Art. 8 Iniziative di cooperazione allo sviluppo 1. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 34.800.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla Tabella C allegata alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilita' 2014), per iniziative di cooperazione volte a migliorare le condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati, nonche' a sostenere la ricostruzione civile in favore di Afghanistan, (( Ciad, Giordania, )) Iraq, (( Libano, )) Libia, Mali, Myanmar, Pakistan, Repubblica centrafricana, (( Repubblica democratica del Congo, )) Siria, Somalia, Sudan, Sud Sudan, Yemen (( , Palestina )) e, in relazione all'assistenza dei rifugiati, dei Paesi ad essi limitrofi. Nell'ambito dello stanziamento di cui al presente comma, sono promossi interventi (( , previsti dal Piano d'azione nazionale "Donne, pace e sicurezza - WPS 2014- 2016", predisposto dal Comitato interministeriale per i diritti umani, operante presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, )) con particolare riguardo a programmi aventi tra gli obiettivi la prevenzione e il contrasto alla violenza sulle donne, la tutela dei loro diritti e il lavoro femminile (( , nonche' per lo sviluppo delle capacita' locali di autogoverno e la tutela della sicurezza alimentare e del diritto alla salute. )) Sono altresi' promossi programmi aventi tra gli obiettivi (( la riabilitazione dei feriti e dei mutilati di guerra e )) la tutela e la promozione dei diritti dei minori (( e degli anziani, nonche' progetti di carattere sanitario, con particolare riguardo a interventi sanitari per il contrasto dell'epidemia del virus Ebola nei Paesi da esso colpiti secondo quanto certificato dall'Organizzazione mondiale della sanita'. )) Tutti gli interventi previsti sono adottati coerentemente con le direttive OCSE-DAC in materia di aiuto pubblico allo sviluppo, con gli Obiettivi di sviluppo del millennio e con i principi del diritto internazionale in materia. (( Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale provvede alla pubblicazione telematica, nel sito internet istituzionale dedicato alla cooperazione italiana allo sviluppo, delle informazioni specifiche concernenti i singoli progetti di cooperazione di cui al presente comma e i risultati ottenuti. )) 2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 1.000.000 per la realizzazione di programmi integrati di sminamento umanitario, di cui alla legge 7 marzo 2001, n. 58.
Riferimenti normativi - La legge 26 febbraio 1987, n. 49 (Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo) e' pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 1987. - La legge 27 dicembre 2013, n. 147 [Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2014)], e' pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013. La tabella C prevede gli stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua e' demandata alla legge di stabilita'. - La legge 7 marzo 2001, n. 58 (Istituzione del Fondo per lo sminamento umanitario), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2001.