Art. 6 
 
 
                   Disposizioni in materia penale 
 
  1. Al personale impiegato nelle missioni internazionali di  cui  al
presente decreto, nonche'  al  personale  inviato  in  supporto  alle
medesime missioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo  5
del  decreto-legge  30  dicembre  2008,  n.  209,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio  2009,  n.  12,  e  successive
modificazioni, e all'articolo 4,  commi  1-sexies  e  1-septies,  del
decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197. 
  2. Le disposizioni  di  cui  al  comma  1  si  applicano  anche  al
personale impiegato nelle missioni  delle  Nazioni  Unite  denominate
United  Nations  Military  Observer  Group  in  India  and   Pakistan
(UNMOGIP), United Nations Truce Supervision  Organization  in  Middle
East (UNTSO), United Nations Mission for the  Referendum  in  Western
Sahara  (MINURSO)  e   nella   missione   multinazionale   denominata
Multinational Force and Observers in Egitto (MFO). 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Il  testo  dell'articolo  5  del  decreto-legge   30
          dicembre  2008,  n.  209  (Proroga   della   partecipazione
          italiana  a  missioni  internazionali),   convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  24  febbraio  2009,  n.   12,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del  26  febbraio
          2009, e' il seguente: 
              «Art.  5.  Disposizioni  in  materia  penale  -  1.  Al
          personale   militare   che    partecipa    alle    missioni
          internazionali di cui al presente decreto si  applicano  il
          codice penale militare di pace e l'articolo 9, commi 3,  4,
          lettere a), b), c) e  d),  5  e  6,  del  decreto-legge  1°
          dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 31 gennaio 2002, n. 6. 
              2. I reati commessi dallo  straniero  nei  territori  o
          nell'alto mare in cui  si  svolgono  gli  interventi  e  le
          missioni internazionali di cui al presente decreto, a danno
          dello Stato  o  di  cittadini  italiani  partecipanti  agli
          interventi e alle missioni stessi,  sono  puniti  sempre  a
          richiesta  del  Ministro  della  giustizia  e  sentito   il
          Ministro della difesa per  i  reati  commessi  a  danno  di
          appartenenti alle Forze armate. 
              3. Per i reati  di  cui  al  comma  2  e  per  i  reati
          attribuiti alla  giurisdizione  dell'autorita'  giudiziaria
          ordinaria commessi, nel territorio e per il periodo in  cui
          si svolgono gli interventi e le missioni internazionali  di
          cui al presente decreto, dal cittadino che  partecipa  agli
          interventi e  alle  missioni  medesimi,  la  competenza  e'
          attribuita al Tribunale di Roma. 
              4. I reati previsti dagli  articoli  1135  e  1136  del
          codice della navigazione e quelli ad essi connessi ai sensi
          dell'articolo  12  del  codice  di  procedura  penale,   se
          commessi  a  danno  dello  Stato  o  di  cittadini  o  beni
          italiani, in alto mare o in  acque  territoriali  altrui  e
          accertati nelle aree in cui si svolge la  missione  di  cui
          all'articolo  3,   comma   14,   sono   puniti   ai   sensi
          dell'articolo 7  del  codice  penale  e  la  competenza  e'
          attribuita al tribunale di Roma. 
              5. Nei casi di arresto in flagranza o fermo  ovvero  di
          interrogatorio di persona sottoposta alla misura coercitiva
          della custodia cautelare in carcere per i reati di  cui  al
          comma 4, qualora esigenze operative non consentano di porre
          tempestivamente l'arrestato o  il  fermato  a  disposizione
          dell'autorita' giudiziaria, si applica l'articolo 9,  commi
          5  e  6,  del  decreto-legge  1°  dicembre  2001,  n.  421,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002,
          n. 6. Negli stessi casi l'arrestato o  il  fermato  possono
          essere ristretti in appositi locali del vettore militare. 
              6. A seguito  del  sequestro,  l'autorita'  giudiziaria
          puo'  disporre  l'affidamento  in  custodia   all'armatore,
          all'esercente  ovvero  al   proprietario   della   nave   o
          aeromobile catturati con atti di pirateria. 
              6-bis.  Fuori  dei  casi  di  cui  al  comma   4,   per
          l'esercizio   della   giurisdizione   si    applicano    le
          disposizioni contenute  negli  accordi  internazionali.  In
          attuazione dell'Azione comune 2008/851/PESC del  Consiglio,
          del 10 novembre 2008, e della decisione  2009/293/PESC  del
          Consiglio, del 26 febbraio 2009, sono autorizzate le misure
          previste dall'articolo  2,  primo  paragrafo,  lettera  e),
          della citata Azione comune e  la  detenzione  a  bordo  del
          vettore militare delle persone che  hanno  commesso  o  che
          sono sospettate di aver commesso atti di pirateria, per  il
          tempo strettamente  necessario  al  trasferimento  previsto
          dall'articolo 12 della medesima Azione  comune.  Le  stesse
          misure, se previste da accordi in materia di contrasto alla
          pirateria, e la detenzione a  bordo  del  vettore  militare
          possono essere altresi' adottate se i predetti accordi sono
          stipulati da Organizzazioni internazionali di cui  l'Italia
          e' parte. 
              6-ter.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  6-bis  si
          applicano anche ai procedimenti in corso  alla  data  della
          sua entrata in vigore. In tale caso, i provvedimenti  e  le
          comunicazioni sono trasmessi con modalita' telematica.». 
              - Il testo dell'articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies,
          del decreto-legge 4 novembre  2009,  n.  152  (Disposizioni
          urgenti per la proroga  degli  interventi  di  cooperazione
          allo sviluppo e a  sostegno  dei  processi  di  pace  e  di
          stabilizzazione,  nonche'  delle  missioni   internazionali
          delle Forze armate e di polizia e disposizioni  urgenti  in
          materia  di  personale  della  Difesa),   convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  29  dicembre  2009,  n.  197,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31  dicembre
          2009, e' il seguente: 
              «1-sexies. Non e' punibile il militare che,  nel  corso
          delle missioni di cui all'articolo 2, in  conformita'  alle
          direttive, alle  regole  di  ingaggio  ovvero  agli  ordini
          legittimamente impartiti, fa uso ovvero ordina di fare  uso
          delle armi, della  forza  o  di  altro  mezzo  di  coazione
          fisica, per le necessita' delle operazioni militari. 
              1-septies. Quando nel commettere uno dei fatti previsti
          dal  comma  1-sexies  si  eccedono  colposamente  i  limiti
          stabiliti dalla legge, dalle  direttive,  dalle  regole  di
          ingaggio o dagli ordini  legittimamente  impartiti,  ovvero
          imposti dalla  necessita'  delle  operazioni  militari,  si
          applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi  se
          il fatto e' previsto dalla legge come delitto colposo.».