Art. 4 
 
 
Assicurazioni   trasporti   e   infrastrutture,    AISE,    cessioni,
cooperazione civile-militare, operazione di scorta marittima, assetti
                              nazionali 
 
  1. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio  2014  e  fino  al  31
dicembre 2014, la spesa di euro 8.140.000  per  la  stipulazione  dei
contratti di assicurazione e di trasporto e per la  realizzazione  di
infrastrutture, relativi  alle  missioni  internazionali  di  cui  al
presente decreto. 
  (( 1-bis. Il Ministro della  difesa  e  il  Ministro  degli  affari
esteri  e  della  cooperazione  internazionale,   nell'ambito   delle
comunicazioni  al  Parlamento  previste  dall'articolo   10-bis   del
decreto-legge   29   dicembre   2011,   n.   215,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio  2012,  n.  13,  informano  le
Commissioni parlamentari  competenti  in  ordine  alle  modalita'  di
impiego dei finanziamenti di cui al comma 1  del  presente  articolo,
con dettagli di spesa, suddivisi per ciascuna attivita'  e  per  area
geografica. )) 
  2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio  2014  e  fino  al  31
dicembre 2014, la spesa di euro 4.862.000  per  il  mantenimento  del
dispositivo  info-operativo  dell'Agenzia  informazioni  e  sicurezza
esterna  (AISE)  a  protezione  del  personale  delle  Forze   armate
impiegato nelle missioni internazionali, in attuazione delle missioni
affidate all'AISE dall'articolo 6, comma  2,  della  legge  3  agosto
2007, n. 124. 
  3. Il Ministero della difesa e' autorizzato,  a  decorrere  dal  1°
luglio 2014 e fino al 31 dicembre  2014,  a  effettuare  le  seguenti
cessioni a titolo gratuito: 
    a) alle Forze armate della Repubblica di  Gibuti:  documentazione
tecnica relativa ai veicoli blindati leggeri VBL Puma e ai  semoventi
M109 L. Per le finalita' di cui alla presente lettera, e' autorizzata
la spesa di euro 333.000; 
    b) alla Repubblica Islamica del Pakistan: n. 100 veicoli M1 13; 
    c) alle Forze armate della Repubblica federale di Somalia: n. 500
uniformi da combattimento; 
    d) al Regno Hascemita di Giordania: n. 24 Blindo Centauro. 
  4. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 16 gennaio  2014,  n.
2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014,  n.  28,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) le parole «a decorrere dal 1° gennaio  2014  e  fino  al  30
giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2014»; 
      b) le parole «euro 1.200.000 in  Afghanistan»  sono  sostituite
dalle seguenti: «euro 1.180.000 in Afghanistan»; 
      c) le parole «euro 20.000 nei Balcani»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «euro 40.000 nei Balcani». 
  (( 4-bis. E'  autorizzata,  per  l'anno  2014,  la  spesa  di  euro
1.965.886 per il trasporto  degli  aiuti  umanitari  a  favore  della
popolazione civile irachena effettuato nel mese  di  agosto,  nonche'
per  il  trasporto  del  materiale  di  armamento  ceduto,  a  titolo
gratuito, alla Repubblica dell'Iraq. )) 
  5. E' autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di euro 1.942.394  per
l'impiego di una unita'  navale  della  Marina  militare  nell'ambito
dell'operazione di scorta marittima intesa ad  assicurare  condizioni
di   sicurezza   all'attivita'   internazionale   di   trasporto    e
neutralizzazione delle armi chimiche siriane, di cui alla risoluzione
2118 (2013) adottata dal Consiglio di sicurezza delle  Nazioni  Unite
il 27 settembre 2013. 
 
          Riferimenti normativi 
 
            - Il testo  dell'articolo  10-bis  del  decreto-legge  29
          dicembre   2011,   n.   215   (Proroga    delle    missioni
          internazionali delle Forze armate e di polizia,  iniziative
          di cooperazione allo sviluppo e  sostegno  ai  processi  di
          ricostruzione  e  partecipazione  alle   iniziative   delle
          organizzazioni internazionali  per  il  consolidamento  dei
          processi di pace e di stabilizzazione, nonche' disposizioni
          urgenti per l'Amministrazione  della  difesa),  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 24  febbraio  2012,  n.  13,
          pubblicata  nel   Supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2012, e' il seguente: 
            «Art. 10-bis. Comunicazioni al Parlamento - 1. I Ministri
          degli  affari  esteri   e   della   difesa,   con   cadenza
          quadrimestrale,  rendono  comunicazioni  alle   Commissioni
          parlamentari competenti sullo stato delle missioni in corso
          e degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno
          dei processi  di  pace  e  di  stabilizzazione  di  cui  al
          presente decreto.». 
            - Il testo dell'articolo 6, comma 2, della legge 3 agosto
          2007, n. 124 (Sistema  di  informazione  per  la  sicurezza
          della  Repubblica  e   nuova   disciplina   del   segreto),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 187  del  13  agosto
          2007, e' il seguente: 
            «2. Spettano all'AISE inoltre le attivita' in materia  di
          controproliferazione concernenti  i  materiali  strategici,
          nonche' le attivita' di informazione per la sicurezza,  che
          si  svolgono  al  di  fuori  del  territorio  nazionale,  a
          protezione degli interessi politici,  militari,  economici,
          scientifici e industriali dell'Italia.». 
            -  Il  testo  dell'articolo  4,  comma  3,   del   citato
          decreto-legge  16  gennaio  2014,  n.  2,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  14  marzo  2014,  n.  28,  come
          modificato dalla presente legge, e' il seguente: 
            «3. Al fine di sopperire a esigenze di  prima  necessita'
          della  popolazione  locale,  compreso  il  ripristino   dei
          servizi essenziali, e' autorizzata,  per  l'anno  2014,  la
          spesa complessiva di euro 3.085.000 per interventi  urgenti
          o acquisti e lavori  da  eseguire  in  economia,  anche  in
          deroga alle disposizioni  di  contabilita'  generale  dello
          Stato, disposti  nei  casi  di  necessita'  e  urgenza  dai
          comandanti dei contingenti militari  che  partecipano  alle
          missioni internazionali di cui al presente  decreto,  entro
          il limite di euro 1.180.000 in Afghanistan, euro  1.600.000
          in Libano, euro 40.000 nei Balcani, euro 65.000  nel  Corno
          d'Africa, euro 100.000 in Libia, euro 100.000 in Somalia.».