(Annesso-art. 2)
                               Art. 2. 
 
 
                         Base ampelografica 
 
    I vini di cui all'art. 1, escluso la tipologia «spumante»  devono
essere ottenuti dalle uve prodotte dai  vigneti  aventi,  nell'ambito
aziendale,  la  seguente  composizione  ampelografica:  «Moscato   di
Terracina»: minimo 85%. 
    Possono concorrere, da soli o  congiuntamente,  vitigni  a  bacca
bianca idonei alla coltivazione per la Regione Lazio, per un  massimo
del 15%. 
    Per la tipologia «spumante» la  base  ampelografica  deve  essere
costituita dal 100% di «Moscato di Terracina».