Art. 8. Confezionamento 1. I vini a denominazione di origine controllata «Terracina» o «Moscato di Terracina», di cui all'art. 1, devono essere immessi al consumo in bottiglie di volume nominale fino a 3 litri. Per i vini spumanti la chiusura delle bottiglie deve essere effettuata con tappi di sughero a fungo. Per gli altri vini la chiusura delle bottiglie di volume nominale superiore a 0,250 lt puo' essere effettuata con tutti i sistemi di chiusura consentiti dalla vigente normativa comunitaria e nazionale, con l'esclusione del tappo a corona e del tappo a vite a vestizione corta, mentre per le bottiglie fino a 0,250 lt e' consentito l'uso di tutti sistemi di chiusura consentiti dalla vigente normativa comunitaria e nazionale.