all'attuazione  del  Piano  e
          sia compatibile con la  normativa  europea  in  materia  di
          aiuti di Stato. Per il tempo necessario all'attuazione  del
          Piano di  ristrutturazione,  l'Emittente  e'  vincolato  al
          contenimento    della    componente     variabile     delle
          remunerazioni, ivi inclusi bonus monetari e stock  options,
          accordate  o  pagate  ai  componenti   del   consiglio   di
          amministrazione,  al  direttore  generale  e   agli   altri
          dirigenti che possono  assumere  rischi  rilevanti  per  la
          banca, in modo da assicurarne l'effettivo collegamento  con
          i risultati aziendali, con i rischi cui la banca e' esposta
          e  con  l'esigenza  di  mantenere   adeguati   livelli   di
          patrimonializzazione. In caso di inosservanza,  si  applica
          la    sanzione    amministrativa    pecuniaria     prevista
          dall'articolo 144, commi 1 e 2, del testo unico di  cui  al
          decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,  secondo  la
          procedura prevista dall'articolo 145 dello  stesso  decreto
          legislativo. A decorrere dalla data  di  sottoscrizione,  e
          fino all'approvazione del Piano da parte della  Commissione
          europea,  l'Emittente  non  puo'  deliberare  o  effettuare
          distribuzione di dividendi ordinari o straordinari. 
              5. Nel caso in cui il bilancio approvato  evidenzi  una
          perdita di esercizio non sono corrisposti  interessi  sugli
          altri strumenti finanziari  subordinati  il  cui  contratto
          preveda  la  facolta'  per  la  banca  emittente   di   non
          corrispondere  la  remunerazione  in  caso   di   andamenti
          negativi della gestione. Il precedente  periodo  non  trova
          applicazione, nei limiti in cui  cio'  risulti  compatibile
          con il quadro normativo dell'Unione europea in  materia  di
          aiuti di Stato, ai casi in cui la  facolta'  dell'Emittente
          di  non  corrispondere  la  remunerazione  sugli  strumenti
          finanziari in caso di andamenti negativi della gestione non
          comporti la definitiva perdita della  remunerazione  ma  un
          differimento della stessa,  ovvero  ai  casi  in  cui  tale
          facolta'   non   possa   essere   esercitata   in   ragione
          dell'operare, al ricorrere di  determinate  condizioni,  di
          altre  disposizioni  contrattuali,  tali  che  il   mancato
          pagamento della remunerazione determina un inadempimento al
          contratto.»; 
              «Art. 23-novies. Procedura - 1. L'Emittente, se intende
          emettere Nuovi Strumenti Finanziari, trasmette al Ministero
          e alla Banca d'Italia, almeno quindici giorni  prima  della
          data di sottoscrizione prevista, una richiesta che include: 
                a) la delibera del consiglio di amministrazione; 
                b) l'importo della sottoscrizione richiesta; 
                c) il valore nominale iniziale di ciascuno  strumento
          finanziario emesso; 
                d) la data di sottoscrizione prevista; 
                e) il Piano di cui all'articolo 23-octies, comma 3. 
              2. Entro quindici giorni dalla comunicazione di cui  al
          precedente comma, la Banca d'Italia valuta: 
                a) l'adeguatezza del  Piano,  avendo  riguardo  anche
          alla  conformita'  del  Piano  alla  normativa  europea  in
          materia  di  aiuti  di  Stato,  secondo   quanto   previsto
          dall'articolo 23-octies e dalle disposizioni di vigilanza; 
                b) l'adeguatezza patrimoniale attuale  e  prospettica
          dell'Emittente; 
                c) il profilo di rischio dell'Emittente; 
                d) la computabilita' dei Nuovi  Strumenti  Finanziari
          nel patrimonio di vigilanza; 
                e) l'ammontare dei Nuovi Strumenti Finanziari al fine
          del  conseguimento  delle  finalita'  di  cui  all'articolo
          23-sexies, comma 1. 
              3.  La  Banca  d'Italia  puo'  chiedere   all'Emittente
          chiarimenti, integrazioni ed  effettuare  accertamenti.  In
          tali casi il termine di cui  al  comma  2  e'  sospeso.  Le
          valutazioni di cui al comma 2 sono comunicate all'Emittente
          e al Ministero. Nel termine di cui  al  comma  2  la  Banca
          d'Italia rilascia  altresi'  l'autorizzazione  al  riscatto
          degli  strumenti   finanziari   emessi   dall'Emittente   e
          sottoscritti dal Ministero ai sensi  dell'articolo  12  del
          decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
              4. La sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari  da
          parte del Ministero e' effettuata, per l'ammontare  di  cui
          al comma 2, lettera e), comunicato  dalla  Banca  d'Italia,
          sulla base della positiva valutazione da parte della stessa
          degli elementi di cui al comma 2. 
              5.  Il  Ministero   sottoscrive   i   Nuovi   Strumenti
          Finanziari  dopo  l'entrata  in  vigore  del  decreto   del
          Presidente del Consiglio dei Ministri di  cui  all'articolo
          23-undecies. 
              6. La sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari  e'
          approvata con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze.»; 
              «Art. 23-decies. Caratteristiche  dei  Nuovi  Strumenti
          Finanziari - 1. I Nuovi Strumenti Finanziari sono privi dei
          diritti indicati nell'articolo 2351  del  codice  civile  e
          sono  convertibili  in   azioni   ordinarie   a   richiesta
          dell'Emittente. L'esercizio della facolta'  di  conversione
          e'  sospensivamente  condizionato  alla  deliberazione   in
          ordine al relativo aumento di  capitale.  A  tal  fine,  la
          determinazione del prezzo di  emissione  e'  effettuata  in
          deroga all'articolo 2441, sesto comma,  del  codice  civile
          tenendo conto del valore di mercato delle azioni ordinarie,
          in  conformita'  ai  criteri  previsti  in  relazione  alla
          determinazione del rapporto di conversione dal  decreto  di
          cui all'articolo 23-duodecies, comma 1. Non e' richiesto il
          parere sulla  congruita'  del  prezzo  di  emissione  delle
          azioni previsto dall'articolo 158,  comma  1,  del  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 
              2. E' prevista a favore dell'Emittente la  facolta'  di
          rimborso o riscatto, a  condizione  che  l'esercizio  della
          facolta' di rimborso o riscatto sia autorizzato dalla Banca
          d'Italia, avendo riguardo alle condizioni finanziarie e  di
          solvibilita' dell'Emittente e del relativo gruppo bancario. 
              3. Gli interessi sono pagati in forma monetaria fino  a
          concorrenza del risultato  dell'esercizio  come  risultante
          dall'ultimo  bilancio  dell'Emittente,   al   lordo   degli
          interessi stessi e dell'eventuale relativo effetto  fiscale
          e al netto degli accantonamenti per  riserve  obbligatorie.
          La  delibera  con  la  quale   l'assemblea   decide   sulla
          destinazione degli utili e'  vincolata  al  rispetto  delle
          condizioni di remunerazione dei Nuovi Strumenti Finanziari. 
              4.  Gli  eventuali  interessi  eccedenti  il  risultato
          dell'esercizio, come definito al  comma  3,  sono  composti
          mediante assegnazione al Ministero di azioni  ordinarie  di
          nuova emissione valutate al valore di mercato. A tal  fine,
          la determinazione del prezzo di emissione e' effettuata  in
          deroga all'articolo 2441, sesto comma, del  codice  civile,
          tenendo conto  del  valore  di  mercato  delle  azioni,  in
          conformita' ai criteri previsti in relazione  al  pagamento
          degli   interessi   dal   decreto   di   cui   all'articolo
          23-duodecies, comma 1. Non e'  richiesto  il  parere  sulla
          congruita' del prezzo di emissione  delle  azioni  previsto
          dall'articolo 158, comma  1,  del  decreto  legislativo  24
          febbraio 1998, n.  58.  Nei  limiti  in  cui  cio'  risulti
          compatibile con il quadro normativo dell'Unione europea  in
          materia di aiuti  di  Stato,  in  relazione  agli  esercizi
          finanziari 2012 e 2013 gli eventuali interessi eccedenti il
          risultato dell'esercizio, come definito al comma 3, possono
          essere corrisposti anche mediante assegnazione al Ministero
          del  corrispondente  valore  nominale  di  Nuovi  Strumenti
          Finanziari di nuova emissione. 
              5.   All'assunzione   di    partecipazioni    azionarie
          nell'Emittente da  parte  del  Ministero  conseguente  alla
          sottoscrizione  dei  Nuovi  Strumenti  Finanziari  non   si
          applicano: 
                a) le disposizioni di cui ai capi III e IV del titolo
          II del decreto legislativo 1 ° settembre 1993, n. 385; 
                b) le disposizioni degli articoli  106,  comma  1,  e
          109, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.
          58; 
                c) eventuali limiti di possesso azionario previsti da
          disposizioni legislative o statutarie. 
              6.  Il  consiglio  di  amministrazione   dell'Emittente
          delibera  in  merito  all'emissione  dei  Nuovi   Strumenti
          Finanziari. 
              7. Con il decreto di cui all'articolo 23-duodecies sono
          specificate  le   caratteristiche   dei   Nuovi   Strumenti
          Finanziari individuate dal presente decreto e  definite  le
          ulteriori caratteristiche degli stessi. »; 
              «Art. 23-undecies. Risorse finanziarie - 1. Con decreto
          del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le
          risorse necessarie per  finanziare  la  sottoscrizione  dei
          Nuovi  Strumenti  Finanziari.  Le  predette   risorse,   da
          iscrivere in apposito capitolo dello  stato  di  previsione
          del  Ministero  dell'economia   e   delle   finanze,   sono
          individuate mediante: 
                a) riduzione lineare delle dotazioni  finanziarie,  a
          legislazione vigente, delle missioni di  spesa  di  ciascun
          Ministero, con  esclusione  delle  dotazioni  di  spesa  di
          ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni  e
          altre spese fisse; alle spese  per  interessi;  alle  poste
          correttive  e  compensative  delle  entrate,  comprese   le
          regolazioni contabili con le regioni;  ai  trasferimenti  a
          favore degli enti territoriali aventi natura  obbligatoria;
          del  fondo  ordinario  delle  universita';  delle   risorse
          destinate  alla  ricerca;  delle   risorse   destinate   al
          finanziamento del 5 per mille  delle  imposte  sui  redditi
          delle persone fisiche;  nonche'  di  quelle  dipendenti  da
          parametri stabiliti dalla  legge  o  derivanti  da  accordi
          internazionali; 
                b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di
          spesa; 
                c) utilizzo temporaneo mediante versamento in entrata
          di disponibilita'  esistenti  sulle  contabilita'  speciali
          nonche' sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni
          pubbliche ed enti  pubblici  nazionali  con  esclusione  di
          quelli intestati alle Amministrazioni territoriali, nonche'
          di quelli riguardanti i flussi finanziari intercorrenti con
          l'Unione europea ed i connessi  cofinanziamenti  nazionali,
          con corrispondente riduzione delle relative  autorizzazioni
          di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo; 
                d) emissione di titoli del debito pubblico. 
              2. Lo schema del decreto di cui al comma  1,  corredato
          di relazione tecnica e dei correlati decreti di  variazione
          di bilancio, e' trasmesso alle Camere per l'espressione del
          parere  delle  Commissioni  competenti  per  i  profili  di
          carattere finanziario. I pareri sono espressi  entro  dieci
          giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, qualora  non
          intenda   conformarsi   alle   condizioni   formulate   con
          riferimento ai  profili  finanziari,  trasmette  nuovamente
          alle Camere lo schema di decreto, corredato  dei  necessari
          elementi  integrativi  di  informazione,   per   i   pareri
          definitivi  delle  Commissioni  competenti  per  i  profili
          finanziari, da esprimere entro cinque giorni dalla data  di
          trasmissione.   Decorsi   inutilmente   i    termini    per
          l'espressione dei pareri, il decreto puo'  essere  comunque
          adottato. Il decreto e i correlati decreti di variazione di
          bilancio sono comunicati alla Corte dei conti. 
              2-bis. Qualora non sia possibile procedere mediante  le
          ordinarie  procedure  di  gestione   dei   pagamenti   alla
          sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari  nei  termini
          stabiliti, con decreto del Ministro dell'economia  e  delle
          finanze puo' essere autorizzato il ricorso ad anticipazioni
          di tesoreria, la cui regolarizzazione, con  l'emissione  di
          ordini di pagamento sul pertinente capitolo  di  spesa,  e'
          effettuata  entro  il  termine  di   novanta   giorni   dal
          pagamento.»; 
              «Art. 23-duodecies. Disposizioni di attuazione - 1. Con
          decreto  di   natura   non   regolamentare   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, sentita la  Banca  d'Italia,
          da adottare entro trenta giorni dalla data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto, sono stabilite le disposizioni
          di attuazione del presente titolo ed il prospetto dei Nuovi
          Strumenti   Finanziari.   Il   prospetto   disciplina    la
          remunerazione, i casi di riscatto, rimborso  e  conversione
          nonche' ogni altro elemento necessario alla gestione  delle
          fasi successive alla  sottoscrizione  dei  Nuovi  Strumenti
          Finanziari. 
              2. Il Ministero dell'economia e delle finanze riesamina
          le misure  previste  dal  presente  titolo  secondo  quanto
          previsto dalle comunicazioni della Commissione europea. 
              2-bis. Per garantire la maggiore efficienza  operativa,
          ai  fini  della  contribuzione  alla   sottoscrizione   del
          capitale per la partecipazione  al  Meccanismo  europeo  di
          stabilita' (MES), mediante  i  versamenti  stabiliti  dagli
          articoli 9 e 41 del Trattato  che  istituisce  il  medesimo
          Meccanismo, sono autorizzate emissioni di titoli di Stato a
          medio-lungo termine, le cui caratteristiche sono  stabilite
          con decreti di emissione che destinano tutto  o  parte  del
          netto ricavo a tale finalita'.». 
              - Il testo dell'articolo 1, comma 1240, della legge  27
          dicembre 2006, n. 296 [Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e   pluriennale   dello   Stato   (legge
          finanziaria 2007)], pubblicata  nel  Supplemento  ordinario
          alla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006, e'  il
          seguente: 
                «1240. E' autorizzata, per ciascuno degli anni  2007,
          2008  e  2009,  la  spesa  di  euro  1  miliardo   per   il
          finanziamento della partecipazione italiana  alle  missioni
          internazionali di pace. A tal fine e' istituito un apposito
          fondo nell'ambito dello stato di previsione  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze.». 
              - Il testo dell'articolo 8, comma 11, del decreto-legge
          31 maggio  2010,  n.  78  (Misure  urgenti  in  materia  di
          stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122, pubblicata nel Supplemento ordinario alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 176 del 30 luglio 2010, e' il seguente: 
                «11.  Le  somme  relative  ai  rimborsi   corrisposti
          dall'Organizzazione    delle    Nazioni    Unite,     quale
          corrispettivo  di  prestazioni  rese  dalle  Forze   armate
          italiane nell'ambito  delle  operazioni  internazionali  di
          pace, sono riassegnati al fondo per il finanziamento  della
          partecipazione italiana  alle  missioni  internazionali  di
          pace previsto dall'articolo 1, comma 1240, della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296. A  tale  fine  non  si  applicano  i
          limiti stabiliti dall'articolo 1, comma 46, della legge  23
          dicembre 2005, n. 266. La disposizione del  presente  comma
          si applica anche  ai  rimborsi  corrisposti  alla  data  di
          entrata in vigore del presente provvedimento e  non  ancora
          riassegnati.». 
              - Il testo dell'articolo 21, comma 5,  della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196  (Legge  di  contabilita'  e  finanza
          pubblica),  pubblicata  nel  Supplemento   ordinario   alla
          Gazzetta Ufficiale n. 303  del  31  dicembre  2009,  e'  il
          seguente: 
              «5.  Nell'ambito  di  ciascun  programma  le  spese  si
          ripartiscono in: 
                a) spese non rimodulabili; 
                b) spese rimodulabili.». 
              - La legge  11  febbraio  1958,  n.  340  (Ratifica  ed
          esecuzione  della  Convenzione  che   istituisce   l'Unione
          Latina, firmata a Madrid il 15 maggio 1954)  e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 18 aprile 1958. 
              - Il testo dell'articolo 4, comma 246, della  legge  24
          dicembre 2003, n. 350 [Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e   pluriennale   dello   Stato   (legge
          finanziaria 2004)], pubblicata  nel  Supplemento  ordinario
          alla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2003, e'  il
          seguente: 
              «246.  In  applicazione  dell'articolo  11,  comma   3,
          lettera i-quater), della legge 5 agosto  1978,  n.  468,  e
          successive  modificazioni,  le  misure   correttive   degli
          effetti  finanziari  di  leggi  di  spesa   sono   indicate
          nell'allegato 1 alla presente legge. ». 
              - Il testo dell'articolo 1, comma 3, del  decreto-legge
          30 maggio 2012, n. 67 (Disposizioni urgenti per il  rinnovo
          dei  Comitati  e  del  Consiglio  generale  degli  italiani
          all'estero), convertito, con modificazioni, dalla legge  23
          luglio 2012, n. 118, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
          176 del 30 luglio 2012, e' il seguente: 
              «3. Per le finalita' di cui al comma 1, e'  autorizzata
          la spesa di 2 milioni di  euro  per  l'anno  2014,  cui  si
          provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione
          per il medesimo anno dello stanziamento del fondo  speciale
          di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio  triennale
          2012- 2014, nell'ambito del programma "Fondi di  riserva  e
          speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze,
          allo  scopo   parzialmente   utilizzando   l'accantonamento
          relativo al Ministero degli affari esteri.». 
              - La legge 11 febbraio 1958,  n.  340,  abrogata  dalla
          presente  legge  recava: «Ratifica  ed   esecuzione   della
          Convenzione  che  istituisce  l'Unione  Latina,  firmata  a
          Madrid il 15 maggio 1954.».