Art. 4. Norme per la viticoltura Le condizioni ambientali e pedologiche dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Terracina» o «Moscato di Terracina» devono essere quelle atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualita'. Le forme di allevamento consentite sono quelle idonee per la tipologia di vitigno e per la zona, con particolare riguardo alla tradizionale spalliera semplice. Non sono ammessi impianti a tendone e/o pergola, ne' l'impianto delle viti secondo il sistema a «doppia posta». I sesti di impianto devono garantire un numero minimo di 3.500 ceppi per ettaro. E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso. Le rese massime di uva per ettaro in coltura specializzata, ammesse per la produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Terracina» o «Moscato di Terracina» devono essere, per tutte le tipologie di cui all'art. 1, pari a 11 t/ha. Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva ad ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite. In annate eccezionalmente favorevoli, i quantitativi delle uve destinate alla produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Terracina» o «Moscato di Terracina» devono essere riportati, nei limiti di cui sopra, purche' la produzione globale del vigneto non superi del 20% il limite medesimo. Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 20%, non hanno diritto alla denominazione di origine controllata «Terracina» o «Moscato di Terracina». La regione Lazio, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, puo' stabilire un limite massimo di produzione e/o di utilizzazione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare dandone immediata comunicazione all'organismo di controllo incaricato. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino a denominazione di origine controllata «Terracina» o «Moscato di Terracina» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11% vol.