Art. 4 Assicurazioni trasporti e infrastrutture, AISE, cessioni, cooperazione civile-militare, operazione di scorta marittima, assetti nazionali 1. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 8.140.000 per la stipulazione dei contratti di assicurazione e di trasporto e per la realizzazione di infrastrutture, relativi alle missioni internazionali di cui al presente decreto. (( 1-bis. Il Ministro della difesa e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nell'ambito delle comunicazioni al Parlamento previste dall'articolo 10-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13, informano le Commissioni parlamentari competenti in ordine alle modalita' di impiego dei finanziamenti di cui al comma 1 del presente articolo, con dettagli di spesa, suddivisi per ciascuna attivita' e per area geografica. )) 2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 4.862.000 per il mantenimento del dispositivo info-operativo dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) a protezione del personale delle Forze armate impiegato nelle missioni internazionali, in attuazione delle missioni affidate all'AISE dall'articolo 6, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124. 3. Il Ministero della difesa e' autorizzato, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, a effettuare le seguenti cessioni a titolo gratuito: a) alle Forze armate della Repubblica di Gibuti: documentazione tecnica relativa ai veicoli blindati leggeri VBL Puma e ai semoventi M109 L. Per le finalita' di cui alla presente lettera, e' autorizzata la spesa di euro 333.000; b) alla Repubblica Islamica del Pakistan: n. 100 veicoli M1 13; c) alle Forze armate della Repubblica federale di Somalia: n. 500 uniformi da combattimento; d) al Regno Hascemita di Giordania: n. 24 Blindo Centauro. 4. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole «a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2014»; b) le parole «euro 1.200.000 in Afghanistan» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.180.000 in Afghanistan»; c) le parole «euro 20.000 nei Balcani» sono sostituite dalle seguenti: «euro 40.000 nei Balcani». (( 4-bis. E' autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di euro 1.965.886 per il trasporto degli aiuti umanitari a favore della popolazione civile irachena effettuato nel mese di agosto, nonche' per il trasporto del materiale di armamento ceduto, a titolo gratuito, alla Repubblica dell'Iraq. )) 5. E' autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di euro 1.942.394 per l'impiego di una unita' navale della Marina militare nell'ambito dell'operazione di scorta marittima intesa ad assicurare condizioni di sicurezza all'attivita' internazionale di trasporto e neutralizzazione delle armi chimiche siriane, di cui alla risoluzione 2118 (2013) adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 27 settembre 2013.
Riferimenti normativi - Il testo dell'articolo 10-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215 (Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonche' disposizioni urgenti per l'Amministrazione della difesa), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2012, e' il seguente: «Art. 10-bis. Comunicazioni al Parlamento - 1. I Ministri degli affari esteri e della difesa, con cadenza quadrimestrale, rendono comunicazioni alle Commissioni parlamentari competenti sullo stato delle missioni in corso e degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione di cui al presente decreto.». - Il testo dell'articolo 6, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto 2007, e' il seguente: «2. Spettano all'AISE inoltre le attivita' in materia di controproliferazione concernenti i materiali strategici, nonche' le attivita' di informazione per la sicurezza, che si svolgono al di fuori del territorio nazionale, a protezione degli interessi politici, militari, economici, scientifici e industriali dell'Italia.». - Il testo dell'articolo 4, comma 3, del citato decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: «3. Al fine di sopperire a esigenze di prima necessita' della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, e' autorizzata, per l'anno 2014, la spesa complessiva di euro 3.085.000 per interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilita' generale dello Stato, disposti nei casi di necessita' e urgenza dai comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali di cui al presente decreto, entro il limite di euro 1.180.000 in Afghanistan, euro 1.600.000 in Libano, euro 40.000 nei Balcani, euro 65.000 nel Corno d'Africa, euro 100.000 in Libia, euro 100.000 in Somalia.».