Art. 6. Caratteristiche al consumo I vini a denominazione di origina controllata «Terracina» o «Moscato di Terracina» di cui all'art. 1 devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche: «Terracina» o «Moscato di Terracina» secco: colore: dal paglierino al lievemente dorato; odore: fragrante, caratteristico; sapore: asciutto, aromatico tipico del vitigno; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol., di cui almeno 11,00% vol. effettivo; acidita' totale minima: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l; «Terracina» o «Moscato di Terracina» amabile: colore: dal paglierino al lievemente dorato; odore: intenso e caratteristico; sapore: amabile, gradevole e caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol., di cui almeno 11,00% vol., effettivo; acidita' totale minima 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo 20,0 g/l; «Terracina» o «Moscato di Terracina» passito: colore: giallo dorato con riflessi ambrati; odore: caratteristico; sapore: dolce, gradevole, vellutato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50% vol. di cui almeno il 12,00% vol. effettivo; acidita' totale minima 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l; «Terracina» o «Moscato di Terracina» spumante: spuma: fine e persistente; limpidezza: brillante; colore: giallo paglierino tenue; odore: fragrante, caratteristico; sapore: aromatico, armonico e fresco; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol. da brut nature a dolce; acidita' totale minima: 5,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l. E' facolta' del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali di modificare i sopraindicati limiti di acidita' totale minima e estratto non riduttore minimo.