(Annesso-art. 8)
                               Art. 8. 
 
 
                           Confezionamento 
 
    1. I vini a denominazione di origine  controllata  «Terracina»  o
«Moscato di Terracina», di cui all'art. 1, devono essere  immessi  al
consumo in bottiglie di volume nominale fino a 3 litri. 
    Per i vini spumanti  la  chiusura  delle  bottiglie  deve  essere
effettuata con tappi di sughero a fungo. 
    Per gli altri vini la chiusura delle bottiglie di volume nominale
superiore a 0,250 lt puo' essere effettuata con tutti  i  sistemi  di
chiusura consentiti dalla vigente normativa comunitaria e  nazionale,
con l'esclusione del tappo a corona e del tappo a vite  a  vestizione
corta, mentre per le bottiglie fino a 0,250 lt e' consentito l'uso di
tutti  sistemi  di  chiusura  consentiti  dalla   vigente   normativa
comunitaria e nazionale.