Art. 8 
 
 
              Iniziative di cooperazione allo sviluppo 
 
  1. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio  2014  e  fino  al  31
dicembre 2014, la spesa di  euro  34.800.000  ad  integrazione  degli
stanziamenti di  cui  alla  legge  26  febbraio  1987,  n.  49,  come
determinati dalla Tabella C allegata alla legge 27 dicembre 2013,  n.
147 (legge di stabilita' 2014), per iniziative di cooperazione  volte
a migliorare le condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati,
nonche' a sostenere la ricostruzione civile in favore di Afghanistan,
(( Ciad, Giordania, )) Iraq, ((  Libano,  ))  Libia,  Mali,  Myanmar,
Pakistan, Repubblica centrafricana,  ((  Repubblica  democratica  del
Congo, )) Siria, Somalia, Sudan, Sud Sudan, Yemen (( ,  Palestina  ))
e, in relazione all'assistenza  dei  rifugiati,  dei  Paesi  ad  essi
limitrofi. Nell'ambito dello stanziamento di cui al  presente  comma,
sono promossi interventi (( , previsti dal Piano  d'azione  nazionale
"Donne, pace e sicurezza - WPS 2014- 2016", predisposto dal  Comitato
interministeriale per i diritti umani, operante presso  il  Ministero
degli affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale,  ))  con
particolare  riguardo  a  programmi  aventi  tra  gli  obiettivi   la
prevenzione e il contrasto alla violenza sulle donne, la  tutela  dei
loro diritti e il lavoro femminile (( , nonche' per lo sviluppo delle
capacita'  locali  di  autogoverno  e  la  tutela   della   sicurezza
alimentare e del diritto  alla  salute.  ))  Sono  altresi'  promossi
programmi aventi tra gli obiettivi (( la riabilitazione dei feriti  e
dei mutilati di guerra e )) la tutela e la promozione dei diritti dei
minori (( e degli anziani, nonche' progetti di  carattere  sanitario,
con particolare riguardo  a  interventi  sanitari  per  il  contrasto
dell'epidemia del virus Ebola  nei  Paesi  da  esso  colpiti  secondo
quanto certificato dall'Organizzazione  mondiale  della  sanita'.  ))
Tutti gli interventi previsti  sono  adottati  coerentemente  con  le
direttive OCSE-DAC in materia di aiuto pubblico  allo  sviluppo,  con
gli Obiettivi di sviluppo del millennio e con i principi del  diritto
internazionale in materia. (( Il Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale provvede alla  pubblicazione  telematica,
nel sito internet istituzionale dedicato alla  cooperazione  italiana
allo sviluppo, delle informazioni specifiche  concernenti  i  singoli
progetti di cooperazione di cui  al  presente  comma  e  i  risultati
ottenuti. )) 
  2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio  2014  e  fino  al  31
dicembre 2014, la spesa di euro 1.000.000  per  la  realizzazione  di
programmi integrati di sminamento umanitario, di  cui  alla  legge  7
marzo 2001, n. 58. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - La legge 26 febbraio 1987, n.  49  (Nuova  disciplina
          della cooperazione  dell'Italia  con  i  Paesi  in  via  di
          sviluppo) e'  pubblicata  nel  Supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 1987. 
              - La legge 27 dicembre 2013, n. 147  [Disposizioni  per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato  (Legge  di  stabilita'  2014)],  e'  pubblicata  nel
          Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27
          dicembre  2013.  La  tabella  C  prevede  gli  stanziamenti
          autorizzati in relazione a disposizioni  di  legge  la  cui
          quantificazione  annua   e'   demandata   alla   legge   di
          stabilita'. 
              - La legge 7 marzo 2001, n. 58 (Istituzione  del  Fondo
          per lo sminamento umanitario), e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2001.