Art. 2 
 
 
                         Disposizioni varie 
 
  1. I soggetti responsabili delle  misure  dell'energia  incentivata
prodotta dagli impianti fotovoltaici rilevano e trasmettono al GSE le
predette misure, con le modalita' e  la  periodicita'  stabilite  nei
decreti di incentivazione, ovvero nelle deliberazioni di  riferimento
dell'Autorita' per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico. 
  2.   I   beneficiari   delle   tariffe    incentivanti    informano
tempestivamente il GSE delle situazioni che possano  far  variare  la
produzione energetica annua dell'impianto rispetto a  quella  stimata
sulla base dell'allegato 1. 
  3. L'Autorita' per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico,
ai fini dell'attuazione dell'art. 5 del decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico 31 gennaio 2014, tiene conto  di  quanto  previsto
nell'allegato 1 del presente decreto, e in particolare  dell'esigenza
di garantire un adeguato grado di corrispondenza tra la  stima  della
producibilita'  media  annua  di  ciascun  impianto   e   l'effettiva
produzione energetica annua. 
  4. Per gli impianti entrati in esercizio prima del 1° luglio 2014 e
per  i  quali  entro  la  stessa  data  non  sia  stata  attivata  la
convenzione da parte del GSE nonche'  per  gli  impianti  entrati  in
esercizio dopo la medesima data, le modalita'  operative  di  cui  al
presente decreto si applicano a partire  dalla  data  di  entrata  in
esercizio dell'impianto. 
  5. Il presente decreto entra in vigore il  giorno  successivo  alla
data di  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 16 ottobre 2014 
 
                                                   Il Ministro: Guidi