Art. 9 
 
 
Sostegno  ai  processi  di  ricostruzione   e   partecipazione   alle
iniziative delle organizzazioni internazionali per il  consolidamento
              dei processi di pace e di stabilizzazione 
 
  1. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio  2014  e  fino  al  31
dicembre 2014, la spesa  di  euro  618.044  per  interventi  volti  a
sostenere i processi di stabilizzazione nei Paesi  in  situazione  di
fragilita', di conflitto o post-conflitto. 
  2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio  2014  e  fino  al  31
dicembre 2014, ad integrazione degli  stanziamenti  per  l'attuazione
della legge 6 febbraio 1992, n. 180, la spesa di euro  1.300.000  per
iniziative a sostegno dei processi di pace e di  rafforzamento  della
sicurezza in Africa sub-sahariana e (( in America Latina. )) 
  3. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio  2014  e  fino  al  31
dicembre 2014, la spesa  di  euro  1.250.000  per  la  partecipazione
finanziaria italiana ai fondi fiduciari delle Nazioni Unite  e  della
NATO, nonche' per contributi allo UN Staff college di Torino. 
  4. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio  2014  e  fino  al  31
dicembre  2014,  la  spesa  di  euro  2.896.200  per  assicurare   la
partecipazione italiana alle iniziative PESC-PSDC, a quelle dell'OSCE
e di altre organizzazioni internazionali, al  fondo  fiduciario  InCE
istituito presso la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo,
nonche' allo European Institute of Peace. 
  5. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio  2014  e  fino  al  31
dicembre 2014, la spesa di euro 8.845.090 per interventi operativi di
emergenza e di sicurezza destinati alla tutela dei cittadini e  degli
interessi italiani all'estero. 
  6. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio  2014  e  fino  al  31
dicembre 2014, la spesa di euro (( 5.400.000 )) per il  finanziamento
del fondo di cui all'articolo 3, comma 159, della legge  24  dicembre
2003, n. 350, anche per assicurare  al  personale  del  ((  Ministero
degli  affari  esteri  e  della  cooperazione  internazionale  ))  in
servizio in aree di crisi la sistemazione, per ragioni di  sicurezza,
in alloggi provvisori. 
  (( 6-bis. E' autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di euro 600.000
per la prima fase della realizzazione, da parte del  Ministero  della
difesa, d'in-tesa con  il  Ministero  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione  internazionale,  della   nuova   sede   dell'Ambasciata
d'Italia  a  Mogadiscio.  Si  applicano  le   disposizioni   di   cui
all'articolo 3, commi 1, alinea, 2, 4 e 9, della legge 3 agosto 2009,
n. 108, e successive modificazioni, e agli articoli 5, commi 2  e  3,
lettera d), 6, comma 1,  e  7,  comma  1,  del  presente  decreto.  I
manufatti realizzati a seguito  degli  interventi  di  cui  al  primo
periodo sono assunti in carico dal Ministero degli  affari  esteri  e
della cooperazione internazionale. )) 
  7. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio  2014  e  fino  al  31
dicembre 2014, la spesa di euro 906.036 per l'invio in missione o  in
viaggio di servizio di personale del Ministero degli affari esteri in
aree di crisi, per la partecipazione  del  medesimo  alle  operazioni
internazionali di gestione delle  crisi,  nonche'  per  le  spese  di
funzionamento e per il reclutamento di personale locale,  a  supporto
del  personale  del  ((  Ministero  degli  affari  esteri   e   della
cooperazione internazionale )) inviato in localita'  dove  non  operi
una rappresentanza diplomatico-consolare. L'ammontare del trattamento
economico e le spese per vitto, alloggio e viaggi  del  personale  di
cui al presente comma sono resi  pubblici  nelle  forme  e  nei  modi
previsti e atti a garantire la trasparenza nel rispetto della vigente
legislazione in materia di protezione dei dati personali. 
  8. E' autorizzata, in esecuzione alla risoluzione del Consiglio  di
Sicurezza delle Nazioni Unite n.  2118  del  27  settembre  2013,  la
prosecuzione delle attivita' di cui  all'articolo  9,  comma  9,  del
decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 marzo 2014, n. 28. All'attuazione del  presente  comma
si  provvede  con  le  risorse  finanziarie,  umane   e   strumentali
disponibili a  legislazione  vigente,  fatto  salvo  quanto  previsto
dall'articolo 4, comma 5, del presente decreto. 
  9. Al fine di assicurare la funzionalita'  del  Comitato  atlantico
italiano,   incluso   nella   tabella   degli   enti   a    carattere
internazionalistico di cui alla legge 28 dicembre  1982,  n.  948,  e
successive modificazioni, e' assegnato  in  favore  dello  stesso  un
contributo straordinario di euro 50.000 per l'anno 2014. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - La legge 6  febbraio  1992,  n.  180  (Partecipazione
          dell'Italia alle iniziative di pace ed umanitarie  in  sede
          internazionale), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.
          51 del 2 marzo 1992. 
              - Il testo dell'articolo 3, comma 159, della  legge  24
          dicembre 2003, n. 350 [Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e   pluriennale   dello   Stato   (legge
          finanziaria 2004)], pubblicata  nel  Supplemento  ordinario
          alla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2003, e'  il
          seguente: 
              «159. Nello stato di  previsione  del  Ministero  degli
          affari esteri  e'  istituito  un  fondo  da  ripartire  per
          provvedere  al  rafforzamento  delle  misure  di  sicurezza
          attiva e passiva, anche informatica,  delle  rappresentanze
          diplomatiche,  degli  uffici  consolari,   degli   istituti
          italiani  di  cultura  e  delle   istituzioni   scolastiche
          all'estero, con dotazione a decorrere dall'anno 2004, di 10
          milioni di euro. Con decreti  del  Ministero  degli  affari
          esteri, da comunicare, anche con evidenze informatiche,  al
          Ministero dell'economia e delle finanze, tramite  l'Ufficio
          centrale del bilancio, nonche' alle competenti  Commissioni
          parlamentari e alla  Corte  dei  conti,  si  provvede  alla
          ripartizione del fondo tra le unita' previsionali  di  base
          interessate del medesimo stato di previsione.». 
              - Il testo dell'articolo 3, commi 1, alinea, 2, 4 e  9,
          della citata legge 3 agosto 2009, n. 108, e' riportato  nei
          riferimenti normativi all'articolo 5 del presente decreto. 
              -  Il  testo  dell'articolo  9,  comma  9,  del  citato
          decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, e' il seguente: 
              «9. Sono autorizzate, in  esecuzione  alla  risoluzione
          del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 2118  del
          27 settembre 2013, le attivita', incluse quelle presupposte
          e conseguenti,  di  cui  al  paragrafo  10  della  predetta
          risoluzione, specificate  nelle  pertinenti  decisioni  del
          Consiglio Esecutivo dell'Organizzazione per la  Proibizione
          delle Armi Chimiche. All'attuazione del presente  comma  si
          provvede con le risorse finanziarie,  umane  e  strumentali
          disponibili a legislazione vigente.». 
              -  La  legge  28  dicembre  1982,  n.  948  (Norme  per
          l'erogazione di contributi statali agli  enti  a  carattere
          internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero
          degli affari esteri) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          n. 358 del 30 dicembre 1982.