Art. 2. Base ampelografica I vini di cui all'art. 1, escluso la tipologia «spumante» devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: «Moscato di Terracina»: minimo 85%. Possono concorrere, da soli o congiuntamente, vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione per la Regione Lazio, per un massimo del 15%. Per la tipologia «spumante» la base ampelografica deve essere costituita dal 100% di «Moscato di Terracina».