Art. 9 Sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione 1. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 618.044 per interventi volti a sostenere i processi di stabilizzazione nei Paesi in situazione di fragilita', di conflitto o post-conflitto. 2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, ad integrazione degli stanziamenti per l'attuazione della legge 6 febbraio 1992, n. 180, la spesa di euro 1.300.000 per iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza in Africa sub-sahariana e (( in America Latina. )) 3. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 1.250.000 per la partecipazione finanziaria italiana ai fondi fiduciari delle Nazioni Unite e della NATO, nonche' per contributi allo UN Staff college di Torino. 4. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 2.896.200 per assicurare la partecipazione italiana alle iniziative PESC-PSDC, a quelle dell'OSCE e di altre organizzazioni internazionali, al fondo fiduciario InCE istituito presso la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, nonche' allo European Institute of Peace. 5. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 8.845.090 per interventi operativi di emergenza e di sicurezza destinati alla tutela dei cittadini e degli interessi italiani all'estero. 6. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro (( 5.400.000 )) per il finanziamento del fondo di cui all'articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, anche per assicurare al personale del (( Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale )) in servizio in aree di crisi la sistemazione, per ragioni di sicurezza, in alloggi provvisori. (( 6-bis. E' autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di euro 600.000 per la prima fase della realizzazione, da parte del Ministero della difesa, d'in-tesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della nuova sede dell'Ambasciata d'Italia a Mogadiscio. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1, alinea, 2, 4 e 9, della legge 3 agosto 2009, n. 108, e successive modificazioni, e agli articoli 5, commi 2 e 3, lettera d), 6, comma 1, e 7, comma 1, del presente decreto. I manufatti realizzati a seguito degli interventi di cui al primo periodo sono assunti in carico dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. )) 7. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 906.036 per l'invio in missione o in viaggio di servizio di personale del Ministero degli affari esteri in aree di crisi, per la partecipazione del medesimo alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, nonche' per le spese di funzionamento e per il reclutamento di personale locale, a supporto del personale del (( Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale )) inviato in localita' dove non operi una rappresentanza diplomatico-consolare. L'ammontare del trattamento economico e le spese per vitto, alloggio e viaggi del personale di cui al presente comma sono resi pubblici nelle forme e nei modi previsti e atti a garantire la trasparenza nel rispetto della vigente legislazione in materia di protezione dei dati personali. 8. E' autorizzata, in esecuzione alla risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 2118 del 27 settembre 2013, la prosecuzione delle attivita' di cui all'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28. All'attuazione del presente comma si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, del presente decreto. 9. Al fine di assicurare la funzionalita' del Comitato atlantico italiano, incluso nella tabella degli enti a carattere internazionalistico di cui alla legge 28 dicembre 1982, n. 948, e successive modificazioni, e' assegnato in favore dello stesso un contributo straordinario di euro 50.000 per l'anno 2014.
Riferimenti normativi - La legge 6 febbraio 1992, n. 180 (Partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 1992. - Il testo dell'articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 [Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)], pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2003, e' il seguente: «159. Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e' istituito un fondo da ripartire per provvedere al rafforzamento delle misure di sicurezza attiva e passiva, anche informatica, delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari, degli istituti italiani di cultura e delle istituzioni scolastiche all'estero, con dotazione a decorrere dall'anno 2004, di 10 milioni di euro. Con decreti del Ministero degli affari esteri, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unita' previsionali di base interessate del medesimo stato di previsione.». - Il testo dell'articolo 3, commi 1, alinea, 2, 4 e 9, della citata legge 3 agosto 2009, n. 108, e' riportato nei riferimenti normativi all'articolo 5 del presente decreto. - Il testo dell'articolo 9, comma 9, del citato decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, e' il seguente: «9. Sono autorizzate, in esecuzione alla risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 2118 del 27 settembre 2013, le attivita', incluse quelle presupposte e conseguenti, di cui al paragrafo 10 della predetta risoluzione, specificate nelle pertinenti decisioni del Consiglio Esecutivo dell'Organizzazione per la Proibizione delle Armi Chimiche. All'attuazione del presente comma si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.». - La legge 28 dicembre 1982, n. 948 (Norme per l'erogazione di contributi statali agli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 358 del 30 dicembre 1982.