(Annesso-art. 7)
                               Art. 7. 
 
 
                    Designazione e presentazione 
 
    Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui
all'art. 1, e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa
da quelle  previste  dal  presente  disciplinare,  ivi  compresi  gli
aggettivi «fine», «scelto», «selezionato» e similari. 
    E'  tuttavia  consentito  l'uso  di  indicazioni   che   facciano
riferimento a nomi,  ragioni  sociali,  marchi  privati,  non  aventi
significato  laudativo  e  non  idonei  a  trarre   in   inganno   il
consumatore. 
    Sono consentite le  menzioni  facoltative  previste  dalle  norme
comunitarie,  oltre  alle  menzioni  tradizionali,  come  quelle  del
colore, della varieta' di vite, del modo  di  elaborazione  e  altre,
purche' pertinenti ai vini di cui all'art. 1. 
    Le menzioni facoltative, esclusi i marchi  e  i  nomi  aziendali,
possono essere riportate  nell'etichettatura  soltanto  in  caratteri
tipografici non piu' grandi o evidenti di quelli  utilizzati  per  la
denominazione d'origine  del  vino,  salve  le  norme  generali  piu'
restrittive. 
    Nell'etichettatura dei vini di  cui  all'art.  1,  ad  esclusione
dello spumante, l'indicazione dell'annata di produzione delle uve  e'
obbligatoria.