Art. 5 
 
 
                Disposizioni in materia di personale 
 
  1. Al personale che partecipa alle missioni internazionali  di  cui
al presente decreto si applicano l'articolo 3, commi da 1, alinea,  a
5, 8 e 9, della legge 3 agosto 2009, n. 108, e l'articolo 3, comma 6,
del  decreto-legge  4  novembre  2009,  n.   152,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197. 
  2. L'indennita' di  missione,  di  cui  all'articolo  3,  comma  1,
alinea, della legge 3 agosto  2009,  n.  108,  e'  corrisposta  nella
misura del 98 per cento o nella misura intera,  incrementata  del  30
per cento se il personale non usufruisce a qualsiasi titolo di  vitto
e alloggio gratuiti. 
  3.  Per  il  personale  che  partecipa  alle  missioni  di  seguito
elencate, l'indennita' di missione di cui al  comma  2  e'  calcolata
sulle diarie indicate a fianco delle stesse: 
    a)  missioni  ISAF,  EUPOL  AFGHANISTAN,  UNIFIL,   compreso   il
personale facente parte della struttura attivata  presso  le  Nazioni
Unite e il personale impiegato in attivita'  di  addestramento  delle
forze armate libanesi, nonche' il personale impiegato  negli  Emirati
Arabi Uniti,  in  Bahrein,  in  Qatar,  a  Tampa  ((,  nonche'  nella
Repubblica dell'Iraq e negli Emirati Arabi Uniti per le attivita'  di
cui all'articolo 4, comma 4-bis, )) e in servizio di sicurezza presso
le sedi diplomatiche  di  Kabul  e  di  Herat:  diaria  prevista  con
riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman; 
    b) nell'ambito delle missioni per il contrasto  della  pirateria,
per il personale impiegato presso l'Head Quarter di Northwood: diaria
prevista con riferimento alla Gran Bretagna-Londra; 
    c) missione EUMM Georgia: diaria prevista  con  riferimento  alla
Turchia; 
    d) missioni EUTM Somalia, EUCAP Nestor, EUCAP Sahel Niger,  EUFOR
RCA, MINUSMA, EUTM  Mali,  EUCAP  Sahel  Mali,  ulteriori  iniziative
dell'Unione europea per la Regional maritime  capacity  building  nel
Corno d'Africa e nell'Oceano indiano, nonche' al personale  impiegato
(( nel Gruppo militare di osservatori internazionali  EMOCHM,  ))  in
attivita' di addestramento delle forze di polizia  somale  e  per  il
funzionamento della  base  militare  nazionale  nella  Repubblica  di
Gibuti: diaria prevista con riferimento alla  Repubblica  democratica
del Congo; 
    e) nell'ambito della  missione  EUBAM  Libya,  per  il  personale
impiegato a Malta: diaria prevista con riferimento alla Libia; 
    f) nell'ambito della missione  EUTM  Somalia,  per  il  personale
impiegato presso l'Head Quarter di  Bruxelles:  diaria  prevista  con
riferimento al Belgio-Bruxelles. 
  4. Al personale che partecipa alle missioni di cui agli articoli 1,
comma 6, 3, comma 4, 4, comma 5, del presente decreto e  all'articolo
5, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con
modificazioni, dalla  legge  2  agosto  2011,  n.  130,  il  compenso
forfettario di impiego e la  retribuzione  per  lavoro  straordinario
sono  corrisposti  in  deroga,  rispettivamente,  ai  limiti  di  cui
all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della  Repubblica
11 settembre 2007, n. 171, e  ai  limiti  orari  individuali  di  cui
all'articolo 10, comma 3, della legge  8  agosto  1990,  n.  231.  Al
personale  di  cui  all'articolo  1791,  commi  1  e  2,  del  codice
dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66, il compenso forfettario di impiego e'  attribuito  nella
misura di cui all'articolo 9, comma 4,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 171 del 2007. 
  5. All'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del  decreto-legge  12
luglio 2011, n. 107, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  2
agosto 2011, n. 130, le parole «30 giugno 2014» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2014». 
  (( 5-bis. Ogniqualvolta si impieghino nel  contesto  internazionale
forze di polizia ad ordinamento militare,  il  Governo  e'  tenuto  a
specificare, nella relazione quadrimestrale  e  comunque  al  momento
dell'autorizzazione o della  proroga  della  missione  stessa,  se  i
militari in oggetto rientrano  sotto  il  comando  della  Gendarmeria
europea (Eurogendfor). 
  5-ter. I cittadini afgani  che  hanno  effettuato  prestazioni  con
carattere di continuita' a favore del contingente  militare  italiano
nell'ambito della missione ISAF di cui all'articolo 2, comma 1, e nei
cui confronti sussistono  fondati  motivi  di  ritenere  che  qualora
permangano in Afghanistan siano esposti al  rischio  di  danni  gravi
alla persona, a domanda, possono  essere  trasferiti  nel  territorio
nazionale, insieme con il coniuge e i figli nonche' i  parenti  entro
il primo grado, per il riconoscimento della protezione internazionale
di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251. Le  modalita'
di attestazione della situazione di rischio per tutti gli interessati
e di  verifica  delle  condizioni  per  l'accesso  degli  stessi  nel
territorio nazionale  nonche'  le  procedure  di  trasferimento  sono
definite d'intesa tra i Ministeri della difesa, degli affari esteri e
della cooperazione internazionale e  dell'interno  con  carattere  di
speditezza. Il periodo massimo di permanenza all'interno del  Sistema
di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, di cui  all'articolo
1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e'  di  trentasei
mesi, con verifiche a cadenza semestrale, ulteriormente  prorogabile,
soltanto in  presenza  di  circostanze  straordinarie  e  debitamente
motivate, per due periodi successivi, ciascuno della  durata  di  sei
mesi. 
  5-quater. Agli oneri derivanti dal comma 5-ter, pari a euro 789.921
per l'anno 2014, a euro 4.739.525 per ciascuno degli anni dal 2015 al
2017 e a euro 3.949.604 per l'anno 2018, si provvede, quanto all'anno
2014,  a  valere  sul  Fondo  di  cui  all'articolo   1-septies   del
decreto-legge   30   dicembre   1989,   n.   416,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39,  e,  quanto  agli
anni dal 2015 al 2018,  mediante  corrispondente  utilizzo  di  quota
parte degli introiti di cui all'articolo 14-bis del testo unico delle
disposizioni concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme
sulla condizione dello straniero, di cui al  decreto  legislativo  25
luglio 1998, n. 286, che, affluiti  all'entrata  del  bilancio  dello
Stato, restano acquisiti all'Erario. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo dell'articolo 3, commi da 1, alinea, a 5,  8
          e 9, della legge 3  agosto  2009,  n.  108  (Proroga  della
          partecipazione   italiana   a   missioni   internazionali),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  181  del  6  agosto
          2009, e' il seguente: 
              «1.  Con  decorrenza  dalla   data   di   entrata   nel
          territorio, nelle acque territoriali e nello  spazio  aereo
          dei Paesi interessati e fino  alla  data  di  uscita  dagli
          stessi per il rientro nel  territorio  nazionale  per  fine
          missione,  al  personale  che   partecipa   alle   missioni
          internazionali di cui alla presente legge  e'  corrisposta,
          al netto delle ritenute, per tutta la durata  del  periodo,
          in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni
          a carattere fisso e continuativo, l'indennita' di  missione
          di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nelle misure
          di  seguito  indicate,  detraendo  eventuali  indennita'  e
          contributi corrisposti allo stesso titolo agli  interessati
          direttamente dagli organismi internazionali: 
                a) - f) (omissis). 
              2. All'indennita' di cui al comma 1  e  al  trattamento
          economico  corrisposto  al  personale  che  partecipa  alle
          attivita' di assistenza alle Forze armate albanesi, di  cui
          all'articolo 2, comma 11, non  si  applica  l'articolo  28,
          comma  1,  del  decreto-legge  4  luglio  2006,   n.   223,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  2006,
          n. 248. 
              3.  Al  personale  che  partecipa   ai   programmi   di
          cooperazione delle Forze di polizia italiane in  Albania  e
          nei Paesi dell'area balcanica e alla missione in  Libia  si
          applicano il trattamento economico previsto dalla  legge  8
          luglio 1961,  n.  642,  e  l'indennita'  speciale,  di  cui
          all'articolo 3 della medesima legge, nella  misura  del  50
          per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero. Non si
          applica l'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4  luglio
          2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge  4
          agosto 2006, n. 248. 
              4. Per il periodo dal 1°  luglio  2009  al  31  ottobre
          2009, ai  militari  inquadrati  nei  contingenti  impiegati
          nelle missioni internazionali di cui al presente  articolo,
          in sostituzione dell'indennita' di impiego operativo ovvero
          dell'indennita' pensionabile percepita, e' corrisposta,  se
          piu' favorevole, l'indennita' di  impiego  operativo  nella
          misura uniforme pari al 185 per  cento  dell'indennita'  di
          impiego operativo di base di cui  all'  articolo  2,  primo
          comma, della legge 23 marzo 1983, n.  78,  se  militari  in
          servizio permanente o volontari in ferma  breve  trattenuti
          in servizio o  in  rafferma  biennale,  e  a  euro  70,  se
          volontari in ferma prefissata. Si applicano l'articolo  19,
          primo comma, del testo unico delle norme sul trattamento di
          quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica 29  dicembre
          1973, n. 1092, e l'articolo 51, comma 6,  del  testo  unico
          delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  e  successive
          modificazioni. 
              5.  Il  personale  militare,  impiegato  dall'ONU   con
          contratto individuale nelle missioni internazionali di  cui
          alla presente  legge,  conserva  il  trattamento  economico
          fisso e continuativo e percepisce l'indennita' di  missione
          prevista dalle disposizioni vigenti, con spese di  vitto  e
          alloggio   a   carico    dell'Amministrazione.    Eventuali
          retribuzioni  o  altri  compensi  corrisposti  direttamente
          dall'ONU allo stesso titolo, con esclusione di indennita' e
          rimborsi   per   servizi   fuori   sede,    sono    versati
          all'Amministrazione  al  netto  delle  ritenute,   fino   a
          concorrenza  dell'importo  corrispondente  alla  somma  del
          trattamento    economico    fisso    e    continuativo    e
          dell'indennita'  di  missione  percepiti,  al  netto  delle
          ritenute, e delle spese di vitto e alloggio. 
              6-7. (omissis); 
              8. Nei limiti delle risorse finanziarie  disponibili  e
          nel  rispetto  delle  consistenze  annuali  previste  dalle
          disposizioni vigenti, per esigenze connesse con le missioni
          internazionali di cui alla presente legge,  il  periodo  di
          ferma dei volontari in ferma prefissata  di  un  anno  puo'
          essere prolungato, previo consenso degli  interessati,  per
          un massimo di sei mesi. 
              9.   Al   personale   che   partecipa   alle   missioni
          internazionali di cui alla presente legge si applicano  gli
          articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7 e 13 del  decreto-legge
          28 dicembre 2001, n. 451,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.». 
              - Il testo dell'articolo 3, comma 6, del  decreto-legge
          4 novembre  2009,  n.  152  (Disposizioni  urgenti  per  la
          proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e  a
          sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonche'
          delle missioni  internazionali  delle  Forze  armate  e  di
          polizia e disposizioni  urgenti  in  materia  di  personale
          della Difesa), convertito, con modificazioni,  dalla  legge
          29  dicembre  2009,  n.  197,  pubblicata  nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 2009, e' il seguente: 
              «6. A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del
          presente  decreto,  l'articolo  13  del  decreto-legge   28
          dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  27  febbraio  2002,  n.  15,  si  applica  anche  al
          personale del Corpo  della  guardia  di  finanza  impiegato
          nelle missioni internazionali di cui al  presente  decreto,
          che abbia presentato domanda di partecipazione ai  concorsi
          interni banditi dal medesimo Corpo.». 
              - Il testo dell'articolo 5, comma 2, del  decreto-legge
          12  luglio   2011,   n.   107   [Proroga   delle   missioni
          internazionali  delle  forze  armate   e   di   polizia   e
          disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011)
          e 1973 (2011) adottate dal  Consiglio  di  Sicurezza  delle
          Nazioni Unite, nonche'  degli  interventi  di  cooperazione
          allo sviluppo e a  sostegno  dei  processi  di  pace  e  di
          stabilizzazione. Misure urgenti antipirateria], convertito,
          con modificazioni, dalla  legge  2  agosto  2011,  n.  130,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  181  del  5  agosto
          2011, e' il seguente: 
              «2. Il personale militare componente i nuclei di cui al
          comma 1 opera in conformita' alle direttive e  alle  regole
          di  ingaggio  emanate  dal  Ministero  della   difesa.   Al
          comandante  di  ciascun  nucleo,  al  quale  fa   capo   la
          responsabilita'  esclusiva  dell'attivita'   di   contrasto
          militare alla pirateria, e al personale da esso  dipendente
          sono attribuite le funzioni, rispettivamente, di  ufficiale
          e di agente di polizia giudiziaria riguardo ai reati di cui
          agli articoli 1135 e 1136 del codice della navigazione e  a
          quelli ad essi  connessi  ai  sensi  dell'articolo  12  del
          codice di procedura  penale.  Al  medesimo  personale  sono
          corrisposti, previa riassegnazione delle  relative  risorse
          versate all'entrata del bilancio dello Stato ai  sensi  del
          successivo comma 3, il compenso forfetario di impiego e  le
          indennita' previste per i militari imbarcati  sulle  unita'
          della Marina negli  spazi  marittimi  internazionali  e  si
          applicano le disposizioni di cui all'articolo 5,  comma  1,
          del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con
          modificazioni, dalla legge  24  febbraio  2009,  n.  12,  e
          all'articolo   4,   commi   1-sexies   e   1-septies,   del
          decreto-legge 4 novembre  2009,  n.  152,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  29  dicembre  2009,  n.  197,
          intendendosi sostituita alla  necessita'  delle  operazioni
          militari la necessita' di proteggere il naviglio di cui  al
          comma 1.». 
              - Il testo dell'articolo 9, commi 3 e  4,  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007,  n.  171
          [Recepimento del  provvedimento  di  concertazione  per  il
          personale non dirigente  delle  Forze  armate  (quadriennio
          normativo  2006-2009  e  biennio  economico   2006-2007)]",
          pubblicato  nel   Supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2007, e' il seguente: 
              «3.  Al  personale  impiegato  in  esercitazioni  o  in
          operazioni   militari   caratterizzate    da    particolari
          condizioni di impiego prolungato e  continuativo  oltre  il
          normale  orario  di  lavoro,  che  si   protraggono   senza
          soluzione di continuita' per  almeno  quarantotto  ore  con
          l'obbligo di rimanere disponibili  nell'ambito  dell'unita'
          operativa o nell'area di esercitazione, continua  a  essere
          corrisposto il compenso forfettario di  impiego,  istituito
          con  l'articolo  9  del  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, nelle misure giornaliere
          attualmente in vigore e riportate nell'allegata tabella  2,
          da corrispondere in sostituzione agli istituti connessi con
          l'orario di lavoro, per un  periodo  non  superiore  a  120
          giorni all'anno. 
              4.  A  decorrere  dal  1°  gennaio   2008,   ai   sensi
          dall'articolo 12-ter, comma 6, del  decreto  legislativo  8
          maggio 2001, n. 215, il compenso di cui ai precedenti commi
          1 e 3 nell'ambito delle risorse disponibili, e' attribuito,
          con le stesse modalita'  previste  dal  presente  articolo,
          anche ai volontari in ferma quadriennale in misura pari  al
          70 per cento di quella prevista per il 1 ° Caporal Maggiore
          e gradi corrispondenti». 
              - Il testo dell'articolo 10, comma  3,  della  legge  8
          agosto 1990, n. 231 (Disposizioni in materia di trattamento
          economico  del  personale   militare),   pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale n. 187  dell'  11  agosto  1990,  e'  il
          seguente: 
              «3. Per la eventuale  corresponsione  di  compensi  per
          prestazioni  straordinarie,  in  aggiunta  alle   due   ore
          obbligatorie  settimanali  di  cui  al  comma  1,   vengono
          istituiti appositi fondi  negli  stati  di  previsione  del
          Ministero  della  difesa  e  del  Ministero  della   marina
          mercantile,  le  cui  dotazioni  non   potranno   superare,
          rispettivamente, l'importo in ragione d'anno  di  lire  228
          miliardi e 2 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991  e
          1992. Con decreti dei Ministri competenti, di concerto  con
          il Ministro del tesoro, saranno stabiliti  i  limiti  orari
          individuali, che dovranno tener conto specifica mente delle
          particolari  situazioni  delle  Forze   di   superficie   e
          subacquee in navigazione, di quelle impegnate in specifiche
          attivita'  che  abbiano  carattere  di  continuita'  o  che
          comunque impediscano  recuperi  orari,  in  relazione  agli
          impegni connessi alle funzioni  realmente  svolte,  nonche'
          alle particolari situazioni delle Forze  al  di  fuori  del
          territorio nazionale.». 
              - Il testo dell'articolo 1791, commi 1 e 2, del decreto
          legislativo 15 marzo 2010, n. 66  (Codice  dell'ordinamento
          militare),  pubblicato  nel  Supplemento   ordinario   alla
          Gazzetta  Ufficiale  n.  106  dell'8  maggio  2010,  e'  il
          seguente: 
              «1. Ai volontari in ferma prefissata di un anno, con la
          qualifica di soldato, comune di  2^  classe  e  aviere,  e'
          corrisposta una paga netta  giornaliera  determinata  nella
          misura percentuale del 60  per  cento  riferita  al  valore
          giornaliero    dello    stipendio    iniziale    lordo    e
          dell'indennita'   integrativa   speciale   costituenti   la
          retribuzione mensile del grado iniziale  dei  volontari  in
          servizio permanente. 
              2. La misura percentuale e' pari al 70 per cento per  i
          volontari in rafferma annuale e per i  volontari  in  ferma
          prefissata  quadriennale.  In   aggiunta   al   trattamento
          economico di cui ai commi 1 e  2,  ai  volontari  in  ferma
          prefissata di un anno e in rafferma  annuale  che  prestano
          servizio  nei  reparti  alpini  e'  attribuito  un  assegno
          mensile di cinquanta euro.». 
              - Il testo dell'articolo 5, comma 5, del  decreto-legge
          12  luglio   2011,   n.   107   (Proroga   delle   missioni
          internazionali  delle  forze  armate   e   di   polizia   e
          disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011)
          e 1973 (2011) adottate dal  Consiglio  di  Sicurezza  delle
          Nazioni Unite, nonche'  degli  interventi  di  cooperazione
          allo sviluppo e a  sostegno  dei  processi  di  pace  e  di
          stabilizzazione. Misure urgenti antipirateria), convertito,
          con modificazioni, dalla  legge  2  agosto  2011,  n.  130,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  181  del  5  agosto
          2011, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: 
              «5.  L'impiego  di  cui  al  comma  4   e'   consentito
          esclusivamente a bordo delle navi predisposte per la difesa
          da atti di pirateria, mediante l'attuazione di  almeno  una
          delle vigenti tipologie ricomprese nelle  «best  management
          practices»  di   autoprotezione   del   naviglio   definite
          dall'IMO, nonche' autorizzate alla detenzione delle armi ai
          sensi del comma 5-bis,  attraverso  il  ricorso  a  guardie
          giurate individuate preferibilmente tra quelle che  abbiano
          prestato servizio nelle Forze armate, anche come volontari,
          con esclusione dei militari di leva, e che abbiano superato
          i  corsi  teorico-pratici  di  cui   all'articolo   6   del
          regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno  15
          settembre   2009,   n.   154,   adottato   in    attuazione
          dell'articolo 18 del decreto-legge 27 luglio 2005, n.  144,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio  2005,
          n. 155. Fino al 31 dicembre 2014 possono  essere  impiegate
          anche le guardie giurate che non abbiano ancora frequentato
          i predetti corsi teorico-pratici, a condizione che  abbiano
          partecipato per  un  periodo  di  almeno  sei  mesi,  quali
          appartenenti   alle    Forze    armate,    alle    missioni
          internazionali in incarichi operativi e che tale condizione
          sia attestata dal Ministero della difesa.». 
              - Il decreto  legislativo  19  novembre  2007,  n.  251
          (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime
          sull'attribuzione, a cittadini di Paesi  terzi  o  apolidi,
          della qualifica  del  rifugiato  o  di  persona  altrimenti
          bisognosa  di  protezione  internazionale,  nonche'   norme
          minime sul  contenuto  della  protezione  riconosciuta)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  3  del  4  gennaio
          2008. 
              - Il testo degli  articoli  1-sexies  e  1-septies  del
          decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416  (Norme  urgenti  in
          materia di asilo politico,  di  ingresso  e  soggiorno  dei
          cittadini  extracomunitari  e   di   regolarizzazione   dei
          cittadini extracomunitari  ed  apolidi  gia'  presenti  nel
          territorio dello  Stato),  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 28  febbraio  1990,  n.  39,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n.  49  del  28  febbraio  1990,  e'  il
          seguente: 
              «Art. 1-sexies. Sistema di protezione  per  richiedenti
          asilo e rifugiati - 1. Gli enti locali che prestano servizi
          finalizzati all'accoglienza dei richiedenti  asilo  e  alla
          tutela dei rifugiati e degli stranieri destinatari di altre
          forme   di   protezione   umanitaria   possono   accogliere
          nell'ambito dei servizi medesimi il richiedente asilo privo
          di mezzi di sussistenza nel caso in cui  non  ricorrano  le
          ipotesi previste dagli articoli 1-bis e 1-ter. 
              2.  Il  Ministro  dell'interno,  con  proprio  decreto,
          sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo  8  del
          decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  provvede
          annualmente, e nei limiti delle risorse del  Fondo  di  cui
          all'articolo 1-septies, al sostegno finanziario dei servizi
          di accoglienza di cui al comma 1, in misura  non  superiore
          all'80 per cento del  costo  complessivo  di  ogni  singola
          iniziativa territoriale. 
              3. In fase di prima attuazione, il decreto  di  cui  al
          comma 2: 
                a) stabilisce le linee guida e il formulario  per  la
          presentazione delle domande di contributo, i criteri per la
          verifica  della  corretta  gestione  dello  stesso   e   le
          modalita' per la sua eventuale revoca; 
                b) assicura, nei limiti delle risorse finanziarie del
          Fondo di cui all'articolo 1-septies, la  continuita'  degli
          interventi e dei servizi gia' in atto,  come  previsti  dal
          Fondo europeo per i rifugiati; 
                c) determina, nei limiti  delle  risorse  finanziarie
          del Fondo di cui all'articolo 1-septies, le modalita' e  la
          misura dell'erogazione di un contributo economico di  prima
          assistenza in favore del richiedente asilo che non  rientra
          nei casi previsti dagli articoli 1-bis e 1-ter e che non e'
          accolto nell'ambito dei servizi di accoglienza  di  cui  al
          comma 1. 
              4. Al fine di razionalizzare e ottimizzare  il  sistema
          di protezione del richiedente asilo, del rifugiato e  dello
          straniero con permesso umanitario di  cui  all'articolo  18
          del  testo  unico   delle   disposizioni   concernenti   la
          disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
          straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
          286, e di facilitare il coordinamento, a livello nazionale,
          dei  servizi  di  accoglienza  territoriali,  il  Ministero
          dell'interno attiva, sentiti l'Associazione  nazionale  dei
          comuni italiani (ANCI) e l'ACNUR, un servizio  centrale  di
          informazione,  promozione,   consulenza,   monitoraggio   e
          supporto tecnico agli enti locali che prestano i servizi di
          accoglienza di cui al comma  1.  Il  servizio  centrale  e'
          affidato, con apposita convenzione, all'ANCI. 
              5. Il servizio centrale di cui al comma 4 provvede a: 
                a)  monitorare  la  presenza   sul   territorio   dei
          richiedenti asilo, dei  rifugiati  e  degli  stranieri  con
          permesso umanitario; 
                b) creare una banca dati degli interventi  realizzati
          a livello locale in favore  dei  richiedenti  asilo  e  dei
          rifugiati; 
                c) favorire la diffusione  delle  informazioni  sugli
          interventi; 
                d) fornire assistenza tecnica agli enti locali, anche
          nella predisposizione dei servizi di cui al comma 1; 
                e) promuovere e attuare, d'intesa  con  il  Ministero
          degli affari  esteri,  programmi  di  rimpatrio  attraverso
          l'Organizzazione internazionale per le migrazioni  o  altri
          organismi,  nazionali   o   internazionali,   a   carattere
          umanitario. 
              6. Le spese di funzionamento e di gestione del servizio
          centrale sono finanziate nei limiti delle risorse del Fondo
          di cui all'articolo 1-septies.»; 
              «Art. 1-septies. Fondo nazionale per le politiche  e  i
          servizi dell'asilo - 1. Ai  fini  del  finanziamento  delle
          attivita' e degli interventi di cui all'articolo  1-sexies,
          presso il Ministero dell'interno,  e'  istituito  il  Fondo
          nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo,  la  cui
          dotazione e' costituita da: 
                a) le risorse iscritte  nell'unita'  previsionale  di
          base 4.1.2.5 «Immigrati, profughi e rifugiati»  -  capitolo
          2359 - dello stato di previsione del Ministero dell'interno
          per l'anno 2002, gia'  destinate  agli  interventi  di  cui
          all'articolo 1-sexies e corrispondenti a  5,16  milioni  di
          euro; 
                b) le assegnazioni annuali del Fondo  europeo  per  i
          rifugiati, ivi comprese quelle gia'  attribuite  all'Italia
          per gli anni 2000, 2001 e 2002 ed in via di  accreditamento
          al Fondo di rotazione del Ministero dell'economia  e  delle
          finanze; 
                c) i contributi e le donazioni eventualmente disposti
          da privati, enti o organizzazioni, anche internazionali,  e
          da altri organismi dell'Unione europea. 
              2. Le somme di cui al comma 1, lettere b)  e  c),  sono
          versate all'entrata del bilancio  dello  Stato  per  essere
          riassegnate al Fondo di cui al medesimo comma 1. 
              3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.». 
              - Il testo dell'articolo 14-bis del decreto legislativo
          25 luglio 1998, n.  286  (Testo  unico  delle  disposizioni
          concernenti la disciplina dell'immigrazione e  norme  sulla
          condizione dello  straniero),  pubblicato  nel  Supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  191  del  18  agosto
          1998, e' il seguente: 
              «Art.  14-bis.  (Fondo  rimpatri)  -  1. E'  istituito,
          presso  il  Ministero  dell'interno,  un   Fondo   rimpatri
          finalizzato a finanziare le spese per  il  rimpatrio  degli
          stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza. 
              2. Nel Fondo di cui al comma 1  confluiscono  la  meta'
          del  gettito  conseguito  attraverso  la  riscossione   del
          contributo di cui all'articolo 5, comma  2-ter,  nonche'  i
          contributi eventualmente disposti dall'Unione  europea  per
          le finalita' del  Fondo  medesimo.  La  quota  residua  del
          gettito del contributo di cui all'articolo 5, comma  2-ter,
          e'  assegnata  allo  stato  di  previsione  del   Ministero
          dell'interno,  per  gli  oneri  connessi   alle   attivita'
          istruttorie inerenti al rilascio e al rinnovo del  permesso
          di soggiorno.».