(Annesso-art. 4)
                               Art. 4. 
 
 
                      Norme per la viticoltura 
 
    Le condizioni ambientali e pedologiche dei vigneti destinati alla
produzione  dei  vini  a   denominazione   di   origine   controllata
«Terracina» o «Moscato di Terracina»  devono  essere  quelle  atte  a
conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualita'. 
    Le forme di allevamento consentite  sono  quelle  idonee  per  la
tipologia di vitigno e per la zona,  con  particolare  riguardo  alla
tradizionale spalliera semplice. Non sono ammessi impianti a  tendone
e/o pergola, ne' l'impianto delle viti secondo il sistema  a  «doppia
posta». 
    I sesti di impianto devono garantire un numero  minimo  di  3.500
ceppi per ettaro. 
    E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione
di soccorso. 
    Le rese massime di  uva  per  ettaro  in  coltura  specializzata,
ammesse per la produzione dei vini  della  denominazione  di  origine
controllata «Terracina» o «Moscato di Terracina» devono  essere,  per
tutte le tipologie di cui all'art. 1, pari a 11 t/ha. 
    Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima  di  uva
ad ettaro  deve  essere  rapportata  alla  superficie  effettivamente
impegnata dalla vite. 
    In annate eccezionalmente favorevoli, i  quantitativi  delle  uve
destinate alla produzione dei vini  della  denominazione  di  origine
controllata  «Terracina»  o  «Moscato  di  Terracina»  devono  essere
riportati, nei limiti di cui sopra, purche' la produzione globale del
vigneto non superi del 20% il limite  medesimo.  Le  eccedenze  delle
uve, nel limite massimo del 20%, non hanno diritto alla denominazione
di origine controllata «Terracina» o «Moscato di Terracina». 
    La regione Lazio, con proprio decreto, sentite le  organizzazioni
di categoria interessate di anno  in  anno,  prima  della  vendemmia,
tenuto  conto  delle  condizioni  ambientali  di  coltivazione,  puo'
stabilire un limite massimo di produzione e/o di utilizzazione di uva
per ettaro inferiore  a  quello  fissato  dal  presente  disciplinare
dandone   immediata   comunicazione   all'organismo   di    controllo
incaricato. 
    Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al  vino  a
denominazione  di  origine  controllata  «Terracina»  o  «Moscato  di
Terracina» un titolo alcolometrico volumico naturale  minimo  di  11%
vol.